- Premessa di sistema relativa all’iter normativo. – 2. Esegesi del testo. – 3. Analisi del portato della nuova normativa. – 4. Conclusioni.
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Premessa di sistema relativa all’iter normativo.
Mercoledì 8 ottobre 2025 è stato approvato, in prima lettura, con il consenso unanime dell’intera Camera dei Deputati, il disegno di legge destinato ad apportare rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2021 ed offrire completamento al dettato dell’articolo 2, della legge n. 86 del 2019, dando vita ad una rilevante sinergia tra scuola e sport e determinando un migliore utilizzo degli impianti sportivi scolastici.
Il disegno di legge, il cui iter appare ormai avviato alla sua positiva conclusione definitiva, giustificata dal voto unanime, si è certamente giovato dell’inserimento dello sport,a pieno titolo, nella Carta costituzionale, avvenuto con la legge costituzionale n. 1 del 2023, che ha aggiunto un ultimo, rilevante, comma all’articolo 33 della Costituzione: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
Tale “recupero”, nell’impianto costituzionale, di un tema che era rimasto escluso dall’ordito della Carta e che era stato totalmente assente dal dibattito preparatorio della Assemblea costituente (salvo un intervento isolato avvenuto nella discussione relativa all’articolo 31) ha portato ad una accelerazione del percorso del disegno di legge, proposto il 3 novembre 2022, con il numero 505 degli atti Camera, dell’Onorevole Berruto (già commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo), uomo di sport la cui autorevolezza nel campo ha dato spessore alla proposta, che, però, ha visto il suo esame concreto solo dopo la modifica costituzionale, quasi a ribadire l’importanza di quell’addendo nella Carta, che alcuni studiosi consideravano, invece, ultroneo.
Come detto, in precedenza, la coabitazione tra scuola e sport era già presente, sia nella legge n. 86 del 2019 (art. 2), che nel decreto legislativo n. 38 del 2021 (entrato in vigore nel settembre 2023), ma entrambi i riferimenti erano privi di effettiva consistenza.
Ora, il disegno di legge, approvato all’unanimità (evento raro di questi tempi) dalla Camera dei Deputati, conferisce effettivo spessore all’asse scuola-sport, ribadendo le valenze maieutiche e terapeutiche, nonché sociali (sotto il profilo del rispetto delle regole) della pratica sportiva e consentendo l’estensione della stessa al di là dell’età e dell’orario scolastico.
Il percorso del disegno di legge è da segnare ad esempio della buona politica sottratta agli interessi di bottega ed attenta agli interessi di tutti, a dimostrazione che quando si vuole di possono dimenticare gli istinti di parte e legiferare per il bene comune.
Al buon esito della vicenda normativa hanno contribuito il Parlamento, nella persona del proponente, che essendo uomo di sport non può essere di parte (lo sport è tutto non una parte) ed, ad un tempo, il Ministro dello sport (Abodi) e quello della pubblica istruzione (Valditara).
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Esegesi del testo.
L’articolo unico della proposta di legge, composto di 2 commi, interviene sulla disciplina dell’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, introducendo modifiche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. Testo unico della scuola) e al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.
- a) Il comma 1, è stato dettato al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, esso interviene sull’articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testounico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), modificandone, alla lettera a),il comma 4, ed introducendovi, con la lettera b), il nuovo comma 4-
L’articolo 96 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche, prevede, al comma 1, che per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito, alle regioni ed agli enti locali territoriali, l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero dell’istruzione e delmerito, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali. Ai sensi del comma 2,sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. Secondo il comma 3, in tali convenzioni sono stabilite le procedure per l’utilizzazione dei localie delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, lepulizie, il consumo del materiale e l’impiego dei servizi strumentali.
Il comma 4, dell’articolo 96, nel suo testo, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastichepossono essere utilizzati, fuori dell’orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provinciahanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
La modifica introdotta dal comma 1, lettera a), del progetto di legge comporta che il comune o laprovincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, non più “nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”, ma “fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis” (introdotto dalla successiva lettera b)).
La lettera b) inserisce, nell’articolo 96, del decreto legislativo n. 297 del 1994, il nuovo comma 4-bis, che, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, prevede che con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dalla offerta formativa triennale, nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l’assenso all’utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi di cui all’articolo 6, comma4- bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti in capo al concessionario gli obblighi di gestione, delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici, nonché gli adempimenti per garantirela funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall’attuazione delle convenzioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo 96 – non inciso dalla disposizione in parola – le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hannoinoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia delle attrezzature. Il comma 6, infine, anch’esso non modificato dalla normativa in esame, dispone che, nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.
Il senso delle due modifiche del comma 1 è quello di prevedere, nell’ambito delle procedure che consentono l’utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche, al di fuori dell’orario scolastico, un regime derogatorio per gli impianti sportivi scolastici e per le relative attrezzature, i quali potranno essere messi a disposizione delle società e associazioni sportive senza il necessario previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, restando in capo a tali organi la possibilità di negare l’assenso a tale utilizzo, in sede di approvazione e aggiornamento dell’offerta formativa triennale.
- b) Il comma 2, dell’articolo unico, reca alcune integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
In particolare, la lettera a) introduce il comma 1-bis all’articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021.
L’articolo 5 del detto decreto legislativo, prevede, che le associazioni e le società sportive, senza fini di lucro, possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare,riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilitàeconomico finanziaria, per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per lasuccessiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusionesociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente lagestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento, comunque, non inferiore a cinque anni.
Il nuovo comma 1-bis, dell’articolo 5, prevede una norma di analogo tenore, ma riferita agli impiantisportivi scolastici. In particolare, dispone che le associazioni e le società sportive, senza fini di lucro, possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da rigenerare,riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, stipula unaconvenzione con l’associazione o la società sportiva per l’uso gratuito dell’impianto per una durataproporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento, senza oneri per lo Stato.
La lettera b), della disposizione in esame, apporta alcune modifiche all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di uso degli impianti sportivi.
E’ opportuno rilevare, che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 38 prevede, al comma 1, che l’uso degliimpianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deveessere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Ai sensi delcomma 2, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impiantisportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche,enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Il comma 3, poi, prevede che gli affidamenti, di cui al comma 2,sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e della normativa dell’U.E. vigente.
Il comma 4, dell’articolo 6, nel testo vigente, stabilisce che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivitàintegrative nelle istituzioni scolastiche, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui è situato l’istituto scolastico o in comuni limitrofi.
Ora, la disposizione della nuova normativa, integra il comma 4, dell’articolo 6, nel senso di precisare che il citato utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici, da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, è possibile anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali.
La medesima lettera b), aggiunge il nuovo comma 4-bis all’ articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, e dispone che, per le finalità di cui al comma 4, i consigli d’istituto o di circolo, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del Piano triennale dell’offerta formativa comunicano all’ente locale proprietario le attività sportive, anche extracurricolari, della scuola, che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.
Ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 97 del 1994, introdotto dalcomma 1, lettera b) della proposta di legge in esame, tale disposizione avrà impatti anche sulla possibilità ivi introdotta di concedere l’utilizzo in convenzione degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature alle società e alle associazioni sportive in generale e non solo quelle dilettantistiche stanziate sul territorio limitrofo. I consigli di circolo e di istituto, potranno, anche in quel caso, negare, anche parzialmente, l’utilizzo delle strutture, nella misura in cui esso è impedito dalle attività sportive scolastiche a tal fine identificate (e comunicate all’ente locale proprietario) in sede di approvazione o aggiornamento nel piano triennale formativo.
Va rilevato, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 23 del 1996, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare asede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istitutid’arte, e conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché iconvitti e le istituzioni educative statali (comma 1).
Ai sensi del comma 2, i comuni e le province provvedono, altresì, alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
Secondo il comma 3, per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichiil rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente ètenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.
Il comma 4, prevede ora che gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati aduso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’eserciziodelle funzioni delegate.
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Analisi del portato della nuova normativa.
E’ possibile affermare che il disegno di legge Berruto costituisce il primo, concreto, portato della modifica costituzionale ed, ad un tempo, il trionfo della acquisita dignità della funzione maieutico-terapeutica dello sport accanto a quella agonistica.
Invero, già la trasformazione della società ancillare del CONI, la “Coni Servizi” SpA, in “Sport e Salute”, intervenuta nel 2018, aveva avviato l’analisi relativa a questo tema, riflessione poi conclamata dal quarto comma dell’articolo 33 della Costituzione che ha, in modo rilevante, posto l’accento su questa ulteriore ed essenziale funzione dello sport la cui valenza educativa, del rispetto delle regole e terapeutica, nella rilevanza dell’attività sportiva ad ogni età è al centro della modifica apportata alla Carta Costituzionale.
Per completare questo nuovo momento di attenzione allo sport, sia agonistico, che maieutico-terapeutico, è però necessario completare il regolamento di confini tra sport agonistico, di competenza dei Comitati Olimpico e Paraolimpico e tutto ciò che concerne lo sport finalizzato alla socialità ed alla salute, sul quale ha competenza la società, interamente pubblica, “Sport e salute”.
Nelle intenzioni del legislatore italiano, la legge n. 86 del 2019, con l’articolo 1, aveva previsto tale regolamentazione conferendo la delega all’Esecutivo per dar vita a detta confinazione, però il legislatore delegato non si è reso ottemperante a tale necessità ed ha lasciato scadere i tempi per l’attuazione della delega. Purtroppo, il mancato adempimento ha lasciato incerto il confine tra le strutture sportive, determinando anche l’insorgere di incomprensioni di confine e di sovrapposizioni di compiti.
Ora, alla luce dell’inserimento del quarto comma dell’articolo 33 della Costituzione di un articolo basato proprio sulla dicotomia agonismo-terapia, appare necessario riprendere i temi di quella delega e dare ad essa (meglio ad una sua riproposizione) attuazione, poiché il regolamento delle competenze è, ormai, indilazionabile.
Operate queste premesse, venendo al D.D.L. Berruto, che va accolto in maniera assai positiva, è possibile affermare la estrema utilità di esso che può portare ad un duplice positivo effetto: a) il recupero degli impianti sportivi scolastici; b) la sinergia scuola-sport per la scoperta di nuovi talenti.
Inoltre, il recupero di molti impianti, talvolta in disuso, esistenti presso le scuole, sarà in grado di restituire attrezzature funzionanti a molte zone d’Italia che ne sono prive, a beneficio, non solo della popolazione scolastica, ma di tutti i cittadini, di ogni età, per mantenere attivo ed in movimento il loro corpo rallentando l’invecchiamento e migliorando la qualità della loro vita.
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Conclusioni.
La normativa, di cui si auspica una sollecita lettura in Senato ed una rapida entrata in vigore, sulla scia del voto unanime della Camera dei Deputati, è meritoria per vari ordini di ragioni: 1) dà, per prima, piena attuazione al dettato costituzionale; 2) pone la scuola quale primo momento della crescita sportiva nel pieno rispetto dell’art. 2 della legge n. 86 del 2019; 3) costituisce lo stimolo per il recupero dei tanti impianti sportivi (non solo scolastici) in disarmo nel nostro Paese; 4) può determinare il riavvicinamento dei giovani di tutte le età al mondo dello sport; 5) chiude il cerchio sul tema della diffidenza che il legislatore ha spesso dimostrato sul tema dello sport; 6) ci mostra che sugli importanti temi di carattere generale il nostro Parlamento sa essere unanime.
Per questi motivi è auspicabile che, dopo la “diplomazia dello sport”, nasca un condiviso “drafting dello sport”, idoneo a migliorare la salute e l’agonismo degli italiani.


