Come ogni cittadino elettore sarò chiamato fra poco a confermare (o meno, ovviamente), nel prossimo referendum, una “legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (testo in Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2025 pag. 2). Ho iniziato 51 anni fa la pratica legale e sono Avvocato non-penalista, le parole sopra riportate vanno lette con attenzione (cerco di farlo per chi non abbia uguale “bagaglio”, anagrafico – beata lei o lui – e professionale). La legge costituzionale è stata approvata (in Parlamento), come previsto dall’art. 138 della Costituzione, con quattro votazioni “a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”: ma tali votazioni non hanno comportato neppure un emendamento al testo prodotto dal Governo, che arriva tal quale … a me.
Prima volta nella storia della Repubblica: Aula “sorda e grigia” e “muta”
È la prima volta che ciò succede nella storia della Repubblica e la cosa non può lasciarmi indifferente: come elettore mi ritrovo a confermare una decisione non presa in Parlamento – il dibattito, se c’è stato, non ha lasciato tracce: l’Aula già “sorda e grigia” è diventata pure … muta?! Certo, ci sono i regolamenti e c’è stata una votazione della maggioranza (“inferiore ai due terzi”), ma di fatto la matita che appoggerò sulla scheda viene ad avere una portata che va al di là di una scelta fra diversi “consigli per gli acquisti”.
Pesi e contrappesi: equilibrio tra poteri e assetti istituzionali
Gli assetti istituzionali, i “pesi e contrappesi” che – come in un’opera di Calder – assicurano l’armonia e l’equilibrio anche di un sistema complesso come l’ordinamento giuridico italiano, sono in ciò inequivocabilmente toccati: uno dei bracci, se non tagliato, è stato in pratica rinsecchito. Per chi abbia a cuore (e in mente) la struttura della nostra Costituzione come “legge delle leggi”, tendenzialmente immutabile come regola del gioco e basata sulla compresenza ed il funzionamento coordinato (fra pari) dei poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, qualcosa decisamente non funziona.
Giustizia in Italia: lentezza processi, carceri, misure repressive e risorse scarse
La rubrica della legge parla di “ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, ma i problemi che mi paiono da risolvere con un’organizzazione adeguata sono altri: la lentezza dei processi (civili e penali), il sovraffollamento delle carceri e l’adozione di misure sempre più repressive e sempre meno rieducative (il tasso di suicidi fra persone detenute e agenti di custodia ne dà il tragico “termometro”), una dotazione scarsissima ( ) di personale e tecnologie che permetta di fare fronte alle criticità indotte dall’evolversi della situazione generale (ed alimentate dalla creazione di nuove ipotesi di reato). Comincio a pensare che nel “meno” che mi si prospetta ci stia un “più”, non altrettanto visibile, ed ancor meno condivisibile (da me, s’intende).
Esperienza nei processi e volontariato in carcere: comunità della giurisdizione
Anche se non sono penalista, ho vissuto e vivo ancora i processi (quello civile in particolare); da volontario per oltre vent’anni nel carcere di Opera conosco un po’ (ahimè) il sistema penitenziario; ho conosciuto Colleghi e Magistrati (giudicanti e requirenti) di diverse età, mi sento con loro parte di una comunità ampia dove, ciascuno con le sue funzioni e professionalità, operiamo tutti per il bene comune attraverso l’attività giurisdizionale, la cui importanza e delicatezza per il nostro Paese deriva dal doversi occupare di situazioni “patologiche” (un po’ come i chirurghi rispetto ai medici, si licet).
Due CSM e Alta Corte disciplinare: “Amba Aradam” e assenza di “rasoio di Ockham”
Nella pagina e mezzo di Gazzetta che ho sott’occhio di ciò non c’è traccia, si parla solo di istituzione, (embrionale) nomina ed organizzazione di due Consigli Superiori della Magistratura e di un’Alta Corte disciplinare (con le loro sezioni, addetti, etc: un Amba Aradam niente male, del “rasoio di Ockham” non c’è davvero memoria).
Art. 8 comma 1: “norma in bianco” e adeguamento entro un anno
Ma non solo: saltando all’ultimo articolo della legge costituzionale (art. 8 comma 1) vedo che “Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore”. Come dire: le “Norme in materia” verranno dopo. Anche qui, nel meno si fa stare il più, addirittura con una “norma in bianco” che demanda al Parlamento (visto il precedente, c’è da chiedersi come) se non direttamente al Governo, la traduzione in pratica di quanto oggi dovremmo approvare – o magari … anche no.
Separazione delle carriere e duplicazione dei CSM: riforma “di vertice”
Mi pare quindi legittimo chiedermi se i problemi, veri o presunti, della giustizia in Italia si risolvano con questa (sola) complessa articolazione di organismi centrali, che sottende (ancora, facendo stare nel meno il più) una radicale modifica delle regole del gioco costituzionale per una parte del potere Giudiziario. La “separazione delle carriere” mediante duplicazione dei CSM appare una manovra prevalentemente di vertice, che scardina un’impostazione costante del nostro sistema di diritto.
Storia delle “carriere uguali e promiscue”: Zanardelli e riforme fino al 1941
Risale infatti al 1890 (Ministro Zanardelli, legge 6878/1890, art. 18) ’introduzione di “carriere uguali e promiscue” per giudicanti e requirenti, con limitata “osmosi” fra le due: fu introdotta unitamente alla regola del concorso per l’accesso alla Magistratura e fu confermata dalle riforme Orlando del 1907 e 1908 e, in epoca fascista, dalle riforme Oviglio del 1923 e Grandi del 1941: che si tratti di un rimasuglio introdotto dal fascismo è quindi una vera e propria bufala ( ).
Pubblico Ministero, interesse generale e differenze con altri ordinamenti
Ben vero, a differenza di tutti gli altri ordinamenti in cui vige una separazione effettiva di ruoli e percorsi professionali fra giudicanti e requirenti (ma dove questi ultimi dipendono dal potere Esecutivo, nella specie dai Ministeri di Giustizia), l’ordinamento italiano prevede da sempre che la funzione del Pubblico Ministero sia proattiva nell’amministrazione della giustizia: non sia solo quella di accusare e far condannare chi è indiziato del compimento di reati (è ben diversa la figura del public prosecutor nei sistemi americani, dove il processo è adversarial più che accusatorion nel senso a noi noto), bensì quella di contribuire nell’interesse generale all’accertamento dei fatti che circondano la commissione di reati ed alla raccolta delle prove relative, richiedendo autonomamente l’archiviazione o l’assoluzione dell’indagato/imputato quando l’accusa “non regga”: in questo senso, da un lato, in Italia il Pubblico Ministero non dipende dal potere Esecutivo (come avveniva per l’intera Magistratura nel vigore dello Statuto Albertino: ma il 31 maggio 1946, due giorni prima della nascita della Repubblica, un R. Decreto Legislativo (n. 511) a firma del “Re di maggio” Umberto II assoggettava la Magistratura – tutta, come visto – alla “alta vigilanza”, non più al controllo, del Ministro di Grazia e Giustizia): dall’altro lato, e coerentemente, il suo ruolo di “parte” nel processo non può assimilarsi a quello della difesa.
Codice di procedura penale, anni ’80 e riforma Cartabia: equivoci e costi costituzionali
Tutto ciò è stato via via codificato nella legislazione ordinaria, in particolare con la riforma del Codice di procedura penale in senso accusatorio (e non più inquisitorio) e con il conseguente adeguamento dell’ordinamento giudiziario alla fine degli anni ‘80, in coerenza con i principi costituzionali: insistere su questo profilo per giustificare una più radicale separazione delle carriere costituisce un ulteriore grave equivoco fra diritto processuale ed organizzazione amministrativa ( ). La distinzione di ruoli e prerogative, nell’unitarietà della funzione giurisdizionale, esiste peraltro da sempre nella legislazione (ordinaria), ed è oggi in vigore per effetto della legge 71/2022 (“riforma Cartabia”): che tale separazione sia positiva o meno è materia di discussione, ma non sono convinto che venga attuata correttamente con questa riforma – e comunque non può esserlo al costo di una sovversione ordinamentale del superiore equilibrio dei poteri costituzionali.
Sorteggio nei CSM e nell’Alta Corte: scelta “a casaccio” e “Bussolotti”
Altro elemento che non mi convince nella legge costituzionale è dato dal sorteggio dei componenti dei due CSM e (in parte) dell’Alta Corte istituita ex novo – il tutto con modalità ancora da disciplinare. L’affidamento alla sorte della scelta delle persone migliori e più adatte a ricoprire il ruolo giurisdizionale, fondamentale per la tenuta delle libertà in un Paese democratico, equivale ad una fatalistica ed inaccettabile rinuncia a cercare sempre e comunque una soluzione voluta e se possibile concordata di problemi o contrasti, ricorrendo quando necessario al voto di maggioranza – sempre espresso secondo scienza e coscienza dagli aventi diritto. Non riterrei quindi tutelata la funzione giurisdizionale, nell’interesse di tutti e mio, da un organo composto da componenti eletti a casaccio per due terzi (magari nella persona di soggetti non adeguatamente preparati o non fortemente motivati) e per l’altro terzo sorteggiati in una short list approvata da un altro potere, il Legislativo, controllato come si è visto dall’Esecutivo, che viene ad esercitare un potere d’ingerenza sul Giudiziario: e lo fa tramite un germe di disuguaglianza “genetica” all’interno dell’organismo, dando una maggiore “forza relativa” ad un gruppo più compatto per provenienza e modalità di nomina. Le dinamiche democratiche, certo, non sono sempre impeccabili e vanno migliorate: ma ciò deve avvenire, oltreché con un più forte richiamo morale per ciascun componente, a regole invariate di gioco, quelle previste dalla Costituzione a tutela della pari dignità e dell’indipendenza reciproca dei poteri della Repubblica ma anche della iniziativa cosciente e responsabile dei soggetti che operano nell’interesse dei cittadini. “Bussolotti”, quindi … anche no.
Alta Corte disciplinare e giudice speciale: art. 102 e rischio indipendenza
L’istituzione di un’Alta Corte cui è affidata la potestà disciplinare sui Magistrati giudicanti e requirenti – qui la separazione delle carriere non importa più, pare – altera ancora l’equilibrio della struttura costituzionale istituendo un giudice speciale (in violazione dell’art. 102 della stessa Costituzione) che è anche … giudice di se stesso. Si ripete in essa, in minor misura, il difetto dei due CSM quanto all’estrazione a sorte dei loro componenti: si separano, indebolendoli, i quattro “pilastri” di competenza (promozione, trasferimento, retribuzione e disciplina) dell’organo eletto dalla Magistratura al proprio interno, che ne concretizzano l’effettiva indipendenza proprio perché “incardinati” nel CSM, attraverso gli inseparabili elementi dell’autonomia e dell’autodichia. Che quindi attraverso l’opera dell’Alta Corte si possa incidere sull’indipendenza dei Magistrati è un rischio non indifferente, che una siffatta “enucleazione” dei poteri disciplinari potrebbe materializzare (penso, da cultore “in sedicesimo” del diritto internazionale, a quando si dovessero trovare a disapplicare una norma nazionale per contrarietà a norme comunitarie, invise all’Esecutivo ma contenute in Regolamenti e per ciò diventate a tutti gli effetti norme di diritto interno in virtù degli accordi istitutivi e regolatori dell’Unione Europea).
Errori giudiziari, “Stato di polizia” e regole generali non sui casi estremi
Altri profili non esplicitamente toccati dalla lettera della legge costituzionale, ma connaturate ad essa (tanto che emergono spesso nel dibattito generale), riguardano materie che potrebbero essere terreno di (pacata) discussione e (maggiore) condivisione, in funzione preventiva e non solo recriminatoria e per lo più ex post, come ad es. la prevenzione di errori giudiziari (ve ne sono stati e ve ne saranno, auspicabilmente sempre meno): la genesi delle norme, con la loro necessaria generalità ed astrattezza, non può e non deve essere caratterizzata solo dal dato di partenza patologico (altrimenti saremmo allo Stato di polizia), bensì da una considerazione attenta di come possa meglio strutturarsi e regolarsi la convivenza civile ed ordinata in una comunità nazionale aperta: ciò comporta che non si possano costruire regole generali su casi singoli “estremi”.
“Strapotere” della Magistratura e carenze di Legislativo ed Esecutivo
Sempre parlando di patologie, credo si debba considerare che l’asserito “strapotere” della Magistratura (e dei PM) trovi se non l’origine un deciso rafforzamento nelle situazioni che i poteri Legislativo ed Esecutivo non regolano adeguatamente (una parte di responsabilità l’hanno anche i corpi intermedi, come le organizzazioni datoriali e sindacali: si veda la recente vicenda dell’organizzazione di consegne di cibo a domicilio che corrispondeva a rider corrispettivi miserrimi a fronte di orari e ritmi di lavoro sfiancanti, inducendo il mancato rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione stradale: il tutto con contratti collettivi indegni di tal nome e di un sistema moderno). L’inadeguatezza della “medicina preventiva” determina così la necessità di continui ed estensivi interventi “d’emergenza”, in cui il potere Giudiziario si trova a dover supplire a mancanze degli altri: rimediare a queste ultime comprimendolo con misure che non trovano equivalente negli altri poteri appare quindi inaccettabile.
Votare NO: considerazioni “non-politiche”, cui prodest e dichiarazioni del Governo
L’excursus sommario e non esaustivo delle principali considerazioni “non-politiche” che mi inducono a votare NO trova un “precipitato chimico” (in cui si mischiano inevitabilmente le posizioni politiche personali) nella domanda: cui prodest? È evidente che il primo … indiziato sia Governo in carica, che non sostengo: come si dice a Genova, è logico che abbia la sua convenienza a proporre questa ed altre riforme “coerenti”, lo ha enunciato del resto dall’inizio della legislatura e persegue l’obiettivo. Fa se mai più specie che per bocca del Presidente del Consiglio si affermi che “(l)a riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti … rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo, sostenuta dal Parlamento” o che il Ministro Guardasigilli sostenga che all’opposizione conviene una riforma del genere, per il giorno in cui andrà al potere, o che se c’è un potere della Magistratura ci deve essere un altro potere che la controlla. Sono “emersioni” del più che si nasconde dietro al meno di una riforma ordinamentale che tale non è e che non posso quindi approvare.
Indipendenza della Magistratura e vantaggi per chi vuole difendersi “dai” processi
Ma l’approccio dichiarato di volere una Magistratura dall’indipendenza limitata, non più in grado di temperare l’operato di Governi, Amministrazioni e Parlamenti intervenendo in base alla legge, finisce per favorire indirettamente chi abbia interesse a, o disponga di mezzi per, difendersi “dai” processi e non solo “nei” processi: e ciò in particolare nelle vicende processuali più complesse o di maggiore risonanza (non certo nelle vicende processuali più “bagatellari” ma anche quotidiane per la gente comune, che costituiscono la massa prevalente quando non critica del carico di lavoro della Magistratura).
Clima autoritario, giustizia e garanzie: condanne, assoluzioni e Tribunali del Riesame
In un clima generale orientato ad un crescente autoritarismo (basta guardare cosa ne è della giustizia negli Stati Uniti) le contiguità con quel potere fanno premio sul rispetto della legge: e a poco giova che la Magistratura abbia ampiamente dimostrato capacità di discernimento ed autoregolazione nell’amministrazione della giustizia (per quel che possono dire le percentuali, i numeri di condanne ed assoluzioni sono sostanzialmente equivalenti, istituzioni come i Tribunali del Riesame consentono di ovviare ad eventuali eccessi cautelari nella fase delle indagini preliminari, in queste ultime come nel dibattimento la parità delle parti davanti al Giudice è assicurata).
Perché risponderò NO al quesito referendario: “meno” e “più” e piano inclinato
Risponderò NO al quesito referendario perché comunque lo rigiri trovo sempre un meno che si trascina dietro, in modo prevalentemente surrettizio, un più che trovo potenzialmente indigesto per l’Italia e per me, cui voglio evitare un passo avanti su un piano inclinato nel quale, come noto, riuscire a fermarsi diventa difficile e richiede una resistenza sempre crescente.