La domanda sorge spontanea, a valle del referendum del 22-23 marzo 2026 e dell’esercizio, “nelle forme e nei limiti della Costituzione” che il popolo italiano ha fatto della sovranità che gli appartiene. Che di ciò si sia trattato lo ha riconosciuto in modo chiaro e lapidario il Presidente del Consiglio appena il risultato si è delineato con chiarezza.
Non è compito di queste righe commentare la vicenda referendaria e le posizioni contrappostesi in una campagna intensa, resa ancor più incandescente dalla posta in gioco (una possibile modifica della Costituzione che a parecchi esponenti dell’uno e dell’altro schieramento può aver fatto “scappare la frizione”); men che meno di considerarne i seguiti politici all’interno degli assetti di maggioranza ed opposizione.
Comunque si cerchi di stratificarlo, anagraficamente, geograficamente o politicamente, il voto popolare ha preso un po’ tutti in contropiede, ma appare chiarissimo nel senso di escludere che “la legge delle leggi” e l’equilibrio di poteri che la connota possano essere alterati in modo irrituale. Quale che ne sia il merito, qualsiasi revisione costituzionale deve – anche a futura memoria – rispettare le caratteristiche di necessità e rilevanza ed i requisiti procedimentali che la Costituzione, nella lettera e nello spirito, prescrive. Lo ha ricordato con garbo il Presidente della Corte Costituzionale nella conferenza stampa del 27 marzo: “l’identità della Costituzione è definita nel suo contenuto essenziale una volta per tutte dalla Costituzione stessa”. ([1])
Stick to the point (“ma non stavamo parlando di giustizia?”)
Il referendum ha visto particolarmente coinvolti gli operatori del diritto: il risultato del voto mi pare chiedere ora a ciascuna/o di essi (di noi!) – con la consapevolezza e la responsabilità proprie dell’esperienza che ha, dell’attività che svolge e dei “corpi intermedi” nei quali è inserito/a – di [ri]mettersi con impegno e acribìa al lavoro (a ben vedere “l’Italia è una repubblica democratica” che su esso si fonda …), se è vero – come è vero – che i temi della (buona) giustizia e della sua (buona) amministrazione in Italia, attuali ed urgenti, attendono quanto e più di prima regole concrete, risultanti da un idoneo dibattito parlamentare.
Si licet, è un po’ come se il voto popolare ci avesse, come un maestro di scuola dopo una lezione intensiva (non necessariamente edificante), messo di fronte al foglio protocollo di un tema in classe: “Come ridurre quanto più possibile (saziarla forse non è cosa di questo mondo) la fame e sete di giustizia che si sperimenta nel nostro Paese?”.
Uno svolgimento del tema richiede di entrare nella fisiologia e nelle (molteplici) patologie della convivenza civile, che trovano nel processo (in particolare quello penale, ma il civile non ne è immune) il “tavolo operatorio” in cui tentare rimedi “chirurgici” là dove non abbiano giovato altri tipi di medicina o trattamento. Senza pretese di esaustività, provo ad enunciare alcune possibili linee d’intervento, avendo come fil rouge l’impulso di parte (traduzione laica e tecnico-giuridica di quel concetto di “fame e sete di giustizia” che è substrato comune, con diverse connotazioni, a tutti i tipi di processo) ed il possibile “incanalamento” delle energie che esso sprigiona, soprattutto nel processo, verso una buona (migliore) offerta di risultati.
1) investire in efficienza della gestione
La riduzione dei tempi dei processi è una priorità essenziale e come tale figura in posizione preminente nella prima mission del PNRR: ma nonostante indubbi progressi negli ultimi anni, gli obiettivi posti paiono difficili da raggiungere, secondo analisi comparative del disposition time nei Paesi membri della UE ([2]). Il sistema-Paese paga un prezzo importante in termini di minor PIL per la lentezza dei processi, “una tassa invisibile che si vede nei cantieri fermi, nelle imprese che chiudono in attesa di una sentenza civile, negli investitori che scelgono Berlino invece di Milano, nelle persone che non ottengono giustizia in tempi umani” ([3]).
[Ri]dare efficienza al sistema richiede da un lato interventi in termini di organico: rispetto alle omologhe europee la Magistratura italiana, giudicante come requirente, è largamente understaffed (nell’ordine di -50% la prima, -70% la seconda), in presenza di trend numerici sostanzialmente stabili, a fronte di un numero proporzionalmente crescente di Avvocati ([4]).
A ciò si aggiunge la duplice necessità di affiancare alla Magistratura (i) personale ausiliario adeguato per numero e formazione e (ii) mezzi tecnologici ed informatici al passo con i tempi (qui l’understaffing si riduce a un -30% circa ([5]), ma va detto che se ogni provvedimento del Giudice o del PM richiede un certo tempo, la sua trascrizione/scansione, registrazione, notifica ed informatizzazione ne richiedono altro, con affidamento di compiti non meno rilevanti alle segreterie/cancellerie).
Dall’altro lato occorre dare sempre maggiore snellezza (non semplice rapidità) ai procedimenti, accentuando la capacità del sistema giudiziario di capire, contemperare e regolare gli “impulsi di parte” (privati nel processo civile, pubblici e privati in quello penale) il più possibile in un unico grado di cognizione, intervenendo sia “a monte” del procedimento con mezzi alternativi (e non … fittizi) di soluzione delle controversie, sia “a valle” di esso con efficaci “filtri” in sede di appello e in cassazione (ritrovando quest’ultima un ruolo di grado unico di legittimità e non di surrogato terzo grado di merito).
2) Investire in modalità e strutture di prevenzione ed esecuzione
“Prevenire è meglio che curare” non è solo un motto della medicina (che già fa fatica per parte sua …): dovrebbe esserlo a maggior ragione per l’amministrazione della giustizia, che in ciò trova la conferma o meno della propria “bontà”. L’operazione è più ardua, dovendosi innanzitutto “intercettare” efficacemente tendenze e criticità che possono far insorgere le “patologie” sopra richiamate, non solo reprimerle quando si sono propagate.
Ma a fronte di pur necessari interventi sanzionatori deve restare sempre presente il dettato costituzionale che vede nella sanzione e nella pena una funzione [ri]educativa : investire allora ad es. nelle strutture carcerarie (la cui inadeguatezza è misurata dal sovraffollamento e dal triste “termometro” dei suicidi fra persone detenute ed agenti di custodia) e nella realizzazione di misure alternative che, a detta di tutti gli analisti, costituiscono un forte antidoto alla recidiva nel reato.
“Marcire in galera” è frase che non si dovrebbe mai più sentire, soprattutto perché segno di una dimenticanza colpevole soprattutto di fasce di popolazione più disagiate, che meriterebbero integrazione e non segregazione (la nazionalità qui non c’entra, si tratta di costruire una società democratica per il futuro del nostro Paese e dell’Europa, tenendo conto che se per noi la migrazione è un problema, per coloro che sono costretti a migrare per ragioni belliche od economiche essa rappresenta, almeno nell’immediato, “la” soluzione).
Se quanto fin qui osservato può ritenersi valere per i poveri come per i ricchi, considerazioni più ampie sugli sviluppi recenti dell’economia dovrebbero infine indurre a fare chiarezza ed intervenire su violazioni penali ed amministrative, ricomprese nella definizione di white collar (e sui loro presupposti): ad esse non sono estranee normative divenute estremamente complesse per successivi e non sempre organici interventi legislativi ed amministrativi, che comportano interventi repressivi “emergenziali” della Magistratura, come tali soggetti a rischi di eccesso e frequentemente mal compresi.
3) Formazione, formazione, e poi ancora formazione
L’investimento in formazione, di tutti gli operatori – Magistrati e personale, ma anche, specularmente, una più seria formazione permanente dell’Avvocatura – non è un semplice corollario, ma dovrebbe essere il presupposto ed il connotato costante di tutta l’operazione volta a dare vita, e non solo quérelles di numeri, ad una vera “ripresa e resilienza” di sistema.
Magistrati e Avvocati, operatori di una stessa giustizia sotto diverse angolature, possono sinergicamente [ri]dare slancio dinamico all’equilibrio costituzionale dei poteri, che ha visto in questa fase una relativa eclissi del Potere legislativo ed una accentuata contrapposizione per default fra Potere esecutivo e Potere giudiziario, con il risultato di “sbattere” sulla scheda degli elettori, omisso medio, un quesito tanto grave (ed ultimativo) nella sua portata quanto complesso nel suo merito, da risolvere con una croce sul Sì o sul No.
Le dichiarazioni del Neopresidente dell’ANM e la risposta del Ministro della Giustizia vanno accolte in questo senso, perché quale che sia – pro tempore! – la maggioranza di governo, il quadro costituzionale garantisca l’uguaglianza di tutti davanti alla legge (ed eviti casi in cui “qualcuno più uguale degli altri” riesca a non esserlo).
Stay hungry (and thirsty) but don’t be foolish, stiracchiando il celebre detto di Steve Jobs, può essere un “pistolotto finale” di questo sgarrupato tema).
([1]) cit. da E. Balboni, Era un referendum sull’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, in Politica Insieme, 27.3.2026
([2]) Cfr. fra molti Tempi, risorse e risultati della giustizia italiana, Osservatorio CPI Università Cattolica del Sacro Cuore, 28.3.2026.
([3]) A. Scavuzzo, Vicesindaca di Milano, intervento al Festival dell’Economia de il Foglio, 27.3.2026.
([4]) Cfr. European judicial systems – CEPEJ Evaluation Report – 2024 Evaluation cycle (2022 data), pp. 43 e 56; Tempi, risorse cit.


