Il primo di marzo del 2023 ha trovato la sua attuazione la ennesima riforma del processo civile, sempre alla ricerca della ragionevole durata dei giudizi, in un settore vitale per i cittadini e per l’economia del Paese. Dopo due anni e’possibile operare alcune prime,anche se approssimative, valutazioni sul portato della “riforma Cartabia”.
Anche se il tempo della sua operatività è ancora molto breve ( dal punto di vista dei tempi processuali), si sono resi necessari più correttivi per cercare di dare “un senso “ a talune norme che “senso non avevano”. Inoltre, non è affatto chiaro cosa sta avvenendo circa il nuovo processo delle persone, dei minori e della famiglia, che non ha ancora risolto il cortocircuito con le competenze giurisdizionali del Tribunale dei minori, a tacere della confusione dei ruoli tra tutore e curatore speciale dei minorenni che, anziché, accrescere la tutela degli stessi ha solo aumentato la confusione a tutto detrimento dei diritti dei soggetti più deboli di quel giudizio: i bambini.
Venendo, dunque, al tema centrale della riforma ( a quando un codice organico che sostituisca definitivamente “questo mosaico di sopravvivenze”) quello della ragionevole durata, dopo due anni dalla sua entrata in vigore non vi sono rilevanti segni di snellimento dei tempi del processo civile, che continua ad avere i problemi di sempre: carenze di organico; mancanza degli ausiliari; scarsa fruizione della tecnologia; mancanza di assuefazione al rispetto dei termini ordinatori ( che non sono sanzionati, ma che esistono e che dovrebbero essere rilevanti per la valutazione dei giudici).
Infine, deve essere rilevato che, nei due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149, del 2022, l’istituto processuale che, più di ogni altro, è stato utilizzato, tra quelli dettati dalla “riforma Cartabia”, è quello, contenuto nell’articolo 127 ter del codice di rito civile, integrante il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza di discussione.
Di tale istituto è stato fatto largo uso, per non dire abuso, invero si è ridotta la presenza dei difensori, alla udienza di discussione a casi eccezionali, confinando l’attività degli avvocati alla redazione di note scritte, peraltro, obbligatoriamente redatte in modo sintetico. C’è da chiedersi se l’istituto previsto dall’art. 127 ter cpc sia in linea con il dettato costituzionale relativo al diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Da sempre si è insegnato che il processo è un atto di tre persone (giudice, attore, convenuto); con questo istituto si sono confinati due dei tre soggetti del giudizio alla redazione di notazioni scritte, quasi fossero, i loro ruoli, “una formalità non essenziale al contraddittorio”, come se la difesa non debba alimentarsi nella contrapposizione enfatizzata dalla discussione.
È necessario ricordare che, nel tempo, si è persa, quasi totalmente, la collegialità dei giudizi di primo grado (ponendo un grave e rilevante limite al dibattito giuridico), ora è stata anche eliminata la possibilità, per le parti, di discutere. Esse possono far valere le loro ragioni, ma affidandole a sintetiche note scritte, per le quali rimane incerto il momento della lettura e la contestualità della stessa da parte del Giudice.
Va ribadito che il primo comma dell’articolo 127 cpc, anche dopo la “riforma Cartabia”, continua a prescrivere che “il giudice regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”. La discussione, dunque, è parte integrante e sostanziale del diritto di difesa. La presenza degli avvocati, pertanto, non può essere confinata ad un mero ed inutile orpello, sostituibile con note scritte, prive di ogni patos difensivo. Il processo, come “atto di tre persone”, presuppone la loro necessaria presenza dialogante nello stesso luogo: l’aula d’udienza.
E se è vero, in virtù del secondo comma dell’articolo 127 ter cpc, che “ciascuna parte costituita può opporsi” al confinamento della discussione a mere note scritte, è altrettanto vero che spesso il timore reverenziale o il rischio di “inimicarsi” il giudice impediscono agli avvocati detta opposizione. Poiché, come da molti è stato ricordato, non si sono avuti, fino a questo momento, particolari vantaggi, in termini di tempo processuale, da questo istituto, sarebbe opportuno che la classe forense chieda fermamente, l’abolizione dell’articolo 127 ter cpc, facendosi restituire il diritto/dovere di esercitare la difesa nella discussione orale della causa.
La difesa orale delle ragioni del proprio assistito è, da sempre (ricordiamo le orazioni di Cicerone), il nucleo fondamentale della tutela e non può, né deve, essere ridotto a neglette e spesso insignificanti note scritte. Restituiamo la voce agli avvocati e la piena difesa ai cittadini!
