Rosario Salonia
“È parte incancellabile della nostra identità di italiani che porta la Repubblica a farsi promotrice, in Patria, a livello europeo e internazionale, di regole che garantiscano un lavoro equo, sostenibile, sicuro. La dignità umana passa attraverso la tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, troppo spesso trascurati da logiche di mero profitto”.
Con queste incisive parole, il Presidente Mattarella, lo scorso 30 agosto, in occasione della commemorazione del 60° della tragedia del Mattmark (in apertura la foto dei soccorsi), in cui persero la vita ottantotto persone, ha inteso nuovamente sottolineare la centralità e l’attualità delle questioni inerenti alla tutela dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli infortuni sul lavoro, specie mortali, costituiscono, purtroppo, un fenomeno con il quale ci dobbiamo ancora quotidianamente confrontare.
Dal punto di vista giuridico, la relativa problematica rappresenta uno dei temi più delicati del diritto del lavoro italiano, con profili di diritto civile, penale, amministrativo e previdenziale, finalizzati a tutelare il lavoratore nel contesto delle esigenze produttive dell’impresa.
Negli anni, il Legislatore ha costruito un apparato normativo stratificato che, attualmente, ha due capisaldi: il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e il regime assicurativo obbligatorio disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 1965; con essi il sistema giuridico italiano persegue una duplice finalità: da un lato, preventiva, volta a evitare il verificarsi di infortuni e, dall’altro, riparatoria, destinata a garantire la tutela al lavoratore per i danni subiti.
Il tutto si basa sulla disposizione dell’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
Sotto il profilo della tutela preventiva, un punto di svolta nell’evoluzione normativa sull’infortunio sul lavoro è stato il D.Lgs. 626/94, il primo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in Italia, che ha introdotto un quadro normativo più organico e una maggiore attenzione alla valutazione dei rischi.

“Un lavoratore infortunato”, dipinto di Erik Ludvig Henningsen, 1895,
Statens Museum for Kunst -DK- (tratto da Wikipedia)
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
Successivamente, con il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, che rappresenta la normativa di riferimento attuale, è stata operata una razionalizzazione delle precedenti disposizioni, integrate in un unico testo che definisce gli obblighi dei datori di lavoro in termini di prevenzione, protezione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori per ridurre al minimo il rischio di infortuni e malattie professionali.
In particolare, per quanto qui interessa, il Testo Unico sulla Sicurezza prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutazione dei rischi, che costituisce il presupposto necessario per l’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione; in forza del quale ha l’obbligo di analizzare e individuare secondo l’evoluzione della tecnica, tutti i fattori di pericolo presenti all’interno dell’azienda.
Altro elemento fondamentale del sistema di prevenzione è rappresentato dagli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori; il mancato rispetto delle norme di protezione, da parte del datore di lavoro, costituisce un inadempimento dell’obbligo di sicurezza, specialmente quando non si dimostra che il lavoratore ha ricevuto una formazione specifica sull’uso del mezzo di lavoro.
La formazione deve riguardare i rischi reali legati all’attività svolta, e non può limitarsi a indicazioni generiche di carattere teorico. Il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire che ogni lavoratore riceva una preparazione adeguata sui rischi specifici legati alle mansioni assegnate, sull’uso delle attrezzature di lavoro, sui dispositivi di protezione individuale da utilizzare e sulle procedure di emergenza da seguire. La mancanza di una formazione e informazione adeguate può comportare la responsabilità del datore di lavoro, anche se l’infortunio è causato da un comportamento imprudente del lavoratore, a patto che tale comportamento non sia considerato anomalo rispetto alle normali modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La tutela “successiva” in tema di infortunio sul lavoro involge il diritto previdenziale così come quello civile e penale.
L’art 38, comma II, della Costituzione garantisce, tra l’altro, la tutela contro gli infortuni sul lavoro attraverso una forma di assicurazione obbligatoria.
Tutela previdenziale dell’infortunio sul lavoro
La tutela previdenziale del lavoratore è regolata dal D.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che impone ai datori di lavoro di assicurare presso l’INAIL i lavoratori con quali intrattengono un rapporto di lavoro subordinato e stabilisce i presupposti e le modalità di erogazione da parte dell’Ente delle prestazioni sanitarie ed economiche ai lavoratori in caso di infortunio e malattie professionali.
All’art. 2 del Testo Unico si rinviene la definizione di “infortunio sul lavoro” da intendersi quale evento verificatosi in occasione di lavoro, caratterizzato da causa violenta, da cui sia derivata una lesione (morte, inabilità permanente o temporanea superiore a tre giorni).
Per “occasione di lavoro” si intende che l’infortunio deve essere casualmente riconducibile all’attività lavorativa svolta dall’infortunato. In altri termini, non è sufficiente che l’infortunio avvenga durante e sul luogo di lavoro, ma è necessario e indefettibile che sussista un nesso causale, quanto meno mediato ed indiretto, tra il sinistro e l’attività lavorativa.
Ulteriore elemento caratterizzate l’infortunio sul lavoro è costituito dalla “causa violenta” ossia un fattore esterno che, con azione intensa e concentrata nel tempo, arrechi un danno o una lesione all’organismo del lavoratore.
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Proprio nella rapidità della manifestazione del danno risiede il discrimine tra infortunio e malattia professionale – per la quale si intende una patologia che produce una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore causata dalla presenza di lavori, materiali e fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa – anch’essa, comunque, oggetto di tutela previdenziale.
A seguito del verificarsi dell’infortunio che abbia cagionato al lavoratore una inabilità temporanea assoluta, una inabilità permanente ovvero la morte, l’INAIL, ricevuta la relativa denuncia e verificata la compresenza dei suindicati elementi, procede all’erogazione delle prestazioni sanitarie ed economiche del caso.
La copertura assicurativa da parte dell’INAIL non preclude al lavoratore di poter agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere da quest’ultimo il risarcimento del c.d “danno differenziale”, ossia l’eventuale porzione di danno non coperta dall’Ente e calcolata secondo il sistema civilistico.
In tal caso, è tuttavia necessario che l’infortunio sia imputabile al datore di lavoro (o ai suoi incaricati e dipendenti) e costituisca reato perseguibile d’ufficio per violazione di norme di prevenzione specifiche e/o generiche.
Obblighi di sicurezza per i datori di lavoro
Sotto il profilo penalistico, gli articoli 589 e 590 del Codice Penale sanzionano rispettivamente i reati di omicidio colposo e lesioni personali, stabilendo pene specifiche in presenza di fattispecie commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o abbiano comunque determinato una malattia professionale o lavoro correlata.
La violazione delle norme di prevenzione può comportare una responsabilità penale per il datore di lavoro e la conseguente attivazione del Decreto Legislativo 231/2001, che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, in forza del quale oltre alla responsabilità personale di chi ha commesso il reato, le stesse possono essere sanzionate con pesanti sanzioni economiche e interdittive.
Pur in presenza di un sistema prevenzionistico tra i più avanzati al mondo gli infortuni sul lavoro continuano a rappresentare una piaga sociale di drammatica attualità.
Tale fenomeno è da imputare, da un lato, alle violazioni sistematiche degli obblighi di sicurezza poste in essere dai datori di lavoro, che spesso sottovalutano l’importanza degli investimenti in prevenzione o privilegiano logiche produttive ed economiche a scapito della tutela dell’incolumità dei lavoratori. Il datore di lavoro, quale titolare di una posizione di garanzia dell’incolumità fisica dei lavoratori, ha l’obbligo di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dai lavoratori il rispetto delle regole cautelari.
Martina Franca (TA) Monumento alle vittime degli incidenti sul lavoro
Dall’altro lato, l’infortunio sul lavoro è causato dalle disattenzioni e dalle inosservanze delle misure di prevenzione da parte degli stessi lavoratori, che talvolta, per negligenza, imprudenza o sottovalutazione dei rischi, omettono di adottare le cautele prescritte o utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
La persistenza degli infortuni sul lavoro non può essere, pertanto, imputabile a carenze del sistema normativo, quanto piuttosto a violazioni attuate dai datori di lavoro o dai lavoratori.
L’efficacia dell’impianto normativo è, infatti, strettamente correlata alla sua effettiva implementazione nei luoghi di lavoro e ciò richiede il fattivo impegno di tutti i soggetti interessati, attraverso l’intensificazione dell’attività di vigilanza e controllo; alla promozione, anche attraverso l’azione delle organizzazioni datoriali e sindacali, di una cultura della sicurezza; alla presa di coscienza da parte dei lavoratori della necessità di tutelare la propria incolumità e quella degli altri.
Coniugare il rigore normativo con l’efficacia applicativa può favorire una vera e propria inversione di tendenza e ottenere il risultato del c.d. “rischio zero”, che rappresenta la finalità di ogni sistema di prevenzione.
C’è ancora molto da fare, ma la completezza del sistema normativo italiano ed il contributo degli orientamenti giurisprudenziali rappresentano gli strumenti necessari per affrontare questa sfida con determinazione e competenza.