Per evitare che venga raggiunto il quorum, molti politici della maggioranza di governo e lo stesso Presidente del Senato hanno invitato le cittadine e i cittadini a disertare le urne. Per non parlare delle dichiarazioni di voto della premier, su cui è preferibile stendere un velo pietoso: “L’8 e 9 giugno? Vado a votare, non ritiro la scheda, è una delle opzioni“, nel settantanovesimo anniversario della Repubblica, proprio quando la premier dovrebbe celebrare la libera partecipazione al voto e la nascita dell’Italia democratica.
Come ha scritto Federico Martelloni su Il Manifesto del 27 maggio scorso, quando un dirigente politico o, peggio ancora, chi ricopre un ruolo istituzionale, invita cittadine e cittadini a disertare le urne, significa che teme quel voto e, in definitiva, non si fida dei suoi elettori.
I partiti di opposizione, invece, hanno sostenuto la necessità di andare a votare e di appoggiare il sì in tutti i quesiti. Peraltro, i promotori dei referendum hanno accusato le autorità di non avere sufficientemente informato le cittadine e i cittadini sui temi toccati dai quesiti referendari e di non avere, quindi, dato visibilità alla consultazione.
Alla luce di ciò, sono giunto alla conclusione che sia giusto, anzi doveroso, prendere posizione.
Preliminarmente, è bene precisare che, l’8 e il 9 giugno 2025, siamo chiamati a esprimerci su cinque referendum, di cui quattro in materia di lavoro e uno di cittadinanza. I referendum abrogativi, previsti dall’art. 75 della Costituzione italiana, sono votazioni popolari che consentono alle elettrici e agli elettori di richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. Il referendum è valido se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. Se la maggioranza dei voti validamente espressi è a favore dell’abrogazione, la legge o l’atto vengono abrogati. In altri termini, i referendum saranno validi solamente se andrà a votare la maggioranza delle persone che hanno il diritto di farlo, cioè almeno una in più della metà, come prevede l’art. 75 della nostra Costituzione. Ecco perché la maggioranza di governo si è attivata per evitare che venga raggiunto il quorum.
Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti (primo quesito)
È proposta l’abrogazione di uno dei decreti attuativi del jobs act che riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti introdotto nel 2015. Cancellando il decreto si ristabilirebbe l’obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamento illegittimo, come prevedeva fino al 2015 l’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). La questione riguarda i lavoratori assunti dal 2015 in poi in aziende con più di quindici dipendenti. La legge n. 23 del 4 marzo del 2015 è stata oggetto di varie sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno stabilito l’incostituzionalità di alcune sue parti o hanno dato interpretazioni restrittive della sua applicazione.
L’accoglimento del quesito comporterebbe il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro come regola prevalente in caso di licenziamenti privi di valida motivazione anche alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, quando sono entrati in vigore i decreti attuativi del jobs act.
Indennità in caso di licenziamento nelle piccole imprese (secondo quesito)
Si vuole eliminare il tetto massimo all’indennità dovuta ai lavoratori per i licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di quindici dipendenti, consentendo al Giudice di determinare l’importo senza limiti predefiniti.
Tale quesito ha come obiettivo quello di rimuovere l’esiguo tetto massimo di sei mensilità come indennizzo da licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di sedici dipendenti, fissato dalla legge n. 604/1966, epoca in cui le piccole imprese erano, per lo più, a conduzione familiare.
I primi due referendum mirano, pertanto, a cambiare l’odierna disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle grandi (quesito 1) e piccole (quesito 2) imprese, nel segno della parità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti, della stabilità dei rapporti di lavoro e, per conseguenza, della libertà nel lavoro.
Contratti a termine (terzo quesito)
Il terzo questo, relativo al più diffuso tra i contratti precari, serve a ristabilire un elementare principio di civiltà giuridica che, per mezzo secolo (dal 1962 al 2012), ha caratterizzato le più diverse discipline del contratto a termine: quello per cui un’assunzione temporanea dev’essere sempre giustificata da un’esigenza di carattere temporaneo.
Cancellando le norme in vigore dal 2015 si ristabilirebbe l’obbligo di una “causale” per i contratti a tempo determinato più brevi di dodici mesi, cioè l’obbligo di indicare per quale motivo si usa questo tipo di contratto. Oggi l’obbligo c’è solo per i contratti a tempo determinato che durano dodici mesi o più.
In caso di esito positivo, ogni nuovo contratto di lavoro (o di somministrazione di lavoro) a tempo determinato andrebbe motivato con esigenze di carattere temporaneo previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi.
Responsabilità solidale negli appalti (quarto quesito)
Il quesito chiede l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente (cioè chi affida un lavoro in appalto), dell’appaltatore (chi riceve l’incarico di eseguire il lavoro) e del subappaltatore (chi, in alcuni casi, svolge il lavoro per conto dell’appaltatore) per gli infortuni sul lavoro legati al tipo di attività che svolgono le imprese appaltatrici o subappaltatrici. In termini tecnici si parla di “infortuni derivanti da rischi specifici dell’attività delle imprese”.
L’espressione “responsabilità solidale” indica che tutti i soggetti coinvolti (in questo caso: committente, appaltatore e subappaltatore) hanno gli stessi obblighi, per esempio di risarcimento, verso chi subisce un danno di cui sono responsabili. Oggi la responsabilità solidale negli appalti non è prevista. Se, invece, dovesse vincere il sì, in caso di infortunio di un lavoratore dovrebbero risponderne anche il committente.
Cittadinanza
Oggi per avere la cittadinanza italiana le persone maggiorenni nate in un paese esterno all’Unione Europea devono risiedere legalmente in Italia per almeno dieci anni. Il quesito propone di cancellare questa norma per tornare a quella precedente, in cui si stabiliva che gli anni di residenza necessari erano cinque.
Questo quesito, non meno importante degli altri quattro sul lavoro, vuole, in buona sostanza, superare un’insopportabile anomalia tutta italiana, ripristinando la regola dei cinque anni di residenza continuativa per la richiesta della cittadinanza, in vigore quasi ovunque in Europa (e anche in Italia dal 1912 al 1992).
Per tutte queste ragioni, a mio avviso, andare a votare ai referendum dell’8 e del 9 giugno non è soltanto un diritto costituzionale. È anche, e forse soprattutto, un dovere civico, etico e morale.