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    Home»Diritti»Cassazione: al 41 bis vietata la borsa frigo per conservare il cibo
    Diritti

    Cassazione: al 41 bis vietata la borsa frigo per conservare il cibo

    Marco Costantini Sbarre di ZuccheroDi Marco Costantini Sbarre di ZuccheroFebbraio 19, 20260 VisualizzazioniTempo lettura 4 min.
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    Una sentenza che riporta il carcere nei tempi del medioevo, la prima domanda che mi pongo, il ministero di Grazia e Giustizia ha fatto ricorso verso una sentenza di un Magistrato di Sorveglianza per l’utilizzo di una borsa frigo per conservare gli alimenti. Ma il divieto dell’uso della borsa refrigerante combacia con lo scopo del regime speciale?

    Queste sono le domande fondamentali che mi pongo, come può una borsa frigo venduta all’interno del carcere può essere così pericolosa per un detenuto del 41 bis.

    Veniamo al fatto:

    Con la sentenza numero 34609, la Corte Suprema conferma il divieto per i detenuti sottoposti al rigido regime penitenziario del 41-bis di utilizzare borse frigorifero per la conservazione dei cibi. Questo suscita varie riflessioni approfondite sul bilanciamento tra le restrizioni del 41 bis e i diritti fondamentali dei detenuti. Il caso di Antonio Scognamillo, detenuto in regime 41-bis, ha portato alla luce aspetti cruciali di questa decisione, specialmente per quanto riguarda il dibattito sulle misureafflittive che potrebbero sembrare eccessive rispetto all’obiettivo di tale istituto.

    Il regime penitenziario 41-bis è noto per le sue restrizioni severe, applicate ai detenuti considerati particolarmente pericolosi o affiliati a organizzazioni criminali. L’obiettivo principale è evitare che i detenuti trasmettano messaggi ai loro gruppi criminali di appartenenza. In questo contesto, è essenziale garantire il diritto alla salute e a un’adeguata nutrizione. Tuttavia, la decisione della Cassazione sembra essere incline alle esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria, trascurando la protezione dei diritti dei detenuti.

    Ma procediamo per gradi. Il Tribunale di Sorveglianza dell’L’Aquila ha respinto la contestazione avanzata dall’Amministrazione penitenziaria contro la decisione del magistrato di Sorveglianza, che aveva accolto la richiesta di Antonio Scognamillo, detenuto al 41 bis. Il magistrato aveva stabilito che l’Amministrazione penitenziaria dovesse autorizzare l’uso di una borsa frigorifero rigida, già in possesso del detenuto, previo controllo. La richiesta del detenuto riguardava un diritto soggettivo, ovvero il diritto alla salute. Si è accertato che le borse frigo di tipo morbido, permesse per l’acquisto da parte dei detenuti, sono in grado di mantenere la temperatura fredda solo per un periodo estremamente breve. Il prolungato stoccaggio dei cibi in tali borse può alterarne la freschezza, con possibili conseguenze sulla salute di chi li consuma. Inoltre, è opportuno considerare che il detenuto dispone già di altri oggetti mobili nella sua cella, che potrebbe usare impropriamente, come ad esempio le sedie.

    Secondo la magistratura di sorveglianza, concedere l’autorizzazione all’uso di una borsa frigorifero rigida rappresenta una soluzione adeguata a bilanciare la necessità di preservare la qualità dei cibi acquistati o ricevuti dal detenuto, tutelando così la sua salute, con la responsabilità di non aggiungere oneri all’amministrazione in termini di organizzazione delle attività all’interno dell’Istituto e di gestione del personale.

    Tuttavia, il ministero della Giustizia presenta ricorso in Cassazione, sollevando l’argomento di una presunta violazione di legge e un’eccessiva interferenza in una sfera di competenza amministrativa statale. Il Ministero sottolinea anche che non si tratta di un pregiudizio attuale e grave nell’esercizio di un diritto, poiché la mancata idoneità delle borse frigorifero morbide non trova riscontro in alcuna valutazione specialistica o sanitaria. Sottolinea inoltre che nell’ordinamento penitenziario non esiste alcuna disposizione che imponga l’acquisto di borse frigorifero o frigoriferi da parte dei detenuti. Al contrario, vi è un esplicito divieto di accumulare generi alimentari. Da ciò deriva che l’Amministrazione non ha l’obbligo di fornire tali oggetti ai detenuti.

    La Cassazione accoglie il ricorso presentato dal ministero della Giustizia e annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Nell’accogliere il ricorso, la Corte richiama una precedente giurisprudenza che conferma il divieto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione dei cibi freschi e congelati, a scapito delle borse termiche con tavolette refrigeranti. La Corte ammette che le mattonelle refrigeranti sono adatte solo per un periodo limitato, ma sottolinea che “non è contestabile che, con la sostituzione tempestiva con nuove mattonelle, si assicura il mantenimento delle condizioni di salubrità degli alimenti”. Tuttavia, non sembra affrontare il potenziale problema di disponibilità immediata delle nuove mattonelle per continuare la conservazione dei cibi. Rimane il fatto che il regime 41-bis presenta misure afflittive che sollevano interrogativi sulla loro connessione con lo scopo originario di tale istituto. Il divieto dell’utilizzo della borsa frigorifero rientra tra queste: in che modo ostacolerebbe il divieto di comunicare con l’esterno?

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    Marco Costantini Sbarre di Zucchero

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