Incuriosito dal grande clamore che si è sviluppato nel procedimento di approvazione della legge sull’antisemitismo (disegno di legge n.1004), ho voluto studiarne il testo per comprendere se effettivamente tale clamore e le conseguenti perplessità che lo avevano provocato fossero giustificate.
Invero, il testo del disegno di legge, di soli tre articoli, si rapporta al più ampio e chiaro dettato dell’articolo tre della nostra Costituzione e questo riferimento stesso, forse, suggerisce la inutilità di un suo rafforzamento.
Il primo comma del terzo articolo della nostra Carta costituzionale, che ogni cittadino dovrebbe far incidere sulla testiera del proprio letto, perché costituisce la rotta del vivere civile, è lapidario:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Dunque, ben considerando questo testo, prodotto della alta mediazione operata dalla Assemblea costituente, sarebbe superflua alcuna aggiunta, che avrebbe soltanto il rischio di limitarne la portata.
Tuttavia, il legislatore ha voluto ulteriormente delineare il campo, con riferimento all’antisemitismo, dando vita ad indicazioni di principio che possono avere valore solo se varate unanimemente dal Parlamento, altrimenti è bene rinunciare a questo, ulteriore e non necessario, approfondimento ed “accontentarci” del già chiarissimo articolo Tre!
Appare evidente che dopo ciò che è avvenuto nei lager nazisti nel secolo scorso e difronte al comune grido del “Mai più”, che fu il portato del processo di Norimberga, non ci si può “spaccare” su questi principi invocando non chiare dietrologie.
A ben vedere il diritto di critica politica è ricompreso nell’articolo Tre della Costituzione e non può essere invocato come pretesto per giustificare la fuga dalla unanimità.
Il voto unanime, come detto, è il solo che può rafforzare il dettato costituzionale, altrimenti sarebbe meglio lasciare le cose come stanno!


