Intervento svolto, a Grosseto, il 14 gennaio 2022, in occasione del ricordo della tragedia della motonave Costa Concordia
Profili processual-civilistici).
Sommario: 1. Posizione del tema. – 2. Ricostruzione della fattispecie. – 3. Le decisioni della Suprema Corte. A) L’ordinanza n. 3838 del 18 febbraio 2014. B) L’ordinanza delle Sezioni Unite Civili n. 17443 del 31 luglio 2014. – 4. Rilievi conclusivi.
Posizione del tema.
Oltre alle note vicende che hanno determinato il disastro che ha portato al giudizio penale, del quale ricorrono i 10 anni, la luttuosa vicenda dell’isola del Giglio ha prodotto rilevanti profili di riflessione anche nell’ambito del processo civile, relativo al licenziamento del comandante della nave Costa Concordia.
Invero, le contrastanti indicazioni in merito alla competenza territoriale tra il codice della navigazione (art. 603 c.n.) e quelle contenute nell’articolo 413 c.p.c. hanno indotto le prime, necessarie, valutazioni sul piano pregiudiziale. Inoltre, la fruizione del rito del lavoro o del rito introdotto con la legge n. 92 del 2012, hanno determinato un secondo momento di riflessione che ha, come il primo, interessato la giustizia civile sia di merito, che di legittimità.
- Ricostruzione della fattispecie.
A seguito della tragica vicenda intervenuta il 13 gennaio del 2012, la società Costa Crociere p.a., inviava, in data 19 luglio 2012, lettera di licenziamento al comandante della motonave Costa Concordia, addebitando allo stesso la responsabilità del naufragio. L’atto di recesso veniva impugnato dal comandante con lettera raccomandata, pervenuta alla società marittima l’11 settembre 2012. In base a tale contestazione la Costa Crociere depositava, presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro di Genova, ricorso tendente ad accertare e dichiarare la validità e legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, introducendo con tale atto, un giudizio sulla base del rito speciale, previsto dall’art. 1, commi 47 e seguenti, della legge del 28 giugno 2012, n. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012.
La parte convenuta con la propria memoria di costituzione, depositata il 26 novembre 2012, nel contestare la legittimità del licenziamento, proponeva anche domanda riconvenzionale condizionata e subordinata. In detta memoria lo Schettino sollevava le seguenti eccezioni: carenza di interesse ad agire in quanto il rito speciale, cosiddetto Fornero, non poteva essere azionato dal datore di lavoro, essendo questo – ad avviso della parte resistente – finalizzato alla sola fruibilità del lavoratore. Inoltre, eccepiva la carenza di competenza territoriale del Tribunale di Genova, in quanto affermava che in merito alla fattispecie in esame, la competenza fosse del solo Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, circondario nel quale si trova il Comune di Meta, luogo in cui è stato comunicato il licenziamento allo Schettino.
Contemporaneamente il lavoratore proponeva, nella stessa data del 26 novembre 2012, al Tribunale di Torre Annunziata, ricorso basato sulla normativa Fornero (legge n. 92 del 2012), con il quale chiedeva che il licenziamento intimatogli dalla società Costa Crociere, venisse dichiarato inesistente e/o nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o ingiustificato in quanto posto in essere in violazione delle leggi n. 300 del 1970 e n. 108 del 1990, poiché, a detta del ricorrente, esso era privo di giusta causa e/o del giustificato motivo.
La Costa Crociere si costituiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, eccependo la continenza e/o la litispendenza tra il giudizio pendente presso il Tribunale campano e quello in precedenza proposto dalla stessa società di navigazione innanzi al Tribunale del lavoro di Genova. Inoltre, rilevava che in quel giudizio lo Schettino si era difeso formulando anche domanda riconvenzionale. In quella stessa sede la società di navigazione chiariva di aver proposto, presso il Tribunale del Lavoro di Genova, anche un ricorso basato sul rito ordinario del lavoro (art. 414 cpc), azione depositata il 22 ottobre 2012 ed avente lo stesso oggetto del precedente giudizio introdotto il 18 ottobre 2012 con il rito Fornero.
All’udienza del 3 gennaio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata, ritenendo controversa la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare il rito Fornero, sospendeva il giudizio in attesa delle decisioni del Tribunale del lavoro di Genova.
Il Tribunale ligure, con propria ordinanza del 9 gennaio 2013, ha ritenuto utilizzabile, per il datore di lavoro, il rito Fornero ed ha, altresì, ammesso, nella fase prodromica di quel giudizio (nel quale la fase di primo grado è divisa in due momenti, il primo di accertamento sommario, ma suscettibile di passaggio in giudicato, nel caso di mancata opposizione; il secondo di accertamento pieno, ma solo eventuale rispetto al primo) la domanda riconvenzionale formulata dal lavoratore.
A seguito di detta pronuncia il Tribunale di Torre Annunziata, con propria ordinanza dell’8 febbraio 2013, ha dichiarato la litispendenza, a norma dell’art. 39 del codice di rito civile, tra il giudizio proposto innanzi a sè e quello in precedenza instaurato presso il Tribunale del lavoro di Genova. La decisione dei giudici campani escludeva la continenza, ma accoglieva la tesi della litispendenza sul presupposto che i due giudizi “risultano perfettamente identici e sovrapponibili ancorchè proposti a parti invertite, senza che in alcuna di esse sia dato rinvenire uno o più elementi, ulteriori e qualificanti, idonei a farla ritenere più ampia dell’altra”.
La pronuncia dei giudici campani riteneva ammissibile il giudizio proposto dal datore di lavoro sulla base del rito Fornero, in quanto lo stesso, avendo sostituito l’originario testo dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, risulta fruibile da entrambe le parti, anche in virtù del dato letterale desumibile dal testo originario dell’art. 18, della legge n. 300 del 1970. Pertanto, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava competente il giudice del lavoro di Genova, preventivamente adito, anche in virtù del dettato dell’art. 603 del codice della navigazione, cancellando dal ruolo il giudizio pendente innanzi a sè, instaurato successivamente.
Avverso la decisione dei giudici campani il comandante Schettino ha proposto gravame mediante regolamento necessario di competenza, sulla base del dettato dell’art. 42 del codice di rito civile, con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, notificato l’8 marzo 2013.
- Le decisioni della Suprema Corte.
- A) L’ordinanza n. 3838 del18 febbraio 2014.
Il ricorso per regolamento di competenza, con cui il comandante Schettino ha impugnato la pronuncia resa dal Tribunale di Torre Annunziata con la quale era stata sancita la litispendenza in favore del Tribunale previamente adito, quello di Genova, è stato portato all’analisi della sesta sezione civile della Corte di Cassazione che rilevando come i temi in esame fossero di notevole complessità e “la novità dei temi processuali, sui quali non sono ancora intervenute pronunce di questa Corte, l’idoneità delle questioni a riproporsi in altri giudizi, nonché la delicatezza degli argomenti che attengono al corretto uso degli strumenti processuali apprestati dall’ordinamento ed alle azioni esperibili in caso di licenziamento, fanno apparire le questioni come di massima di particolare importanza nei termini di cui all’art. 374 c.p.c. tali cioè da richiedere una pronuncia a Sezioni Unite che possa anticipare, prima ancora che i riferiti contrasti ermeneutici sfocino in altrettanti giudizi di Cassazione, un sicuro orientamento ed assicuri, attraverso la pronuncia del massimo organo di questa Corte, quell’uniformità di interpretazione che è principio portante del nostro ordinamento giuridico”.
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione era giunta a questa valutazione dopo aver esaminato i profili di doglianza sollevati dalle parti che, in sostanza, ricalcavano quelli già formulati, innanzi ai giudici di merito, nei due giudizi istaurati a Genova ed a Torre Annunziata.
- B) L’ordinanza delle Sezioni Unite Civili n. 17443 del 31 luglio 2014.
Le Sezioni Unite, alle quali la vicenda è stata trasmessa dalla Sezione semplice della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in precedenza ricordata, si sono preliminarmente poste il problema di natura pregiudiziale relativo alla litispendenza, chiarendo che anche nella fase preliminare della procedura, istituita con la legge n. 92 del 2012, è possibile per il giudice rilevare la sussistenza della litispendenza e determinare la cancellazione dal ruolo della causa successivamente instaurata. In base a tale prima affermazione le Sezioni Unite della Suprema Corte sono giunte a ribadire l’ammissibilità del regolamento di competenza necessario nei confronti di una ordinanza che ha dichiarato la litispendenza. Venendo, poi, alla individuazione della competenza la Suprema Corte, nella sua qualità di giudice regolatore, ha riscontrato la piena alternatività dei fori di Genova e di Torre Annunziata, in quanto, in virtù dell’art. 603 del codice della navigazione, sussiste la piena alternatività tra il foro dove è cessato il rapporto di lavoro (quello di Torre Annunziata) ed il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave (Foro di Genova). Pertanto, essendo stata preventivamente adita la competenza del tribunale del lavoro di Genova dalla società di navigazione (circostanza questa pacifica in atti) ed avendo la Corte riscontrato, anche sulla base del dato letterale, la piena fruibilità dell’azione proposta con il rito Fornero, da parte del datore di lavoro, non possono sussistere dubbi sulla previgenza e sulla legittimazione attiva relativa al giudizio genovese.
Del resto, rilevano le sezioni unite, essendosi attuata, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale ligure, la piena tutela del comandante della nave, esercitata anche attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale, può riscontrarsi la totale identità della materia trattata nei due diversi giudizi; dei quali, come ricordato in precedenza, quello proposto innanzi al Tribunale del lavoro di Genova in data 18 ottobre 2012 è certamente anteriore a quello istaurato con ricorso depositato in data 26 novembre 2012 dal comandante della nave presso il Foro di Torre Annunziata.
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fermato la loro attenzione sulla natura della fase introduttiva del rito Fornero, dettato per offrire una corsia preferenziale delle cause di licenziamento, in luogo del previgente istituto regolato dall’articolo 18 della legge n. 300 del 1970. Tale rito si caratterizza per essere, oltre che in totale controtendenza rispetto alle indicazioni dettate dal legislatore delegato, soltanto pochi mesi prima (con il decreto legislativo del 1 settembre 2011 n. 150), finalizzate all’unificazione dei riti fruibili nel processo civile, anche per prevedere due fasi del giudizio di primo grado: la prima di natura sommaria e la seconda caratterizzata dall’accertamento pieno. Ragionando in merito alla prima fase la Suprema Corte ha rilevato come la stessa non sia qualificabile come specificamente cautelare, bensì essa implica una decisione suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata opposizione (rectius: impugnazione) ad opera della parte soccombente. Proprio tale potenziale definitività, ha indotto la Suprema Corte a ritenere ammissibile sia la valutazione di litispendenza operata dal Giudice Rocco, del Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, che la successiva proposizione del regolamento di competenza posta in essere dal comandante Schettino, avverso tale ordinanza.
Alla luce di quanto sopra le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la propria ordinanza, del 31 luglio 2014 avente n. 17443, hanno confermato la competenza del Tribunale del lavoro di Genova preventivamente adito, sulla base del dettato dell’art. 603 del codice della navigazione e, conseguentemente, hanno ribadito l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Rocco, con la quale lo stesso aveva riscontrato la litispendenza in favore del giudizio già pendente davanti al Tribunale ligure, avente ad oggetto la medesima materia e le stesse parti. Pertanto, in linea con il dettato dell’art. 39 c.p.c., il giudice campano aveva cancellato dal ruolo la causa proposta il 26 novembre 2012, sulla base del rito Fornero (art. 1, comma 48 legge n. 92 del 2012) dal lavoratore licenziato.
- Rilievi conclusivi
Deve essere, preliminarmente, ricordato come la legge n. 92 del 2012, non trovi oggi più applicazione per i rapporti di lavoro insorti a partire dal 7 marzo 2015, poiché il decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo) avente ad oggetto disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha, di fatto, limitato il periodo di operatività del rito Fornero, che, pertanto, è ormai destinato ad esaurirsi. Invero, il permanere in vita – sia pure per un periodo limitato – ha suscitato alcune perplessità in dottrina in quanto sarebbe stato preferibile una totale eliminazione di un rito particolarmente articolato e foriero di non poche complessità. In particolare, la dottrina ha avuto modo di discutere delle due fasi che caratterizzano il giudizio di primo grado del rito, previsto dalla legge n. 92 del 2012, che mal si conciliano con la procedura dettata per il rito del lavoro dalla legge 533 del 1973.
In merito alla scelta operata dal legislatore nel 2012, numerosi autori hanno affermato che sarebbe stato più agevole consentire nel rito speciale del lavoro la creazione di corsie preferenziali per le cause di licenziamento ed, eventualmente, la istituzione di specifiche misure cautelari relative a tali procedure.
Operata tale premessa è possibile effettuare alcune riflessioni sulla vicenda relativa alla questione insorta a seguito del naufragio intervenuto il 13 gennaio del 2012, quando la motonave Costa Concordia andò ad infrangersi contro gli scogli dell’isola del Giglio.
In merito alla competenza è condivisibile l’indicazione operata, sia dal giudice di merito, che dalle due ordinanze della Corte di Cassazione circa la piena alternatività della competenza territoriale tra il foro indicato dall’art. 603 del codice della navigazione e quello previsto dall’art. 414 c.p.c. del luogo in cui era stato intimato il licenziamento.
Analogamente, in relazione alla legittimazione per il datore di lavoro di fruire della procedura prevista dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1, commi 47 e ss.), non può che condividersi l’indicazione operata dalla Suprema Corte (che ha confermato l’identico opinamento del giudice del merito) in base alla quale è ammissibile l’azione di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore di lavoro. Invero, l’uso dell’espressione “si applicano”, presente nel comma 47 dell’art. 1 della legge n. 92 del 2012, senza alcuna specificazione del soggetto legittimato a proporre l’azione, porta a ritenere che ciascuna delle parti possa giovarsi dell’uso del rito Fornero e che l’interpretazione letterale e sistematica del testo costituisca una declinazione accentuata del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Del resto anche la stessa procedura che caratterizza la prima fase del giudizio instaurato con il rito Fornero non è finalizzata alla sola stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, bensì a dare certezza del rapporto o della sua cessazione. Da tale, ulteriore, argomento è possibile desumere, a norma dell’art. 100 c.p.c., la legittimazione attiva del datore di lavoro a promuovere, mediante il c.d. rito Fornero, un’azione di accertamento della legittimità del licenziamento.
Anche sotto il profilo della tutela del lavoratore, essendo possibile nel corso della prima fase del rito relativo al licenziamento, previsto dalla legge n. 92 del 2012, la proposizione di una domanda riconvenzionale non è riscontrabile alcun limite al diritto alla difesa.
Inoltre, non può dubitarsi, in alcun modo, che l’ordinanza dichiarativa di litispendenza, possa essere impugnata mediante l’istituto del regolamento di competenza necessario previsto dall’art. 42 del codice di rito civile.
Infine, pienamente condivisibile appare l’indicazione resa sia dal giudice di merito, che dalle due ordinanze della Suprema Corte, in virtù della quale è stata riscontrata la sussistenza della litispendenza e non quella della continenza, poiché nelle due cause promosse presso il Tribunale del lavoro di Genova, dalla Costa Crociere S.p.a. e presso il Tribunale del lavoro di Torre Annunziata, dal comandante della motonave Costa Concordia, la materia del contendere è la stessa, senza che in alcuno dei due giudizi sia ravvisabile un petitum più ampio che possa far riscontrare la sussistenza della continenza di un giudizio rispetto all’altro. Ciò anche in virtù della circostanza che il comandante Schettino ha proposto, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale del lavoro di Genova, la propria domanda riconvenzionale.
In definitiva, la luttuosa vicenda del naufragio della Costa Concordia, del quale ricorrono i dieci anni, offre l’occasione per una serie di riflessioni giuridiche ancora attuali e consente, di suggerire, nuovamente, al legislatore l’abbandono della macchinosa procedura voluta dalla legge n. 92 del 2012, anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati prima del 7 marzo 2015, riportando ad unitarietà il sistema della tutela, nel miglior rispetto dei dettami del decreto legislativo n. 150 del 2011, che ha individuato con riti di riferimento per la tutela civile esclusivamente il rito ordinario, il rito del lavoro ed il rito sommario.
Deve essere sempre ricordato, al riguardo, che la strada migliore per perseguire la tutela delle situazioni giuridiche protette, non è quella di rendere complesso (o filtrato) l’accesso al giudice, bensì, quella di agevolare la ricerca, in quanto la finalità del processo è quella del ripristino dell’ordine leso e non quella di vincere la caccia al tesoro del giudice competente.