Due donne si sono suicidate negli ultimi giorni e pensare che in Italia, le donne detenute costituiscono una piccola percentuale rispetto alla totalità della popolazione carceraria: infatti, la componente femminile rappresenta poco meno del 5% di coloro che vivono nei nostri istituti detentivi. In generale, le pene inflitte alle donne sono meno severe e la loro permanenza in carcere è più breve rispetto a ciò che avviene per gli uomini: infatti, solo il 18% degli arresti e denunce vedono protagoniste le donne, colpevoli, soprattutto, di reati contro il patrimonio. Attualmente, le ergastolane in Italia sono, in totale, trenta, mentre settantadue sono le donne che stanno scontando una pena superiore ai 20 anni di reclusione.
Per assicurare il rispetto dell’art. 14 della legge sull’ordinamento penitenziario, che, al comma 6, statuisce che “le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali”, le detenute sono dislocate all’interno delle 52 sezioni istituite all’interno di carceri maschili, oltre che nei pochissimi istituti penitenziari interamente femminili presenti sul territorio italiano.
Infatti, proprio perché le donne costituiscono una minoranza della popolazione carceraria, i loro bisogni specifici sono spesso disattesi, in quanto vivono prevalentemente in una realtà che è stata pensata per gli uomini (dagli uomini).
Vi è una grande lacuna legislativa che riguarda l’esecuzione penale femminile; nel 2008, si è cercato di colmarla attraverso una circolare della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, con la quale è stato divulgato uno schema di regolamento interno per le sezioni femminili che ospitano detenute comuni.
Bisogna pur sempre sottolineare come la condizione detentiva, soprattutto, femminile, è spesso accompagnata da forme di disagio e sofferenza complesse, a causa del diverso ruolo sociale e dalle peculiarità psicofisiche delle donne, che, si ricordi, sono spesso anche madri. Le detenute, a causa del distacco dagli affetti, provano spesso un conseguente senso di colpa.
Il distacco dai figli può essere molto problematico e la sofferenza che ne deriva può provocare conseguenze gravi per la salute mentale e fisica delle detenute, che manifestano, in questi casi, una minore adattabilità alla detenzione, una maggiore tendenza alla depressione, ansia e malattie psicosomatiche. La lontananza dai figli aggiunge dolore alla pena detentiva, mentre i locali per le visite offrono raramente uno spazio adeguato al fine di ritrovare intimità e vicinanza nel rapporto tra madre e figlio. Nei casi più gravi, si arriva anche al suicidio, che, con gli atti di autolesionismo, sono più frequenti tra la popolazione detenuta femminile rispetto a quella maschile.
Nonostante il legislatore preveda diverse misure (tra cui strutture istituite ad hoc, come gli ICAM) al fine di tutelare il rapporto tra genitori detenuti e figli minori, nella realtà, numerose sono le madri private della libertà personale che, nel quotidiano, non vedono i propri figli, se non saltuariamente durante le ore di colloquio.
Negli ultimi anni, si sono succedute fonti legislative che hanno posto dei principi a proposito del rapporto tra genitori e figli, anche fuori dal carcere.
Il mantenimento del rapporto affettivo, inoltre, non è di fondamentale importanza solo per il figlio e per i suoi diritti, ma anche per i genitori stessi, in quanto la preservazione dei vincoli familiari svolge un importante ruolo ai fini della reintegrazione e rieducazione e, quindi, per garantire il tendere alla finalità della pena sancita dall’art. 27, comma 3, della Costituzione.
Tornando, più nello specifico, al tema dell’universo femminile in carcere, bisogna affrontare la fondamentale questione circa le attività trattamentali che vengono proposte ai fini rieducativi e risocializzanti. Come si è già detto, le detenute hanno una minore possibilità di accesso alle attività trattamentali rispetto agli uomini che si trovano nella medesima condizione. Si tratta di una discriminazione dovuta, principalmente, dal numero limitato di donne in carcere e dall’impossibilità di condividere gli spazi penitenziari con i detenuti uomini.
La pena ha sì una grande importanza di carattere general-preventivo ma, innanzitutto, deve tendere alla rieducazione del condannato o della condannata, come sancito in uno dei principi cardini del nostro ordinamento, enunciato all’art. 27, comma 3, della Costituzione. Se i detenuti devono avere un atteggiamento propositivo nei confronti delle attività volte al loro reinserimento sociale, anche gli esperti e i tecnici del diritto devono saper cogliere le misure più adatte ad ottenere i risultati migliori, per il bene sia dell’individuo che della collettività. Non si raggiungerà mai appieno l’obiettivo rieducativo da parte del condannato se, quest’ultimo, non avvertirà uno Stato vicino e presente, non per punirlo ma per accompagnarlo nel percorso di presa di consapevolezza. Si sposta, così, l’attenzione dall’individuo, il condannato, all’entità statale, responsabile dei suoi cittadini e abitanti e, dunque, dei suoi reclusi, ai quali non devono essere mai negati i diritti fondamentali, primo tra tutti la dignità, di cui all’art. 2 della Costituzione.
Una donna detenuta vive un dramma esistenziale molto forte, a volte non riesce a colmare il vuoto lasciato dagli affetti e si lascia morire nei posti dove lo stato dovrebbe garantire la vita di una persona detenuta.


