Con una sentenza depositata il 13 febbraio nella causa P.P. contro Italia (ricorso n. 64066/19) la Corte europea dei diritti umani ha riscontrato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani che vieta i trattamenti disumani e degradanti, ossia la tortura e comportamenti comparabili.

Il motivo della condanna è che le autorità italiane non si sono tempestivamente attivate sulla base della denuncia della signora P.P. che dichiarava di essere vittima di molestie e violenze da parte dell’ex compagno. I fatti risalivano al 2009.

L’uomo era stato rinviato a giudizio per molestie, dopo tre anni dalla denuncia, ed era stato assolto. Nel 2024 era comunque arrivata una sentenza della Corte d’Appello che condannava l’uomo al risarcimento dei danni, anche se il reato era ormai prescritto.

Dunque la signora P.P. ha dovuto attendere quindici anni prima di ricevere giustizia.

Troppo per la Corte europea, la quale ha pure notato che all’inefficienza del sistema giustizia si erano aggiunti anche ritardi che si sarebbero potuti facilmente evitare. Si pensi che la denuncia della signora P.P. venne registrata solo tre mesi dopo la presentazione.

Tali elementi, unitamente alla gravità delle molestie e delle violenze hanno convinto la Corte europea a ravvisare una violazione dell’articolo 3 della Convenzione che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Per costante giurisprudenza della Corte, infatti, detto articolo (in verità come molti altri) non vieta agli Stati solamente l’adozione degli atti disumani e degradanti attraverso l’azione delle pubbliche autorità, ma sanziona anche tutti quei comportamenti che non puniscano adeguatamente quegli atti, anche quando commessi da privati cittadini.

I beni tutelati dalla norma in questione sono l’inviolabilità fisica della persona umana e la sua serenità psicologica, da chiunque messi in pericolo. E lo Stato risponde anche della sua negligenza o inefficienza nel tutelare i beni in questione.

In particolar modo, afferma la Corte, quando si tratti di violenza sulle donne, caso nel quale si richiede particolare tempestività ed efficienza nella risposta dello Stato. Ciò che è in gioco qui non è solo la tutela della donna, ma l’immagine stessa dello Stato di diritto e la fiducia che esso deve ispirare ai cittadini.

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Direttore di Autonomie e Libertà in Europa, contenitore di iniziative e ricerche sulla protezione dei diritti umani nei diversi territori europei. Ha dedicato particolare attenzione alle politiche di riequilibrio territoriale dell’Unione europea, collaborando con la SVIMEZ. È vicepresidente di Coesione & Diritto, associazione per la tutela dei diritti umani nei territori.

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