Legislazione e imposizione fiscale nell’Unione Europea sono prerogativa dei singoli Paesi, un elemento centrale della sovranità nazionale. Tuttavia la Commissione Europea può presentare proposte di legislazione fiscale qualora ritenga necessaria un’azione a livello dell’Unione per garantire il buon funzionamento del mercato interno e può formulare raccomandazioni e orientamenti politici in settori specifici. La Commissione Europea deve assicurare che l’eventuale azione dell’UE migliori una situazione dove i Paesi agiscono in maniere troppo divergenti (principio di sussidiarietà) e che essa si mantenga nei limiti necessari (principio di proporzionalità). L’eventuale legislazione europea in materia fiscale necessita quindi dell’approvazione di tutti gli Stati membri prima di entrare in vigore, a garanzia che vengano presi in considerazione gli interessi di ogni singolo Paese.
L’impianto alla base della fiscalità europea riguarda ovviamente anche l’agricoltura, attività produttiva sostenuta dalla Politica Agricola Comune (PAC), il fondamento normativo che assicura aiuto al reddito, norme e regole di mercato sulle importazioni ed esportazioni dei prodotti e misure per lo sviluppo rurale, condizionate alla buona pratica agricola e ambientale delle aziende. Questo supporto è necessario per le caratteristiche che rendono differente l’agricoltura dalle altre attività produttive: un reddito, nonostante l’importanza della produzione alimentare, inferiore del 40% rispetto ai redditi non agricoli, una dipendenza dai fattori climatici e meteorologici che gli altri settori non hanno e tempi di risposta tra la domanda dei consumatori e la capacità degli agricoltori di soddisfarla non immediati.
Se la fiscalità rimane quindi diritto proprio degli Stati, è anche vero che, perché il mercato diventi sempre più sostenibile e competitivo, anche un’armonizzazione delle politiche fiscali nella direzione di un sostegno alle imprese agricole, soprattutto giovani, nell’ottica di quelle riforme strutturali motore di crescita e investimenti, è auspicabile e necessaria.
Vi sono già elementi comuni in diversi Paesi. Uno di questi riguarda il trattamento preferenziale riservato nei regimi fiscali di molti Stati membri al patrimonio sotto forma di attività agricole, in particolare alle plusvalenze sui terreni agricoli e al trasferimento tra generazioni. La politica nazionale dei governi in materia di legislazione fiscale può quindi concretamente incidere sul reddito a lungo termine. Ma, nonostante tale trattamento preferenziale largamente condiviso, esistono differenze significative tra i diversi Paesi nella tassazione dei capitali.
Un altro elemento comune alle aziende agricole di molti Paesi è che esse non vengono tassate in base al loro reddito contabilizzato ma su altre basi. Questo avviene parzialmente anche in Italia, con la scelta della contabilità forfettaria il reddito considerato infatti è quello catastale. Di recente, l’estensione nel nostro Paese di tale opportunità delle imprese individuali (oggi circa il 70% delle aziende) alle società di persone, a responsabilità limitata e cooperative agricole ha rappresentato una nuova importante agevolazione in campo fiscale oltre che un forte incentivo alla trasformazione delle aziende in senso societario. Ovviamente questa scelta non è possibile per le società per azioni, ma si può comprendere come sia stata utile per consentire un primo passo nella costituzione di un’architettura societaria.
Senza pretendere di esaminare in maniera troppo approfondita la materia nello spazio limitato di questo contributo, facciamo un cenno alla multifunzionalità, oggi centro dello sviluppo rurale, del quale un’attività connessa come l’agriturismo rappresenta spesso il motore principale. Le entrate provenienti dalle attività agrituristiche, didattiche e sociali non rientrano nel reddito agrario ma sono soggette ad una determinazione forfettaria del reddito imponibile pari al 25% dei ricavi al netto dell’IVA, e l’IVA da versare all’erario ammonta forfettariamente al 50% dell’IVA eventualmente incassata, mentre le attività sociali e didattiche, ove siano riconosciute in elenchi pubblici ufficiali, sono esenti. Ma accenniamo anche all’IMU, non dovuta per i terreni condotti da imprenditori agricoli professionali o ubicati in aree montane svantaggiate e dovuta in forma ridotta per gli immobili strumentali. Come si vede, il sistema di agevolazioni in agricoltura molto ampio e la tassazione molto favorevole hanno garantito al settore primario non solo la sopravvivenza ma un volano per lo sviluppo.
Un sistema fiscale (non solo italiano) che potrebbe sembrare non privo di incoerenze e limiti e certamente l’Unione Europea, che proprio per via delle già citate differenze con gli altri comparti produttivi ha generato la Politica Agricola Comune, lavora incessantemente per favorire l’armonizzazione sul piano legislativo, ma, fino a quel momento, nel mezzo di una situazione sempre più pesante sul piano dei costi delle aziende, dovremo considerare il nostro ordinamento, nei suoi obiettivi di sostegno e tutela dell’attività agricola, il migliore possibile.
Immagine di apertura: coltivazione di lavanda, Francia, Pixabay