Il Decreto Sicurezza, recentemente adottato dal governo, ha suscitato un vespaio di critiche da parte dell’opposizione e della sinistra. Io però non mi accontento più delle chiacchiere ma, anche se sono un giurista pentito, continuo a cercare di interpretare quello che è scritto nelle leggi, invece che formulare soltanto commenti e critiche di principio che rischiano sempre l’accusa, spesso fondata, di essere strumentali. Vorrei quindi fare qualche osservazione, anche molto superficiale, sui contenuti del Decreto Sicurezza, per vedere in quale misura le critiche siano fondate, ma soprattutto come questo decreto possa essere attuato nella pratica.
Sappiamo tutti che il pavimento dell’inferno è lastricato di buone intenzioni. Nel caso della sicurezza, certamente, o molto probabilmente, le intenzioni del governo erano quelle di limitare alcuni diritti di libertà come certi metodi di protesta di gruppi di cittadini, delle persone in carcere e di coloro che si sono resi responsabili di altri reati. Quindi, in questo caso, si potrebbe dire che le intenzioni erano “cattive” perché in fondo sappiamo che ogni destra cerca di limitare il dissenso.
Vorrei quindi proporre una mia prima, e molto superficiale lettura del Decreto, più per formulare domande, che per trarre conclusioni.
Per quanto cattive fossero le intenzioni di chi ha scritto il Decreto, come ci siamo sempre detti, non solo col mio amico Claudio, in ogni attività umana conta il risultato.
Scuserete senz’altro – e lo ripeto – il mio studio del Decreto, per ora certamente superficiale, ma mi aspetto che dei veri giuristi, dei professionisti del diritto penale, mi smentiscano eventualmente con argomenti più seri e convincenti.
In primo luogo molti dei reati presi in considerazione dal Decreto Sicurezza costituivano già precedentemente reati, previsti dai codici penale e di procedura penale, come il testo della nuova legge conferma aggiungendo soltanto o correggendo, i due detti codici. Quindi nulla di veramente nuovo, ma un aggravamento delle pene.
Però in moltissimi commi del Decreto si fa riferimento al pubblico ministero o al giudice delle indagini preliminari. Come dire, ma questo è molto banale, che la legge continua a essere soggetta alla sua applicazione e verifica da parte del potere giudiziario. Si verificano quindi due difficoltà, delle quali gli autori del Decreto hanno forzatamente dovuto tener conto.
Nella separazione dei poteri, consacrata nella nostra costituzione, non c’è atto dello stato o della pubblica amministrazione, che possa essere esente dal controllo e della sua applicazione da parte dei giudici ordinari, ma anche della Cassazione e della Corte Costituzionale e persino di Giustizia della UE. Non solo, ma il nostro ordinamento giuridico prevede anche una giustizia amministrativa, sempre nell’obiettivo di porre sotto controllo l’uso dei poteri dello stato, e tra i vizi degli atti amministrativi, si annoverano la violazione di legge e l’eccesso di potere. Ho sottolineato questo ultimo aspetto, che non ha a che vedere col diritto penale, perché comunque conferma che nessun organo dello stato è legibus solutus.
A parte quindi gli interventi e i poteri del pubblico ministero e del giudice delle indagini preliminari, ogni atto dello stato, in questo caso della polizia e del giudice penale, sono soggetti a ricorsi presso altri giudici, o quelli di appello da parte delle persone colpite. Se quindi qualunque cittadino, in qualsiasi caso, si veda colpito da una sanzione, multa o carcere che sia, potrà sempre ricorrere ad un giudice per verificarne la legittimità. Se per esempio alla polizia venga consentito di cacciare direttamente qualcuno che occupa abusivamente un immobile, anche per restaurare il buon diritto del titolare, il cacciato potrà sempre ricorrere a un giudice, anche se i poteri della polizia siano stati aumentati.
Non bisogna però dimenticare che l’occupazione abusiva e proditoria dell’appartamento di una vecchia signora è diverso dall’occupazione abusiva di un immobile dello stato che è stato per anni abbandonato, come la Questura del Quarticciolo. Le due fattispecie sono molto diverse: l’illegalità ci sarà lo stesso ma il movente, che incide sulla colpevolezza, sarà certamente molto diverso davanti a un giudice. Voglio soltanto dire che, quali che siano le pene previste, anche quelle più gravi, sarà sempre un giudice a doverle applicare e non mi meraviglierebbe che l’occupazione di un immobile pubblico, in disuso da anni, e mai soggetto ad un provvedimento di riutilizzazione, potrebbe essere considerato da un giudice di sinistra soltanto come un reato formale, non certo degno di grandi pene pecuniarie o del carcere. Ciò si verifica anche per vecchie strutture industriali, abbandonate da anni, a meno che il proprietario non ne abbia richiesto la restituzione, ma in molti casi non risulta tale richiesta perché magari, l’impresa, titolare della proprietà, è fallita, morta o comunque inesistente.
Poi c’è l’interpretazione della legge: i penalisti che collaborano a questo periodico, mi potranno dire che ho torto, ma quando si parla di ‘armi’ ci si riferisce ugualmente a bastoni, coltelli, pistole oppure anche ai cuscini delle celle utilizzati eventualmente dai carcerati? E quando si parla di protesta attiva o di protesta passiva per le condizioni dei reclusi nelle orrende carceri italiane, cosa intenderà il giudice per protesta passiva? Se si sedessero davanti alle celle senza voler rientrare, certamente ciò costituirebbe una violazione del regolamento carcerario e degli ordini della sua dirigenza. Ma come valuterebbe un giudice questo tipo di protesta passiva?
Infine non bisogna mai dimenticare che il primo esecutore della legge è un funzionario di polizia, e anche lui interpreta il comportamento che ha davanti agli occhi e spessissimo tenta per prima cosa di calmare gli animi e di far cessare amichevolmente un comportamento, anche se potrebbe costituire reato.
Ho detto sicuramente molte cose imperfette o superficiali, perché io non sono un penalista e non sono nemmeno un attivista/propagandista della sinistra, che vuole sempre e comunque colpire ogni provvedimento del governo. Resta però il fatto che molta parte del Decreto Sicurezza dipenderà dalla sua applicazione pratica, non solo da parte dei giudici e dei poliziotti ma anche considerando la particolare carenza di personale e generale inefficienza del sistema amministrativo nel nostro paese.
Allora le pur cattive intenzioni del governo servono molto di più per pubblicarle sui social che per ottenere effettivi risultati concreti.
Spero di essere smentito, ma penso che molte di queste osservazioni rimangono sotto gli occhi di tutti.


