Secondo l’orientamento in giurisprudenza e in dottrina, la funzione della pena è prevalentemente rieducativa, come si desume dall’articolo 27 della Costituzione. Tuttavia, indipendente dalla compresenza di più funzioni, la pena deve consentire la risocializzazione del reo e la rieducazione dei valori dell’ordinamento, al fine di consentire la sua reintegrazione nella comunità. Principio strettamente connesso è quello della progressione del trattamento sanzionatorio, che implica molteplici conseguenze. Quella che più ci interessa è relativa alla necessità di adeguare il trattamento ai progressi effettuati dal detenuto in ottica rieducativa.
In altri termini, in base alla buona condotta del soggetto, si deve consentire:
- la riduzione della pena da espiare;
- oppure, l’accesso alle forme di esecuzione della pena con modalità extra carcerarie.
I benefici penitenziari vengono erogati sul presupposto della buona condotta. Cosa significa questa locuzione? In genere, la buona condotta fa riferimento alla condotta tenuta dal detenuto nell’arco di tempo intercorso dall’inizio dell’esecuzione della pena all’adozione della misura. Il soggetto deve dimostrare un ravvedimento che sia oggettivamente desumibile dai comportamenti tenuti. Il detenuto è chiamato a partecipare alle attività previste, volte a realizzare la sua risocializzazione, dando così prova di partecipazione al processo di rieducazione. Dunque, non è sufficiente aver assunto un comportamento corretto e conforme alle regole.
L’ordinamento penitenziario prevede una serie di benefici penitenziari, che consentono di assicurare la progressività della pena:
- i permessi premio
- la semilibertà
- la libertà condizionata
- il lavoro esterno
A queste fattispecie si aggiungono le misure alternative alla detenzione, queste costituiscono una modalità di esecuzione della pena extra carceraria, rappresentano degli strumenti per realizzare la progressione nella pena:
- affidamento in prova ai servizi sociali;
- detenzione domiciliare
- libertà anticipata
I permessi premio sono uno dei principali benefici penitenziari che i detenuti cercano di prendere, ci sono delle limitazioni, il beneficio viene concesso dal Magistrato di Sorveglianza dopo aver ricevuto la sintesi dall’istituto di pena.
Il regime di semilibertà consiste nella possibilità del condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, il beneficio viene concesso dal Magistrato di Sorveglianza, il detenuto deve espiarlo presso l’istituto idoneo.
La libertà condizionale è un beneficio penitenziario che consiste nella possibilità di espletare il resto della pena fuori dal carcere, l’istanza per accedere al beneficio deve essere presentata al direttore del carcere che la invia al Tribunale di Sorveglianza competente. Svolge un importante ruolo il Centro di Servizio Sociale. Il lavoro esterno è un beneficio penitenziario e consiste nella facoltà concessa al detenuto di uscire dall’istituto per svolgere attività lavorativa, o frequentare un corso di formazione professionale. Il beneficio lo concede il magistrato di Sorveglianza, con il programma dell’istituto di pena e con l’approvazione del Direttore stesso.
L’affidamento ai servizi sociali è un beneficio che viene concesso dal Magistrato di Sorveglianza con delle restrizioni di orario da trascorrere presso la propria abitazione, e con il controllo da parte dell’assistente sociale nel posto di lavoro, ed ogni contestazione verrà giudicata con camera di consiglio dallo stesso Magistrato. La detenzione domiciliare, viene concessa per reati non gravi e per motivi di salute, in questo caso il Magistrato può concedere qualche ora per espletare le incombenze domestiche o per visite specialistiche, i controlli vengono effettuati dalle forze dell’ordine, in caso di trasgressione il Magistrato può decidere di chiudere il detenuto presso il carcere più vicino in attesa di camera di Consiglio.
La liberazione anticipata, è il beneficio che chiedono tutti, per ogni 6 mesi di detenzione, sia in carcere, che a casa, il detenuto può chiedere 45 giorni di sconto pena, che vengono concessi con camera di Consiglio, il Magistrato se ci sono infrazioni può decidere di non concederli.
Spero di aver illustrato il sistema dei benefici per le persone detenute, sicuramente sulla carta ci sono molte possibilità, ma la carenza di personale in Istituto, nelle cancellerie dei Tribunali, nel UEPE dei territori, del personale delle forze dell’ordine, limitano molto l’applicazione dei suddetti benefici, chi paga questa situazione? I detenuti pur avendo un comportamento esemplare, pur avendo le possibilità lavorative, devono sempre attendere che queste benedette sintesi si realizzano. Forse sarebbe il momento per rivedere questi punti, lasciando una discrezionalità maggiore ai direttori degli Istituti di pena, che con il loro personale possono avere più informazioni sul ravvedimento del detenuto. Spero solo che le persone detenute possano avere un beneficio in più, che una istanza non decisa.
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