Il referendum sulle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare del 22 e 23 marzo 2026, (Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?) sta surriscaldando il clima politico del Paese tra fautori del Si e del No.

Già in questi giorni la discussione sta esondando dall’ambito del civile dibattito per approdare alla ribalta della grande polemica, lontana dal merito, sempre più prossima alla tattica delle parti e al calcolo politico degli opposti schieramenti. Alimentata da processi alle intenzioni, da pericoli di autoritarismo sempre in agguato, da motivazioni politiche contingenti, in alcuni casi persino etiche. Un crescendo preoccupante che auspichiamo non degeneri in rissa, neppure verbale.

L’invito pertanto è al ristabilimento di uno spirito sereno e a leggere nello specifico quello che la legge di revisione costituzionale propone, senza il sovraccarico di congetture e significati tutti da dimostrare; e a capire come la materia è stata disciplinata nel resto d’Europa, se non altro per avere un quadro comparativo e comprendere come si sono orientate le grandi democrazie europee, nella cornice di una sempre maggiore integrazione federalistica. L’adesione significherebbe riportare la questione su un terreno di merito, avendo chiaro come si sono regolati i grandi paesi membri dell‘UE; consapevoli che qualunque sia l’esito del referendum non sarebbe la fine della storia. In questo caso ci risparmieremmo un clima avvelenato, ragionando sul futuro del nostro Paese in modo pacato e in un’ottica di prospettiva.

A questo proposito, sappiamo che in Europa la maggior parte dei paesi ha adottato un regime di separazione dell’ordinamento giurisdizionale, con carriere e inquadramenti separati per garantire correttamente la terzietà del Giudice rispetto all’accusa e alla difesa. Un obiettivo che in Italia lo schieramento progressista ha perseguito, da trent’anni a questa parte, in vario modo e a formazioni variabile, senza mai raggiungere lo scopo. Basta scorrere le dichiarazioni nel corso del tempo dei leader politici e le prese di posizioni dei vari partiti per avere un quadro chiaro, che ad oggi appare ribaltato.

Nonostante tutte le proposte degli ultimi tre decenni, nel nostro Paese si entra in Magistratura con lo stesso concorso, si fa parte dello stesso ordinamento, si è dentro allo stesso organo di autogoverno, si condivide il medesimo sistema di disciplina, valutazione e avanzamento delle carriere, con contiguità nelle dinamiche associative e professionali. Non è quello che succede nell’Europa a cui guardiamo.

Nel merito, sul Csm si sono scritte tante cose, quasi tutte concorde con la tesi che il correntismo ha gravemente condizionato l’organo di autogoverno della Magistratura. Riformarlo sarebbe la logica conseguenza alle tante critiche.

Non si è d’accordo sullo sdoppiamento e sulla soluzione del sorteggio.

Due Csm non si capisce perché debbano essere meno autorevoli di uno. Soprattutto nella considerazione che a presiederli entrambi sarebbe il Capo dello Stato e ad essi sarebbero garantite le medesime funzioni, essendo composti per 2/3 da magistrati, cioè la maggioranza. Sul sorteggio riservato ai soli magistrati, non si può sfuggire al fatto che esso appare l’unico sistema per bloccare i meccanismi di stratificazione del potere interno alle correnti, che hanno condizionato la giustizia in Italia, oltre che a rispondere alla constatazione che non si può mettere sullo stesso piano l’enorme platea individuata di avvocati e professori universitari, ben oltre centinaia di migliaia di persone, con il ristretto numero di giudici delle due funzioni.

Sull’Alta Corte disciplinare- composta da 15 membri, di cui 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti, ossia la maggioranza, oltre ai tre nominati dal Presidente della Repubblica e ai tre dal Parlamento- si può ben dire che sottrae il giudizio disciplinare al meccanismo degli eletti/elettori divenendo un giudice terzo.

Le altre contestazioni alla riforma appaiono politiche e tattiche, tutte rivolte alla contingenza e alla dialettica governo opposizione, proiettate alle prossime politiche e alla prossima scadenza del settennato al Colle, dimenticando che sui medesimi temi in passato forze riformiste e liberali avevano promosso proposte simili; oggi esprimono posizioni contrarie, fondate da una parte su paventati pericoli autoritari e, dall’altro, in controluce, sulla necessità di tenere insieme una coalizione che altrimenti andrebbe in frantumi,  anche se con tutta evidenza sono chiari i distinguo e le prese di distanza, oltre che i silenzi di molti esponenti riformisti e di illustri costituzionalisti.

Sui rischi di una deriva autoritaria, l’esperienza degli altri paesi europei di lunga e consolidata democrazia ci dice che non ha consistenza; quanto alla necessità di tenere unita la coalizione all’opposizione, non si costruisce un’alternativa di Governo mettendo la polvere (i problemi) sotto il tappeto (la finta unità).

Il testo del quesito referendario, che se cambiato sarà strutturale nell’impalcatura costituzionale, non va confuso con il contesto, che resta contingente. Le contingenze cambiano le riforme restano.

Occorre capire se si condivide la proposta di indicare la Magistratura come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, essendo composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente e allinearsi alle grandi democrazie europee o continuare a costituire una peculiare anomalia.

Buona e serena riflessione a tutti.