
CSM
Il 22 e 23 marzo non saremo chiamati a votare sulla separazione delle carriere dei magistrati, che già esiste. Dopo una serie d’interventi restrittivi, è infatti dal 2021 (riforma Cartabia) che ai magistrati è consentito soltanto un passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente, o viceversa. Solo nei primissimi anni di carriera, e solo a patto di cambiare distretto giudiziario.
Più distinzione di così è impossibile, a meno di non voler cambiare proprio lo status e il ruolo dei magistrati dell’accusa rispetto ai giudici. Cosa che non è prevista dalla riforma costituzionale approvata dal Parlamento.
Lasciamo dunque riposare in pace Giuliano Vassalli, Silvio Berlusconi, e anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sul cui pensiero in materia non tutti peraltro concordano.
La posta in gioco con il referendum è un’altra: dire sì o no all’istituzione di una Corte disciplinare che giudichi i magistrati, sottraendo questa competenza al Csm.
Per raggiungere questo obiettivo il legislatore non ha esitato a modificare ben sette articoli della Carta: ha aggiornato i poteri del Capo dello Stato e ha duplicato i Consigli superiori della Magistratura, introducendo il criterio del sorteggio per la nomina dei suoi componenti.
Si è detto che questo serve a depotenziare le correnti della magistratura associata, che condizionano l’attività del Csm. Ma era necessario stravolgere la Costituzione? Come se per estirpare un nido di vespe, si desse fuoco a tutta la casa. Senza nemmeno avere la certezza che poi le vespe se ne vadano, perché potrebbero adattarsi bene anche alle nuove regole. Magari con un proselitismo più aggressivo (oggi solo un magistrato su quattro è iscritto a una corrente).
Si affaccia insomma il timore che la riforma vada in direzione opposta rispetto a quanto immaginato dal legislatore: rafforzando il corporativismo delle toghe.
Per esempio, i magistrati dell’accusa, i procuratori, avrebbero un Csm tutto per sé. Saranno loro a decidere le carriere dei colleghi e a scegliere i capi delle Procure. Mentre ora nel Csm i PM sono in minoranza rispetto ai giudici e ai rappresentanti di altre magistrature. E le scelte del Consiglio sono il frutto di una valutazione che recepisce punti di vista ed esperienze diverse.
Ora tutto dovrebbe cambiare. Il sospetto è che la vera posta in gioco sia proprio quella disciplinare. Obiettivo dichiarato fin dal titolo della legge, che è eloquente: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”.
Oggi la competenza sui provvedimenti disciplinari spetta al Consiglio superiore della magistratura. La riforma la affida invece a un organo esterno al Csm, non presieduto dal Capo dello Stato.
Qui il legislatore introduce una singolare asimmetria istituzionale. Sappiamo che il Consiglio superiore è l’organo di autogoverno di una magistratura autonoma e indipendente da ogni altro potere. Ma l’essere autonoma, non rende la magistratura una monade, una scheggia impazzita e ingovernabile. È la presidenza del Capo dello Stato, che è al vertice delle Istituzioni, a garantire in ogni momento il rapporto con gli altri poteri.
Non è una presidenza onoraria la sua. Il Capo dello Stato approva gli ordini del giorno del Plenum, interviene, dà la parola: è un presidente a tutti gli effetti, anche se poi nell’ordinaria amministrazione delega le sue funzioni al Vicepresidente, scelto fra i membri eletti dal Parlamento.
Con la riforma questo mirabile equilibrio dei poteri si perde. I nuovi Consigli superiori, entrambi presieduti dal Capo dello Stato, non dovranno più occuparsi dell’aspetto disciplinare. Il compito d’istruire i procedimenti e di sanzionare i magistrati viene assegnato a una Corte esterna, che però perde l’ombrello – non solo simbolico – del Presidente della Repubblica.
Con un paradosso: un organo costituzionale presieduto dal Capo dello Stato viene scavalcato – sotto l’aspetto dei procedimenti disciplinari – da un nuovo organo, non più presieduto dal Capo dello Stato, ma nel quale per esempio il Governo, con il ministro della Giustizia, continua a esercitare un ruolo fondamentale: quello di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
C’è chi fa notare che comunque il Capo dello Stato partecipa alla formazione dell’Alta Corte, nominandone tre componenti (su quindici). Un potere analogo a quello di nominare cinque giudici della Consulta. Ma il suo compito finisce lì.
La Corte disciplinare viene così ad assumere – nell’impianto di questa riforma – un ruolo abnorme, sproporzionato, paragonabile solo a quello della Corte Costituzionale. Un potere autoreferenziale, che non ammette controlli, né ricorsi a un altro organismo. Contro le decisioni dell’Alta Corte disciplinare, infatti, si può presentare ricorso solo alla stessa Corte, che dovrà pronunciarsi con un collegio differente da quello che ha preso la prima decisione (e con soli 15 componenti già questo sarà un problema).
È tutto normale? I miei amici costituzionalisti dicono di sì. La Carta si può cambiare, seguendo le procedure stabilite dall’articolo 138. Anche se la Corte Costituzionale è intervenuta più di una volta per sottolineare che una legge di revisione non può contraddire i principi fondamentali, e mettere in discussione l’essenza stessa della Costituzione.
Non è probabilmente il caso di questa riforma, che non tocca – come temono molti sostenitori del No – l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, sottomettendola all’Esecutivo. Di questo non c’è traccia nel testo della legge.
Eppure, come non cogliere il potente segnale che viene inviato alla magistratura? Fin dal titolo, “Istituzione di una corte disciplinare”, che evoca per assonanza la corte marziale. E che assume le sembianze di un avvertimento, di un monito inequivocabile: attenti a quel che fate, attenti a chi indagate, attenti a chi giudicate. Perché non siete più voi i padroni del vostro destino.