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    Home»Società»La Corte costituzionale si porta bene i suoi primi settant’anni
    Società

    La Corte costituzionale si porta bene i suoi primi settant’anni

    Piero SandulliDi Piero SandulliNovembre 2, 20260 VisualizzazioniLettura 10 min.
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    70 anni Corte costituzionale
    70 anni Corte costituzionale
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    Riflettendo su: “breve storia della Corte costituzionale attraverso le laudationes e commemorazioni dei giudici”, di Stefano Attore

    Rilievi generali.

    I settanta anni di attività della Corte costituzionale andavano celebrati attraverso il ricordo che il ruolo della Corte ha assunto nel tempo, ruolo che la ha portata a divenire il baluardo del sistema normativo per il corretto esercizio delle situazioni giuridiche protette e per la tutela di esse.

    La scelta, operata da Stefano Amore, Magistrato ordinario, che a lungo ha svolto le funzioni di Assistente di studio presso la Corte, con il suo volume “Breve storia della Corte Costituzionale attraverso le laudationes e le commemorazioni dei giudici”, costituisce certamente, una opzione felice perché consente al lettore di ripercorrere i settanta anni di vita operativa dei giudici, sedenti nel Palazzo della Consulta, attraverso la loro esperienza professionale antecedente alla nomina, nonché, attraverso il contributo che essi hanno apportato al progredire del Giudice della legittimità delle leggi che, in particolare, nel suo primo operare, ha dovuto ritagliarsi un ruolo in un sistema giuridico totalmente mutuato da quello preesistente, sistema e riparto che avevano operato anche durante il periodo fascista, chiamando la Corte a porsi il problema relativo alla sindacabilità di quelle norme.

    Le pronunce interpretative, anche in sede di rigetto, le additive, quelle di costituzionalità che la Corte ha sollevato d’ufficio, sono il prodotto della ricerca dei mezzi più efficaci e migliori per garantire ad essa l’espletamento del ruolo che la Costituzione le aveva assegnato.

    La scelta di Stefano Amore è originale e vincente perché ci consente, nelle sintetiche e puntuali battute delle laudationes, di penetrare l’apporto scientifico, spesso di altissimo rilievo, che ogni membro di quell’alto consesso ha apportato alla individuazione e alla  costruzione della identità della Corte che la Costituzione prima, e la legge costituzionale n. 1/53 istitutiva di essa, seguita dalla legge ordinaria n. 87 del 1953, successivamente,  avevano solo abbozzato, lasciando, ai giudici della Corte, la creazione di un efficace sistema per incrementare la tutela dei cittadini nei confronti di norme anche coniate in un periodo antecedente al varo della Carta costituzionale, che dovevano, invece, fare i conti con i dettami di essa.

    Del resto, anche molti degli apporti legislativi operati dopo il 1948 hanno avuto necessità di “provvedimenti ortopedici” che li riportassero nel corretto alveo voluto dalla Carta, segnalato, in particolare, dall’articolo 3 di essa, che ha scolpito, in maniera mirabile, attraverso il principio di eguaglianza, il percorso del vivere civile della nostra Repubblica, al quale il legislatore è sempre chiamato a prestare rispetto. Esso, infatti, costituisce la “pietra angolare” del nostro sistema democratico.

    Ulteriore, fondamentale, passo è stato compiuto dalla Corte costituzionale, all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, quando, ammettendo il referendum sulla legge elettorale, ha consentito una radicale modifica del sistema del consenso orientandolo verso il maggioritario, in luogo del proporzionale, che aveva mostrato (in quel momento) numerosi limiti in tema di stabilità governativa.

    Da tale vicenda è scaturita anche la legge sulla elezione diretta del sindaco che ha dato ottima prova di sé e consentito la crescita delle nostre città.

    Tra i momenti fondanti della attività della Corte e dei suoi Presidenti è indispensabile ricordare la ferma ammonizione che il Presidente Ferri, nel 1996, fece per limitare, se non impedire, l’abuso della legislazione decretale che in quegli anni (come, peraltro, in questi) aveva preso piede, di fatto esautorando il Parlamento del suo ruolo di legislatore e limitandolo a mero convertitore dei decreti-legge emanati dall’Esecutivo.

    Sotto il profilo della tutela è stata estremamente importante l’opera degli autorevolissimi processualisti membri della Corte, che hanno sottolineato la necessità di una tutela più piena in materia di pubblico impiego, circostanza che ha portato poi alla redazione del testo unico sul pubblico impiego, n. 165 del 2001; nonché l’abuso della giurisdizione esclusiva che deve, sempre, essere considerata come eccezione rispetto al sistema del riparto, chiaramente costituzionalizzato con gli articoli 24 e 103 della Carta. Purtroppo, questo rilievo non è stato recepito dal legislatore che con l’articolo 133 del Codice del processo amministrativo, ha continuato a moltiplicare, spesso immotivatamente, i casi di questa attribuzione fino a far dubitare della bontà stessa del sistema del riparto, legittimando parte della dottrina a suggerire il ritorno alla tutela unica preesistente.

    Le laudationes.

    Non potendo dar conto di tutte le laudationes e commemorazioni offerte dall’Autore all’analisi del lettore, che non deve essere necessariamente un giurista, ma semplicemente colto dalla curiosità circa l’evoluzione del nostro Paese sotto il profilo della crescita giuridica, ne ho scelte tre, legate a diversi periodi della storia della Corte costituzionale, relative a figure emblematiche circa il ruolo della stessa, che tuttavia, per vicende diverse, non hanno concluso il loro mandato. Anzi, per uno dei tre giudici in esame, non vi è stata neppure l’opportunità di iniziarlo.

    a) Giuseppe Capograssi (1889-1956).

    La figura di Giuseppe Capograssi, eminente studioso e fondatore dell’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, appare sintomatica per i suoi dubbi circa la necessità di istituzione di un giudice della legittimità delle leggi, come scrisse, nel 1945, nel suo saggio “dubbi sulla Costituzione” (pubblicato in Meridiana n. 9 del giugno 1945). Forse, proprio a causa di quelle perplessità e per consentirgli di valutarle dall’interno di quello stesso consesso, il Presidente Gronchi, nel dicembre 1955, lo nominò Giudice costituzionale.

    È interessante rilevare come il Presidente Luigi Einaudi, pur potendolo, non nominò alcun giudice costituzionale per un garbo istituzionale, essendo al termine del settennato; purtroppo, quel “garbo” è oggi caduto in desuetudine.

    Per uno strano disegno del destino, però, il filosofo del diritto abruzzese morì proprio il giorno in cui la Corte teneva la sua prima udienza, il 23 aprile 1956, non potendo, in tal modo, testare la bontà di quell’istituto costituzionale.

    Nel riprendere il ricordo del primo Presidente della Corte costituzionale: Enrico De Nicola, commemorazione avvenuta nel corso della prima udienza della Corte, il Consigliere Amore, richiama “il contributo della sua insuperabile dottrina di giurista e della inflessibile coscienza”, contributo di cui la Corte costituzionale, purtroppo, non ha potuto giovarsi.

    Gli successe, sempre in base a nomina presidenziale, il Professor Biagio Petrocelli.

    b) Enrico De Nicola (1877-1959).

    Il preclaro giurista napoletano, uno dei più importanti avvocati penalisti italiani, protagonista di difese rimaste nella storia del diritto italiano, aveva nella sua carriera politica rivestito prima dell’avvento del fascismo la carica di Presidente della Camera e dopo la sua fine era stato eletto dalla Assemblea costituente alla carica di Capo provvisorio dello Stato, carica che ricoprì tra il 1945 ed il 1948.

    Nel 1955 il Presidente Gronchi, lo nominò giudice costituzionale ed i membri della novella Corte lo elessero primo Presidente di essa il 23 gennaio 1956. A quella elezione partecipò anche il Prof. Giuseppe Capograssi.

    Nel suo ruolo di Presidente si dedicò a definire i confini relativi alla competenza di questo nuovo organismo, dallo stesso definito “vestale costituzionale”, come ricorderà il giudice Tommaso Perassi nella sua laudatio dell’ottobre 1959 – ricordata dal testo di Stefano Amore.

    Pur durando, inizialmente, il mandato dei giudici costituzionali dodici anni (poi ridotto a nove nel 1967, con la legge costituzionale n. 2/67) il bizzoso carattere di De Nicola lo portò a rassegnare le proprie dimissioni, dopo poco più di un anno dalla sua elezione, il 26 marzo 1957; al suo posto il Presidente della Repubblica Gronchi nominerà il Prof. Aldo Sandulli, il 30 marzo del 1957.

    Quali le ragioni delle sue polemiche dimissioni?

    Prima di indagare su di esse è bello richiamare un siparietto avvenuto tra un giornalista ed il Presidente Enrico De Nicola, che ci consente di ribadire l’importante ruolo degli avvocati nella difesa e nell’affermazione dei diritti. Dunque, alla domanda: “Presidente ora cosa farà? Scenderà di nuovo nelle aule dei Tribunali come avvocato?” rispose senza esitazione: “Chi fa l’avvocato sale sempre!”, dando a tutti noi operatori del diritto una importante lezione di deontologia e di orgoglio professionale.

    Venendo alle sue dimissioni occorre ricordare che il Presidente De Nicola era famoso per il suo carattere fumantino e non ignorava (come, invece, accade a molti politici attuali) l’istituto delle dimissioni che applicò anche all’inizio del 1957, a causa di divergenze e dissapori all’interno del Collegio, lamentando di aver perso la fiducia del consesso dei componenti della Corte. Del resto, pochi mesi prima, nel settembre del 1956, aveva già presentato le dimissioni che il Presidente della Repubblica Gronchi aveva respinto. Nel marzo del 1957 il Capo dello Stato, vedendo le difficoltà di funzionamento della Corte, non ritenne di doverle ancora respingere, pena la perdita di funzionalità e di armonia del Collegio.

    Di qui una laudatio estremamente laconica, avvenuta nel 1959 all’atto della morte, che di quei contrasti non farà menzione.

    c) Giuseppe Ferrari (1912-1997).

    Anche di questo giurista, nel libro di Stefano Amore, mi ha colpito l’esercizio del dissenso avvenuto attraverso clamorose dimissioni ed ho voluto indagare la causa di esse.

    La contestazione, che portò alle dimissioni del Prof. Ferrari, nasceva dalla diversa visione relativa alla procedura per l’elezione del nuovo Presidente della Corte, a detta procedura, in quel momento, non appariva chiaro se dovesse partecipare, o no, il Presidente uscente. Nella polemica che ne derivò fu sollevato anche il sospetto di influenze politiche sull’operato della Corte, non solo per la scelta del suo Vertice, ma temendo per le stesse decisioni dei giudici della legittimità delle leggi.

    Nei confronti di Ferrari fu anche azionato un procedimento disciplinare che non trovò attuazione a causa delle dimissioni dello stesso, intervenute il medesimo giorno dell’avvio di detta procedura, l’undici giugno del 1987.

    Da questa vicenda è derivata la riscrittura del procedimento di elezione del Presidente.

    All’atto della morte del Prof. Ferrari, avvenuta il 6 luglio 1997, sopita ogni polemica, nella laudatio del Presidente Granata, che non parla della spiacevole vicenda, si legge della importante decisione n. 187 del 1981 “che ha chiarito i limiti ed i presupposti per l’esercizio da parte del legislatore del potere di procedere alla interpretazione autentica della legge” e della rilevante pronuncia n. 154, del 1985, sul potere di autodichia dei due rami del Parlamento.

    In sostanza, con scelta condivisibile, si è voluto sottolineare l’apporto costruttivo del Giudice costituente evitando di segnalare la vicenda patologica delle dimissioni.

    Conclusione.

    La felice intuizione del Consigliere Stefano Amore di ricordare i settanta anni della Corte costituzionale attraverso le laudationes e le commemorazioni, cioè attraverso la stessa memoria dei giudici, apre campi di analisi suggestivi, da svolgersi percorrendo strade nuove e spesso inesplorate.

    I tre esempi che ho voluto trarre dall’ottimo lavoro ricostruttivo di chi, come Amore, ha passato molti anni della sua vita professionale del Palazzo della Consulta, ci mostrano che la vita e l’evoluzione della Corte costituzionale non è estranea alle vicissitudini delle vicende umane ed ai limiti caratteriali dei propri componenti.

    Talvolta, il destino, che impedisce anche l’avvio del percorso come è accaduto per il Professor Capograssi e le complessità di carattere e le ambizioni, come è avvenuto negli altri due casi, hanno, comunque, fornito utili elementi alla crescita dei Giudici della costituzionalità delle leggi.

    Anche se non può tacersi, a latere del commento al pregevole testo del Consigliere Stefano Amore, la preoccupazione oggi causata da una eccessiva “lottizzazione” dei giudici eletti dal Parlamento, che sembra essere divenuta la regola seguita dai nostri rappresentati, vicenda questa, che rischia di minare seriamente, dall’interno, la terzietà dell’organismo che il primo suo Presidente ha definito: “vestale della Costituzione”, piegando ad interessi di parte.

    Autore

    • Piero Sandulli
      Piero Sandulli

      Piero Sandulli, professore di diritto processuale civile e di giustizia sportiva. Avvocato patrocinante innanzi alle giurisdizioni superiori.
      Giudice sportivo e stella d’oro al merito sportivo!

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