di Piero Sandulli
La capitale d’Italia è sempre stata una questione spinosa, fin dai suoi primi spostamenti da Torino a Firenze e, dopo il 20 settembre 1870, a Roma. Il fascismo, per primo (fino ad oggi solo) avvertì la necessità di dare a Roma regole diverse da tutti gli altri comuni italiani. Roma, infatti, fu istituita in Governatorato, mentre tutti gli altri comuni erano retti da un Podestà. Inoltre, il Governatore di Roma era seduto al tavolo dei ministri (come oggi accade per i sindaci di Parigi e Madrid).
Caduto il fascismo, anche la normativa speciale sul Governatorato di Roma è venuta meno. La Costituzione del 1948 non ha regolato la Capitale in modo diverso dagli altri Comuni e, nel tempo, si è cercato di risolvere la questione con i pannicelli caldi di insufficienti prebende economiche, che non avevano affatto considerato il gravoso ruolo della capitale di uno Stato. Sarà necessario attendere la modifica del quinto titolo della Carta costituzionale, nel 2001, per vedere sancito il ruolo di Roma Capitale, ma tale modifica costituzionale non ha ancora trovato concreta applicazione.
Le possibilità di dare attuazione alla modifica costituzionale dí ventiquattro anni fa erano duplici: 1) delega dei poteri a Costituzione invariata, sullo schema già seguito con il decreto legislativo n. 112 del 1998; 2) modifica costituzionale attraverso la trasformazione della provincia di Roma in regione con i poteri legislativi sottratti alla regione Lazio (certo creando non pochi problemi al residuo territorio laziale e con il rischio di dar vita a due micro regioni Rieti/Viterbo e Frosinone/Latina).
La scelta operata dal Parlamento, dopo numerosi ripensamenti, si è collocata a metà strada tra le due ipotesi, assegnando a Roma solo alcuni poteri, tra quelli propri della Regione e lasciando al Lazio le altre competenze. Il disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri il 30 luglio attribuisce alla Capitale esclusivamente il potere legislativo su: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, promozione ed organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
Veduta aerea di Roma (Foto tratta da Wikipedia)
Restano alla Regione Lazio tutte le altre competenze elencate nell’articolo 117 Cost., mentre nulla si è scritto circa le materie concernenti tra Stato e regioni. In definitiva una soluzione di compromesso che ho paura sia di difficile attuazione, ad opera dei non pochi regolamenti attuativi, che finirà per scontentare tutti. Invero, il punto cruciale, quello dei poteri amministrativi della Capitale e del suo decentramento, non solo non è affatto chiaro, ma appare in contrasto con l’ultimo comma del testo proposto dell’articolo 114 novellato! In definitiva c’è il rischio che la montagna partorisca un topolino per di più scazonte!
Grande pastrocchio normativo frutto di approssimazione!
Il Parlamento per poterne venire a capo dovrebbe smontare il tutto e ricominciare da capo, ma non vorrei che, come spesso accade, inizino i “muro contro muro” del nostro sistema partitico, invece di dar vita ad un razionale e condiviso sforzo costruttivo. Inoltre, sarebbe opportuno coinvolgere qualche esperto piuttosto che continuare a pensare che basti ricevere dei (più o meno spontanei) consensi politici per pensare di essere onniscienti!
Roma meritava di più e di meglio!
