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    Home»Industria»Rete carburanti sempre più polverizzata e arretrata. Le responsabilità del Governo mentre la magistratura puntella i presidi di legalità.
    Industria

    Rete carburanti sempre più polverizzata e arretrata. Le responsabilità del Governo mentre la magistratura puntella i presidi di legalità.

    Gaetano PergamoDi Gaetano PergamoOttobre 20, 20252 VisualizzazioniTempo lettura 10 min.
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    Carburante

    Nel momento in cui sulla rete carburanti italiana si accentua il processo di polverizzazione, (dopo le grandi compagnie Shell, Esso, Total  che hanno abbandonato l’Italia negli ultimi vent’anni anche la anglo indiana EG- che gestiva 1.200 p.v. Esso lungo lo stivale- lascia il bel paese, dopo poco meno di un decennio di proclami e annunci traditi;  la notizia che anche la IP- oltre 4.000 pv a marchio- passa di mano non fa che aggiungere preoccupazione ad un quadro dalle tinte fosche) il Governo con colpevole ritardo continua a rimandare il DDL di riforma del settore mentre due importanti pronunzie della Cassazione devono intervenire a ribadire, in modo perentorio e- auspichiamo- definitivo, alcuni importanti principi di legalità. Tali provvedimenti (Ordinanze di rigetto dei ricorsi avviati da un imprenditore titolare di un centinaio di impianti ex ESSO, concentrati prevalentemente in Toscana, contro Sentenze della Corte d’Appello totalmente a lui sfavorevoli e confermative del 1° grado di giudizio) rivestono grande rilevanza, in un momento in cui quasi un quarto della rete passa di mano verso operatori meno strutturati.

    Le ordinanze della Cassazione

    La giustizia supplisce alle mancanze della politica. I due provvedimenti della Cassazione del 16 maggio e del 16 giugno sono ancora più straordinari in considerazione del fatto che oltre il 50% dei gestori carburanti attualmente operano, nel disinteresse dei Ministeri competenti (Ambiente e Made in Italy), in regime di irregolarità contrattuale, con diverse migliaia relegati in area illegale, mentre la parte restante  è in presenza di contratti scaduti, in alcuni casi da anni. Tenere nell’adeguata considerazione tali Ordinanze, in un passaggio storico epocale per la rete di distribuzione carburanti, chiamata a confrontarsi con le sfide della doppia transizione digitale ed energetica e con l’attesa riforma, è strategico per il principio che esse sanciscono, affermando, al massimo livello giurisprudenziale, l’obbligatorietà per l’intero settore della contrattazione e, indirettamente, persino dell’obbligo a concludere, per Legge. Le Ordinanze, nella loro portata complessiva, statuiscono la nullità dei contratti di fornitura “One to one” tra proprietari degli impianti e i relativi gestori, e di qualsiasi altro contratto non tipizzato e non sottoscritto con la legittima rappresentanza delle parti per disciplinare i contenuti economici dei rapporti.

    Tornando al processo di spacchettamento in atto è bene ricordare ai nuovi acquirenti del gruppo EG,  e a quello azero di  Socar che subentra ad IP,  che le Ordinanze intervengono per sanzionare e condannare il comportamento teso a non applicare, sulla base di un contratto già in essere ( nel caso delle Ordinanze il contratto ESSO del 2014) le condizioni economiche previste dall’Accordo stesso,  da attuare, in base alla Legge (art. 1, comma 6 D.lgs. n. 32/1998 e dall’art. 19, comma 10 della L. n. 57/2001) ai contratti di fornitura di carburante nei confronti dei gestori degli impianti acquisiti. Ai compratori del gruppo EG, e di quello IP, vale la pena rammentare che, nel caso richiamato dalle Ordinanze, gli acquirenti si erano difesi strenuamente in Tribunale ed in Corte d’Appello, sostenendo, contro la lettera e lo spirito della legge, con molteplici argomenti, che l’Accordo in questione (sempre ESSO) non era più applicabile ai gestori degli impianti acquistati e che loro, come nuovi proprietari dell’impianto, potevano liberamente applicare a tali gestori le condizioni economiche che avessero ritenute per loro più vantaggiose. Inoltre, sostennero che con l’acquisto degli impianti l’Accordo era venuto meno, e  che, comunque, non avendolo sottoscritto, non ne erano parte; e, ancora, che l’Accordo aveva durata indeterminata ed era quindi nullo, perché  rinviava per la sua durata ad un nuovo Accordo con i sindacati, che gli stessi stavano boicottando; infine, che gli Acquirenti dell’impianto “non erano la ESSO” e non avevano la consistenza patrimoniale per mantenere le condizioni di fornitura stipulate dalla multinazionale. Osservazione, quest’ultima, un po’ puerile e paradossale perché lasciava nell’ambito dell’ignoto il motivo per il quale gli acquirenti, che ben conoscevano le condizioni economiche della fornitura prima dell’acquisto, avessero poi proceduto all’operazione, pur sapendo di non poterle sostenere. Tali argomenti, per quanto incredibile erano stati sostenuti “tetragonamente” dagli acquirenti di quel pacchetto di 135 impianti acquisiti nel 2017, in tutte le cause sostenute in primo grado e in appello. Ma con esiti negativi. Non contenti, si erano appellati alla Cassazione contro le 19 sentenze d’Appello confermative dei provvedimenti di condanna del Tribunale in primo grado. La  Cassazione, chiamata in causa, ha  affermato, nella sua Ordinanza di rigetto del ricorso del Retista NRG.21178/2025 pubblicata in data 24 luglio 2025, che  “l’odierna ricorrente non ha mai allegato di avere stipulato individualmente un nuovo e diverso Accordo, in conformità «a quanto stabilito dall’art. 1, comma 6 D.lgs. n. 32/1998 e dall’art. 19, comma 10 della L. n. 57/2001, essendosi limitata a insistere sulla formulata tesi del mancato subentro alla sua dante causa in detto Accordo, senza invero dimostrare di avere dato attuazione alla previsione normativa stipulando un diverso Accordo, atteso che solo detto Accordo avrebbe potuto regolare i rapporti tra le parti, in particolar modo rispetto ai prezzi di vendita dei prodotti e al margine di guadagno”.

    Il richiamo al quadro normativo, alla regolarità contrattuale, alle condizioni economiche e normative è, dunque, un elemento di imprescindibile correttezza normativa, prima che etica. E il tutto- avviso ai naviganti- deve essere parte della contrattazione.

    La politica di rinvio del Governo, mentre l’Europa ha fatto i compiti

    Abbiamo detto che anche in questo caso la giustizia supplisce alla politica. E, infatti, i  dispositivi di tali Ordinanze dispiegano i loro effetti con tutta evidenza  nel confronto in atto con il Governo, che balbetta da tre anni ipotesi di riforma, senza trovare il coraggio di tirare una linea che sappia avviare e sostenere, con i necessari finanziamenti, le ineludibili innovazioni per decarbonizzare la rete e l’introduzione di vettori a zero o basse emissioni per la mobilità, sostenendo la transizione energetica e digitale, e dall’altro di riportare nella piena legalità la metà delle gestioni condotte in forma irregolare o illegale. L’intervento di riforma, già compromesso se non trova un elemento di accelerazione (che le Ordinanze da una parte e l’urgenza dei tempi del green deal, fissati al 2050 per la neutralità tecnologica, al 2030 per la riduzione del 55% delle emissioni e al 2035 per lo stop ai motori endotermici,  dall’altra potrebbero svolgere), in caso di fallimento lascerebbe il Paese, unico in Europa, con una rete arretrata, tutta centrata sui carburanti tradizionali, poco attrezzata per far fronte alla transizione e poco attraente per la mobilità futura, povera di servizi ai cittadini e agli automobilisti, sempre più marginale. Questi esiti sono già visibili sulla rete, aggravato dal processo di smembramento. Che risponde a diverse concause. Da un lato ad un mercato eccessivamente affollato, in attesa da almeno un quarto di secolo di una riforma/ristrutturazione che non arriva; dall’altra ad una insufficiente profittabilità per i grandi gruppi; da un’altra ancora ad un habitat poco propenso alle innovazioni di prodotti e servizi; e poi ad una persistente presenza di una concorrenza sleale che continua ad operare in regime di approvvigionamento ed evasione delle norme fiscali e del lavoro. Di questi ultimi aspetti, certo più complessi, la nostra Antitrust sembrerebbe occuparsene poco, mentre il Governo continua a latitare con il rischio concreto di condannare l’Italia ad un ritardo strutturale, mentre i principali competitors europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) hanno già una rete efficiente e moderna. L’Italia continua ad essere il paese con maggior numero di punti vendita carburanti. Ne consegue che pur avendo un parco auto secondo per numerosità solo alla Germania, il numero delle vetture per punto vendita è più basso di quello del Regno Unito, della Germania, della Francia e della Spagna. In Italia operano 22.187 pv, in Germania 14.500, in Francia 11.000, nel Regno Unito 8.300, in Spagna 12.000, per una media di 11.450 per i principali paesi europei. È evidente che c’è una sovrabbondanza di pv e un ritardo- in previsione del 2035 e della messa al bando delle auto a trazione da fonti fossili- nella riconversione verso l’elettrico e i vettori a basse emissioni. Anche l’erogato nel nostro paese (1.370 mc) è di molto inferiore alla media europea (di 3.480 mc). Il distacco è pronunciato rispetto alle principali economie europee (Regno Unito, Spagna, Francia e Germania), anche sul livello di diffusione di servizi collaterali. In Italia solo l’8% dei pv presenta stazioni con servizi complessi aggiuntivi, mentre solo il 3% avrebbe colonnine di ricarica.

    Quando il Ministro Urso uscirà dalle nebbie di numeri e annunci purtroppo sarà troppo tardi e l’Italia e gli italiani saranno chiamati a pagare il prezzo di una mancata riforma che peserà per gli anni a venire sulle infrastrutture del paese.

    La rete sospesa tra modernizzazione e declino 

    Accanto al quadro descritto emerge anche una questione lavoro. Solo negli ultimi due anni, il settore ha conosciuto centinaia di episodi di furti e rapine, con esiti anche gravi, oltre a scoppi e incendi, con diversi morti e feriti. Sicurezza, qualità/dignità,  reclutamento sono nervi scoperti, in un momento di grande attenzione per le continue morti sul lavoro. Un tema più volte richiamate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con specifico riferimento al dettato della Carta costituzionale laddove afferma che deve essere sicuro, equo, sostenibile. Anche su questo l’ampiezza e la rigorosità delle Ordinanze, oltre al totale consolidamento della giurisprudenza di merito, riaffermano, a supplire l’assenza della politica, l’obbligatorietà della contrattazione come presidio di legalità e quadro imprescindibile della condivisione delle condizioni economiche e normative. Ne deriva che tutti i proprietari degli impianti “devono” operare all’interno dei contratti di settore, adottare misure per la sicurezza, la formazione e la prevenzione in ragione della particolarità dell’attività.  Invece, come dimostrato da recenti indagini della magistratura, le misure di sicurezza, di formazione e prevenzione, di reclutamento vengono largamente eluse, con un’ inammissibile grave esposizione al rischio di operatori, e cittadini, con pratiche illegali, sfruttamento del lavoro, condizioni di vita inammissibili, con paghe fino a 3 euro l’ora.

    Tutto ciò, in misura e modalità diverse, interessa oltre la metà della rete. Occorre, dunque, un’ opera urgente di modernizzazione strutturale profonda o l’intero comparto scivolerà nel degrado e nella vergogna. Ecco perché è urgente l’intervento di riforma. Per allineare all’Europa gli obiettivi di decarbonizzazione per una mobilità sostenibile, per recuperare i ritardi enormi sul fronte dei servizi offerti agli automobilisti, per dare sicurezza e dignità del lavoro sulla rete. I ritardi e i rinvii graveranno sul sistema paese e sui cittadini e sugli stessi proprietari della rete che dovranno confrontarsi con normative europee stringenti, senza più i tempi necessari di adeguamento; mentre la magistratura sarà chiamata in causa, in modo crescente, per far osservare l’obbligatorietà della contrattazione e la nullità dei famigerati contratti One to one. Tra questi rientrano anche tutte quelle tipologie contrattuali, a vario modo denominate, non tipizzate ai sensi della legge 27/2012. In questa ottica, le Ordinanze citate suonano come monito ad adempiere alla tipizzazione di nuove formule contrattuali, nei modi e nei tempi ritenuti necessari, in rapporto all’urgenza di praticarle.

    Tali riaffermazioni valgono soprattutto in una logica sistemica, in cui la rete distributiva nel suo complesso- prima di tutti le grandi compagnie e gli imprenditori più strutturati- si pone come un insieme di imprese, consapevole che le tante illegalità danneggiano la concorrenza, la competizione e la reputazione di tutti. Di ciò – e il condizionale è d’obbligo- dovrebbero rendersene conto i principali attori della filiera per fare rete e lavorare alla riforma.

    carburanti governo Meloni Magistratura
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