1. Rilievi generali.

Uno degli obblighi più rilevanti assunti dal nostro Paese, al momento della formulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel gennaio 2021, relativo alla modernizzazione dello Stato, è quello relativo al funzionamento della Giustizia, in attuazione del dettato Costituzionale del “giusto processo” e della ragionevole durata di esso. In virtù di tale impegno, per ciò che concerne il processo civile, è stata emanata la legge del 26.11.2021, n. 206; in precedenza, per la procedura penale, era stata dettata la legge delega del 27 settembre 2021, n. 134.

Limitando l’analisi ai soli profili relativi al rito civile, è necessario chiarire che, nel rispetto della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo di attuazione in data 10 ottobre 2022, con il numero 149, decreto il cui titolo individua esattamente la materia trattata, vale a dire la “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”.

L’entrata in vigore della riforma del processo civile consente alcune specifiche puntualizzazioni, contenute nell’art. 49 del decreto legislativo, con riferimento ai giudizi pendenti al 30 giugno 2023. Per quanto concerne, invece, la nuova normativa relativamente ai processi posti in essere dopo quella data, essa, pur essendo entrata in vigore il 18 ottobre 2022, troverà applicazione a partire dal 30 giugno 2023 (art. 50). Deve essere, altresì, ricordato che alcune norme relative al Tribunale delle Persone dei minori e della famiglia, contenute nella legge 206 del 2021, sono già entrate in vigore nel giugno 2022.

Come è possibile leggere nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo, la riforma, posta in essere dal Governo, in merito al processo civile (ma analoga attività è stata svolta per il rito penale, per il quale è intervenuto il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 150, in attuazione alla già ricordata legge di delega n. 134 del 27 settembre 2021) è centrata su tre obiettivi: 1) la semplificazione; 2) la speditezza; 3) la razionalizzazione. Il tutto nel rispetto della garanzia del contraddittorio e nell’ottica del “giusto processo” previsto dalla Carta costituzionale (articoli 3, 24, 111).

Poiché la riforma si colloca nell’alveo del processo civile del 1940, ormai divenuto un “mosaico di sopravvivenze” (cfr. N. Picardi), il legislatore delegato ha posto in essere una attenta e capillare opera di riordino e coordinamento tra le nuove norme e quelle non investite dalla riforma.

  1. Il settore della giustizia alternativa o complementare.

La relazione introduttiva, pubblicata in uno con il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, chiarisce, preliminarmente, che “lo schema di decreto legislativo interviene sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni della disciplina dei metodi ADR, valorizzando e rafforzando, attraverso molteplici e significative disposizioni, gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato”. È particolarmente importante rilevare come nel quadro generale, offerto dal legislatore delegato, si sia inteso costruire un unitario sistema di tutele per il quale sono funzionali, ad un tempo, le attività giurisdizionali propriamente dette ed i mezzi di tutela alternativi, in un corretto ed utile bilanciamento che deve, necessariamente, portare alla costruzione di un diverso modo di concepire la tutela delle situazioni giuridiche protette, collocando, accanto alla cultura delle lite, quella della pacificazione. In tale ottica è stato ampliato il panorama delle materie che debbono necessariamente essere affidate, quale filtro all’azione (in quanto condizione di procedibilità), al procedimento di mediazione (come ad esempio i rapporti di durata). Analogamente è stato operato l’ampliamento dei temi della negoziazione assistita, estendendo la stessa alle controversie di lavoro (come emerge nell’art. 2 ter della legge 162 del 2014, aggiunto dal decreto legislativo 149 del 2022) ed a quelle in materia divorzile. Infine, per ciò che concerne l’arbitrato, operando sul codice di rito civile, il legislatore ha “rafforzato il principio di imparzialità ed indipendenza degli arbitri”, assegnando ad essi anche il potere, in precedenza negato, di emanare provvedimenti cautelari, facendo compiere, in tal modo, un notevole balzo in avanti a tale istituto processuale.

  1. Il giudice di pace.

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 149/22 estende la competenza per valore del giudice di pace portandola a 15.000 euro per le cause relative ai beni mobili ed a 30.000 euro per le questioni relative alla circolazione di veicoli e natanti. In tal modo, si vuole riadeguare la competenza del giudice di pace al fine di sgravare, sia pure in misura minima, la competenza del Tribunale. Sarebbe auspicabile che si individui un meccanismo di riadeguamento automatico delle cifre per tutte le indicazioni monetarie contenute nel codice di rito, al fine di evitare che le norme perdano la loro effettiva originale portata.

  1. Il giudizio di primo grado.

Riprendendo in parte la ispirazione del processo societario (D. lgs. 5 del 2003) poi abrogato nel 2019, la fase iniziale del processo, in controtendenza con le altre norme, ha visto dilatarsi i tempi di approccio al giudizio, al fine di meglio precisare sia il tema decindum che quello probandum. Cambia pelle anche il criterio dei termini del sesto comma dell’art. 183, al fine di consentire al giudice di primo grado (sempre più monocratico) di esercitare i controlli preliminari (art. 171 bis). Tale iniziale allungamento dei termini è però compensato dalla possibilità di dare celere soluzione al giudizio (art. 183 ter ed art. 183 quater). È stato anche dilatato il tempo (fino al momento della fissazione dell’udienza nella quale verrà trattenuta la causa in decisione) per la proposta di conciliazione del giudice (art. 185 bis). Anche la concentrazione e strumentalità delle prove è stata rivisitata al fine di rendere l’impianto istruttorio più funzionale e rispondente alle esigenze del processo. Sono state meglio coordinate le fasi di decisione del giudizio.

  1. Il rito semplificato.

Ponendo fine ad una serie di equivoci che si accompagnavano al suo nome e ricollocandolo, correttamente, all’interno del Codice di procedura civile, il legislatore delegato del 2022 ha dato vita al “rito semplificato”, in sostituzione di quello “sommario” e lo ha correttamente collocato nel secondo libro del Codice di procedura civile, inserendovi il capo terzo quater relativo, appunto, al procedimento semplificato di cognizione (artt. 281 decies, 281 terdecies). In tal modo, il legislatore del 2022 ha operato le stesse scelte che alla fine del diciannovesimo secolo avevano collocato, accanto al processo civile scritto ordinario, un alternativo rito semplificato orale, ma, soprattutto, ha posto fine all’equivoco che si possa giungere al giudicato sulla base di un accertamento sommario non prodotto da una cognizione piena. Inoltre, con l’articolo 281 decies, si desume la circostanza che detto rito risulta alternativo al solo processo civile ordinario e deve considerarsi obbligatorio, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi, oppure quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione. Si risolve in tal modo il dubbio pure inizialmente presente in dottrina e giurisprudenza che tale rito possa essere utilizzato per le controversie di lavoro.

  1. Processo del lavoro.

Per quanto riguarda il processo del lavoro, oltre a quanto già ricordato in tema di negoziazione assistita, il legislatore delegato fa venir meno la dicotomia, in tema di licenziamenti, tra il rito previsto dall’articolo 409 c.p.c. e quello contenuto nella legge n. 92, del 2012 (c.d. legge Fornero). Invero, con l’inserimento del capo uno bis, all’interno del quarto titolo del secondo libro del codice di procedura civile, viene stabilita una specifica procedura relativa ai licenziamenti, con la quale si individua una corsia avente carattere prioritario per questo tipo di giudizi. Inoltre, sui temi del lavoro si è inteso chiarire alcuni profili relativi alla sentenza differita (articoli 429 e 431) ed in materia di appello con le modifiche degli articoli 430, 434, 436 bis, 437 e 438, meglio coordinando il tema del filtro in appello che in precedenza aveva dato vita alle severe critiche della dottrina e dato luogo a non pochi problemi in giurisprudenza. Peraltro, detto istituto aveva fallito, in modo evidente, l’obiettivo che gli era stato assegnato: quello di eliminare il collo di bottiglia rappresentato sia nel giudizio ordinario, che nel rito del lavoro, dal giudizio d’appello.

  1. Le impugnazioni.

In merito alle impugnazioni, le innovazioni più significative consistono nel rafforzamento della figura del consigliere istruttore (art. 349 bis), nell’abolizione del complesso e improvvido provvedimento previsto dall’art. 348 ter (sulla pronuncia dell’inammissibilità dell’appello), nonché quelle relative alla fase decisoria del giudizio di appello (articoli 350, 350 bis e 352). Con tali modifiche si è cercato di rendere più snella e funzionale la fase di appello del giudizio. In merito al ricorso per cassazione particolare rilievo assume il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363 bis, alle seguenti condizioni: 1) quando la questione posta alla Corte di Cassazione è necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione; 2) quando la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) quando la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Migliore collocazione è stata data al tema della “doppia conforme”, correttamente collocato nell’art. 360. Assai rilevante appare l’inserimento nel Codice del rito civile dell’art. 391 quater, con il quale viene prevista la revocazione di una sentenza della Cassazione per contrarietà alla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, evidentemente sulla base di una pronuncia resa dalla Corte EDU. Tale strumento porta una immediata e diretta applicazione delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nell’ambito del nostro ordinamento. Sarà necessario fermare, su tale istituto, l’analisi della dottrina ed il controllo della giurisprudenza al fine di operare un corretto coordinamento tra le due diverse giurisdizioni, onde evitare l’applicazione nel nostro Paese di ipotesi che contrastino con l’ordine pubblico o con norme imperative.

  1. Il procedimento esecutivo.

Da tempo il legislatore ha dedicato la sua attenzione sul processo esecutivo al fine di renderlo funzionale.

Invero, basandosi sui richiami dei giudici della legittimità delle leggi, si è posta attenzione sul concreto termine del giudizio, che inizia dal mondo delle cose concrete ed attraverso l’esecuzione (in forma specifica o per equivalente) deve esplicare la sua conclusione nel mondo delle cose concrete. Le modifiche apportate dal legislatore delegato del 2022 in ossequio alle istruzioni ricevute dal delegante (art. 1, comma 12 della legge n. 206/21) riguardano lì eliminazione del burocratico passaggio della spedizione in forma esecutiva, sostituito dalla più snella dichiarazione di autenticità delle sentenze e degli atti emessi dal notaio o da altro pubblico ufficiale, riproducibili anche con modalità telematica (art. 488). Per il resto, pur mantenendo l’ordito derivante dalle riforme del 2020 e 2021 che hanno trasformato il processo esecutivo in un procedimento nel quale il crescente ruolo degli ausiliari del giudice ha lasciato a quest’ultimo le sole funzioni di impulso e di controllo, si sono adottate riforme miranti al coordinamento delle modifiche, nel tempo intervenute, con l’ordito originario del codice.

  1. Tribunale delle persone dei minori e della famiglia.

Dando ulteriore corpo a quanto già previsto dalla legge n. 206 del 2021, si è individuato un luogo unitario per l’esercizio del diritto processuale della famiglia. Detta riforma è stata articolata dal legislatore su due diversi piani: il primo sostanziale, attraverso rilevanti modifiche al codice civile, ed il secondo processuale, dando vita ad una serie di nuove norme integranti, nel titolo quarto bis del secondo libro del codice di procedura civile, un nuovo rito per il quale sono stati dettati 73 nuovi articoli, posti al termine del secondo libro del codice di procedura civile. Detti articoli hanno l’indubbio merito di unificare la competenza ed il rito in tema di processo per la famiglia, ma necessiteranno, certamente, di un rilevante sforzo di coordinamento, ad opera di dottrina e giurisprudenza, tra le norme sostanziali e quelle processuali, anche in riferimento alla sopravvivenza del Tribunale dei minori, circostanza questa che contraddice lo sforzo unificatore voluto dal legislatore. Ad un tempo sono state abolite le norme in tema di diritto di famiglia contenute nel quarto libro del codice di rito civile.

  1. Valorizzazione della tecnologia al servizio del processo.

Apprezzabile appare lo sforzo del legislatore in relazione all’utilizzazione della tecnologia ai fini di ottenere processi più funzionali e rapidi. Si è, in tal modo, cercato di dare corpo all’utilizzazione degli strumenti informatici, anche per la celebrazione di udienze da remoto, facendo così tesoro delle esperienze a cui l’emergenza, provocata dalla pandemia, ci ha posto innanzi. Analogamente si è cercato di dare corpo alla valorizzazione all’Ufficio del Processo che deve contribuire, in una migliore integrazione delle figure degli ausiliari del giudice, alla celerità delle decisioni, in ogni fase del giudizio civile. È auspicabile che tali innovazioni, investendo nella loro realizzazione i fondi provenienti dal PNRR, possano produrre un recupero di funzionalità per il processo civile, consentendogli di perseguire la ragionevole durata prevista dalla Costituzione.

  1. Mezzi per combattere l’abuso del processo.

Il potenziamento dei poteri del giudice relativi alla valutazione del comportamento processuale delle parti e le modifiche intervenute sull’art. 96, in tema di spese processuali, hanno accresciuto il potere sanzionatorio del giudice, nell’ottica di evitare dispersioni di energia processuale o abusi del funzionamento della macchina del giudizio, rafforzando, in tal modo, i principi di lealtà e probità che sono alla base del giusto processo e ne garantiscono il buon funzionamento.

  1. Rilievi conclusivi

Anche in tema di processi speciali il legislatore delegato ha teso a far ordine, dettando significative norme per lo snellimento di tali procedure.

In definitiva si tratta di un rilevante sforzo di riorganizzazione del sistema, al quale non sono rimaste estranee le disposizioni di attuazione al codice di rito civile che hanno subito anche esse importanti modificazioni; certamente il quadro di sintesi che si è tentato, con queste brevi note introduttive, necessita di approfondimenti e di valutazioni ulteriori che potranno essere realizzate nel momento in cui le nuove norme troveranno piena applicazione. Particolarmente delicato, appare, sin da ora, il tema della successione dei processi nel tempo (art. 49 del decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 38 del supplemento ordinario). Da sempre, infatti, tale circostanza ha rappresentato un punto dolente e non sempre le norme transitorie, dettate al riguardo, sono apparse di facile lettura, circostanza questa rilevata anche dall’analisi della normativa in parola.

Ci si augura, in ogni caso che queste riforme relative al processo civile dettate dalle esigenze di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, non essendo state fatte a costo zero, come tutte le ultime, producano un utile risultato in termini di funzionalità del processo.

 

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