
Il 30 gennaio 2025, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha reso una importante decisione (caso Cannavacciuolo e Altri contro Italia, ricorso 51767/14 e altri), riscontrando nella situazione di grave inquinamento ambientale del territorio noto come “Terra dei Fuochi” situato tra le province di Napoli e Caserta, un’area che comprende novanta comuni ed è abitata da quasi tre milioni di persone.
Secondo la Corte, l’Italia ha violato l’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea per non aver adottato adeguate misure di contrasto alla situazione di grave inquinamento ambientale. Dall’inerzia delle autorità italiane è infatti derivata la morte di numerose persone. Secondo dati ufficiali nel periodo 2010-2018 si è registrata nella zona un’incidenza statisticamente assai significativa delle patologie neoplastiche. Di qui la violazione dell’articolo 2 della Convenzione, secondo il cui primo comma “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”.
Dal dovere di protezione previsto dall’articolo 2 della Convenzione, scaturivano dunque, secondo la Corte, precisi obblighi per lo Stato italiano. Le autorità avevano, innanzitutto, l’obbligo di effettuare una valutazione complessiva del fenomeno dell’inquinamento in questione, in particolare identificando quali fossero le aree colpite e quanto estesa e di che natura fosse la contaminazione in questione, adottando poi le misure necessarie per la gestione dei rischi evidenziati. Avrebbero poi dovuto indagare sull’impatto dell’inquinamento sulla salute degli individui residenti nelle aree interessate. Ed inoltre adottare misure di contrasto allo smaltimento illegale dei rifiuti, all’origine dell’inquinamento, informando adeguatamente i residenti dei potenziali rischi per la loro salute.
Per meglio valutare questa decisione, è utile notare che la Corte si era già occupata di fenomeni di diffuso inquinamento ambientale in Italia, tra le altre con la sentenza Cordella e altri c. Italia del 24 gennaio 2019, sulla questione dell’Ilva. In quel caso la Corte non riconobbe come adeguatamente giustificata la violazione dell’articolo 2, ma decise per la violazione soltanto dell’articolo 8, a tutela della serenità della vita privata e in genere della qualità della vita. Questa volta invece la Corte ha ritenuto sufficientemente accertato il nesso di causalità tra il grave e diffuso inquinamento ambientale e i numerosi decessi e dunque ha concluso per la violazione dell’articolo 2, tralasciando i profili relativi all’articolo 8 che pure erano stati dedotti dai ricorrenti. Adesso le autorità italiane dovranno adottare misure idonee alla bonifica di quei luoghi. La Corte, seguendo lo schema della sentenza pilota, ha infatti assegnato al governo italiano un termine di due anni a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, alla cui scadenza si riserva di verificare l’impatto di tali misure.


