Nel teorizzare, intorno alla metà del diciottesimo secolo, la tripartizione dei poteri Montesquieu, con il testo Esprit des lois, poneva in essere una netta separazione tra i tre poteri: quello Esecutivo, quello Giudiziario e quello Legislativo; tale ripartizione è stata ripresa dalla nostra Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, che ha individuato come Garante di questo sistema il Presidente della Repubblica, al quale sono stati assegnati alcuni poteri che consentano allo stesso di esercitare la funzione di arbitro, sopra ricordata.
Tra questi il potere di grazia l’articolo 87, nono comma, della nostra Carta costituzionale prevede, con una formula forse eccessivamente laconica e non troppo diversa da quella presente nello Statuto Albertino (articolo 8), la possibilità per il Capo dello Stato di “concedere grazie e commutare le pene”.
Nel cercare di meglio chiarire i limiti e la natura della procedura di grazia, prevista dalla Costituzione, la dottrina si è divisa in quanto ha individuato in essa, di volta, in volta fonti giurisdizionali (Marchi) fonti di natura legislativa (Mortati), ovvero fonti di intrinseca valenza politica (Zagrebelskj). Nessun dubbio, però, è sorto quando si è trattato di definire la natura “eccezionale ed esclusivamente umanitaria” di tale procedimento, che è stato definito come un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale (Guarino). Ciò dovrebbe portarci alla conclusione che l’atto di impulso del procedimento di grazia, successivamente istruito dal potere giudiziario ed avallato dal Ministro Guardasigilli, non può che essere del Presidente della Repubblica.
Operate queste premesse, appare più agevole disquisire circa le ultime vicende che hanno fatto riflettere l’opinione pubblica in tema di grazia. A mio avviso è necessario muovere dalla accentuazione “esclusivamente umanitaria” che tale procedura deve avere (Pugiotto). Così impostato il tema, appare evidente che esso non possa essere influenzato da alcuna valutazione politica e/o di opportunità, né può servire come elemento interno a vicende politiche nel tentativo, spesso operato dalla prassi partitica, di cercare di superarsi al fine di captare la benevolenza di un potenziale elettorato, senza, invece, cercare di porre in essere, su questo delicato tema, riflessioni di natura giuridica. In buona sostanza ed in parole povere, è necessario ragionare con la testa e non con la pancia.
Invero, il caso che riguarda il signor Mario Roggero non può essere, allo stato, affatto inquadrato nei limiti sopra descritti. Si tratta di una vera e propria contestazione dell’operato della Magistratura, posta in essere fuori dalle regole del processo ed in spregio alla separazione dei poteri sopra ricordata.
La tradizione giuridica latina (che ha dato forma all’intero sistema processuale occidentale) ci ha insegnato che al giudicato ci si deve rassegnare e non ci si deve opporre ad esso. Ricordando le parole di Socrate, ingiustamente condannato, è possibile individuare una sorta di sacralità del giudicato che non può essere posto in dubbio, ma che deve essere rispettato, perché il controvalore della contestazione di esso è rappresentato dalla perdita di credibilità dello Stato.
Da ultimo, invece, del procedimento di grazia e della sua incertezza nella fase di impulso, si sta facendo “arma politica”, in spregio alla separatezza dei poteri invocata dal giurista francese.
Inoltre, c’è da chiedersi se le ipotesi di grazia possano andare a beneficiare soggetti che non hanno neppure iniziato a scontare la pena, poiché ciò porrebbe incrinare un altro principio costituzionale, previsto dall’articolo 27 della Carta, legato alla funzione ripristinatoria della pena ed al recupero della legittimità del sistema. Infatti, ogni pena scontata produce il recupero della regolarità. A tal fine, la Costituzione la prevede la pena come elemento di carattere rieducativo.
Inoltre, come accennato in precedenza, non può certamente essere la procedura di grazia quella che deve consentire la contestazione di un giudicato. Nel merito di quella pronuncia, infatti, il Presidente della Repubblica, arbitro della separazione dei poteri, non può, né deve entrare, pena la perdita del suo ruolo di custode della Costituzione.
A ben vedere altri sono gli elementi di tutela giuridica che si offrono al Roggero, ma che attengono al suo diritto di difesa, anche presso Giudici sopranazionali, mentre al Parlamento può competere, esclusivamente, la possibilità di rivedere la norma legata all’eccesso colposo di legittima difesa.
Forse, però, è proprio da quest’ultima considerazione che sono nate molte delle incertezze giuridiche legate alla materia, in quanto il legislatore, da qualche tempo, ha cercato di entrare nel merito delle singole situazioni, dimenticando che la legge deve essere generale ed astratta, sottraendo così il necessario potere discrezionale ai magistrati, tanto requirenti che giudicanti. Probabilmente molte incertezze giuridiche si sarebbero potute evitare se ci si fosse affidati maggiormente al “buon senso dei giudici”, piuttosto che volerne guidare dall’esterno le decisioni con norme particolarmente restrittive e, talvolta, prive di ogni elasticità.
In conclusione, dobbiamo augurarci che venga recuperato, quanto prima, il rispetto dei confini tracciati dal Montesquieu e che ognuno dei protagonisti del sistema costituzionale rimanga ad esercitare il potere ad esso assegnato evitando di invadere il campo altrui.


