La “crisi della giustizia” è una delle infezioni più devastanti e longeve nella storia della nostra settantacinquenne Repubblica.
L’insperata, e sia pure ancor incerta, individuazione degli “untorelli” che potrebbero averla causata e\o perpetuata ci fa sperare, grazie anche a dei nuovi medici, nella possibilità di poterla superare.
Questo intervento non ha ovviamente alcuna pretesa di suggerire alcunché alle commissioni istituite dalla Guardasigilli per studiare e predisporre una qualche riforma della giustizia.
Nessuna “commissione” ha mai risolto nulla in questa Repubblica e – nonostante il valore dei componenti e dei presidenti delle commissioni ministeriali in carica – anche queste non potranno risolvere nulla, perché poi si deve passare dal Parlamento e lì è sempre successo, succede e succederà di tutto.
Comunque, animati da speranza [minuscolo], proviamo ad entrare in medias res!
Per affrontare qualsiasi problema la prima cosa da fare è sceverare i dati del problema: ed a ciò si vuole dedicare questo mio, necessariamente telegrafico, intervento introduttivo.
Va premesso che il trecentosettantanovesimo comma dell’articolo 1 della legge 145\2018 (legge di bilancio 2019) aveva portato a 10.751 unità la pianta organica della magistratura ordinaria: quella che tratta i processi civili e quelli penali del Paese.
10.751 e non 10.750 …perché così vuole una complessa normativa!
Il decreto del ministro della Giustizia 14 o 15 (?) settembre 2020 «visto …, vista …, considerato …, preso atto …, rilevato …, valutato …, ritenuto …» ha decretato la sostituzione della precedente tabella con la nuova. E siamo arrivati ad oggi!
In Italia abbiamo la ventura che tutti gli anni, Covid o non Covid, s’apre l’anno giudiziario e, insieme ad un profluvio di parole sempre uguali e da sempre inutili, vengono fuori i numeri del pianeta “giustizia”.
E così il 29 gennaio 2021 il PP (primo presidente della suprema corte di Cassazione) ha informato che i magistrati in servizio, anziché 10.751, son 9.100 e che l’arretrato ha raggiunto cifre milionarie.
Se poi cerchiamo una tabella che mostri la composizione dell’organico in attività nelle aule (un tempo si rinveniva, continuamente aggiornata, nel sito del Consiglio Superiore della Magistratura, e distingueva persino fra uomini e donne) scopriamo che grosso modo (“grosso modo” perché quella tabella, ridotta oramai ad una insufficiente griglietta, non viene più neppure aggiornata con frequenza dal Csm e bisogna scatenarsi nel web dove se ne trovano tante e di svariate provenienze) le donne sarebbero il 53% dell’organico e, addirittura, fra i tirocinanti sarebbero i due terzi.
E scopriamo anche che una “duecentocinquantina” di magistrati son “fuori ruolo”.
Ergo: in servizio ne mancano ben oltre 1.500 (millecinquecento!) rispetto alla previsione tabellare di legge. E persino alla penultima tabella risalente alla legge 197\2016!
Fortunatamente non viviamo più nell’era analogica e quindi queste banali considerazioni di ordine aritmetico non servono più a nulla e tampoco a spiegare la crisi della giustizia o a contribuire, insieme a quant’altro opportuno, a studiare e predisporre i provvedimenti per uscirne.
Il famigerato “arretrato” di milioni di processi si era già verificato verso il cambio di millennio ed era stato affrontato con una “trovata” al limite della costituzionalità, ma, vivaddio, risolutiva!
Va doverosamente segnalato che da questo punto in poi, la riflessione si rivolgerà alla sola “giustizia civile”, anche se i problemi sono ineluttabilmente avviluppati con quelli del “penale” per il semplice motivo che i diecimila magistrati vanno motivatamente distribuiti fra penale e civile e quelli che vengono assegnati al “civile”, non si possono interessare di “penale” e viceversa.
In uno dei rari momenti di lucidità e concretezza della storia parlamentare di questa Repubblica venne varata la legge 276\22 luglio 1997 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente) che creò nei Tribunali intasati le “sezioni stralcio”, assegnando loro 1.000 (mille “Giudici onorari”, che avrebbero ereditato l’arretrato maturato al 30 aprile 1995: cinque milioni di processi solamente nel civile.
Il comma 2 dell’articolo 1 prevedeva di chiamare all’ufficio di “Giudice onorario aggregato” (GOA):a) “gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo ((o iscritti negli albi speciali)); b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche ((laureati in giurisprudenza)).d) ((c-bis) i notai anche in pensione))“. Le categorie fra parentesi vennero poi escluse dalle leggi che si dovettero succedere prima che la “trovata” diventasse gradita ai nominandi e quindi operativa con le leggi 399\1998 e 479\1999.
Le “sezioni stralcio”, coperti in buona parte gli organici, cominciarono a produrre i loro frutti e, già nella relazione di apertura dell’anno giudiziario 2001 presso la Corte di cassazione, si dava atto che nel buco nero dell’arretrato civile cominciava ad intravedersi un lumicino!
La durata delle “sezioni stralcio” era stata fissata dalla legge 276\97 in un “massimo di 5 anni”, salvo una proroga per il termine massimo di un anno: gli effetti della legge sarebbero dovuti cessare nel 2005, ma qualcuno dei suoi giudici si ritrovava ancora in
servizio anni dopo.
Oggi siamo di nuovo in quella situazione: milioni di processi arretrati e l’attesa di una soluzione miracolistica!
Il processo civile tipo vede contrapposte almeno 2 parti e, poiché la
competenza dei Tribunali riguarda i processi ad essi attribuiti per materia o per valore (superiore ai cinquemila euro), se – come riporta la stampa oramai da tempo – il numero dei processi arretrati è anche stavolta di cinque milioni, è facile calcolare in almeno 10.000.000 (dieci milioni!) il numero delle persone interessate alla soluzione del problema, ed in almeno venticinque miliardi di euro, più rivalutazione ed interessi ed oneri processuali, la portata economica del problema!!!
Purtroppo, a fronteggiare una simile “massa processuale” abbiamo un numero di magistrati ben lontano da quello fissato dalla legge – e, d’altronde è …forse… proprio l’entità delle vacanze in organico, insieme ad altri fattori ovviamente, ad aver causato anche il nuovo disastro – e bisogna provvedere al più presto e nella maniera più efficace per rispondere ad un’opinione pubblica, non solo italiana ed europea, sempre più preoccupata.
Se con le leggi di emergenza 276\97, 333\97, 399\98 e 479\99, non vi furono problemi di costituzionalità, potrebbe darsi che – ove mai anche il Parlamento d’oggidì volesse trovare una soluzione coraggiosa e seria per la giustizia – non se ne creeranno neppure stavolta.
Quando ancora non c’era la Costituzione, ma c’erano autorevolezza, lealtà, realismo e visione, per porre rimedio alla falcidia portata dalla guerra anche fra i magistrati, un guardasigilli del tempo provvide – senza aspettare la …riforma della pubblica amministrazione – a ripristinare l’organico previsto dalla legge immettendo da un giorno all’altro un migliaio di “avvocati cassazionisti” iussu legis direttamente nel ruolo della magistratura ordinaria. L’avvocato cassazionista era quello che aveva almeno tre lustri di professione da avvocato (dopo il periodo di procuratore legale) sulle spalle.
Ah! credo che li chiamassero amabilmente: “togliattini”.
In chiusura consentitemi di richiamare un antico adagio: “Presto e bene raro avviene”!
Certamente: ma se qui non provvediamo ad horas la Malata muore!!
Ai contemporanei l’ardua sentenza!!!