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    Home»Diritti»Separazione delle carriere o separazione dei concorsi? Il difficile percorso alla ricerca della terzietà dei ruoli del processo penale
    Diritti

    Separazione delle carriere o separazione dei concorsi? Il difficile percorso alla ricerca della terzietà dei ruoli del processo penale

    Piero SandulliDi Piero SandulliFebbraio 20, 20251 VisualizzazioniTempo lettura 6 min.
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    La riforma della giustiziaL’esigenza di riflettere sui temi del giudizio penale per garantire l’effettiva equidistanza delle parti nel processo (giudice-accusa-difesa), sulla base delle regole già individuate dal giurista medievale Bulgaro, intorno alla metà dell’anno mille, nasce dalla riforma del processo penale, intervenuta nel 1988, quando il codice cosiddetto Vassalli, dal nome del guardasigilli proponente, ha sostituito a partire dall’ottobre 1989 il precedente codice “Rocco” del 1930. A seguito di quella riforma è venuta meno la figura del giudice istruttore, che garantiva, in sé, la terzietà della magistratura giudicante essendo il protagonista della istruzione della causa in posizione equidistante tra accusa e difesa. Con la riforma Vassalli, le funzioni istruttorie sono state attribuite al P.M., al quale è stata anche assegnata la ricerca della prova a discarico del  reo (ma di questa prerogativa è stato fatto un uso estremamente limitato e ciò è forse la causa della necessità della separazione). La modifica del 1988 ha portato ad una netta contrapposizione tra i difensori ed i pubblici ministeri, che, anche dal punto di vista formale, si è trasformata in un diverso arredamento dell’aula di giustizia, dove il P.M. ed il difensore sono stati collocati sullo stesso piano di fronte al collegio giudicante. Nel 1999, per recuperare le garanzie del giusto processo penale, è stata realizzata la modifica costituzionale dell’articolo 111, nel quale sono stati inseriti, tra gli altri, il comma terzo e quarto, a tutela delle regole del contraddittorio e della parità delle armi, nel processo penale, tra accusa e difesa.

    Questo l’antefatto storico/giuridico dal quale è necessario muovere per comprendere il tema della equidistanza tra magistratura requirente e difesa dell’imputato e della terzietà del giudice rispetto ad esse. È necessario ricordare che le regole del processo vanno dettate ed attuate nell’interesse di tutti e non dovrebbero essere oggetto di una contrapposizione politica (rectius:  partitica) perché, in tal modo, perdono di autorevolezza. Invero, non è con l’autoritarismo, ma con la ricerca dell’autorevolezza, delle “buone leggi”, che bisogna governare un Paese. Tornando al tema l’avvertimento, operato con la modifica costituzionale, non è stato sufficiente a sopire i dubbi sulla terzietà della magistratura giudicante rispetto alla requirente ed, nel tempo, sono stati operati più tentativi di realizzarla: la separazione delle funzioni; le regole inserite dalla riforma “Cartabia”, ma nessuna ha risolto il problema. Si pone, dunque, il quesito su come, realmente, garantire l’equidistanza dei ruoli nel processo penale, tra giudice-difensore dell’imputato e pubblico ministero. Ciò a garanzia della funzionalità del processo nell’interesse delle Istituzioni e dei cittadini. Ripeto, le riforme relative alle regole del giuoco vanno, sempre, fatte nel dialogo costruttivo tra le parti, a maggior ragione quelle sulla giustizia, che non possono mai essere oggetto di contrapposizione partitica ed alla formulazione di esse non possono rimanere estranei gli operatori del diritto: avvocati e magistrati.

    Non essendo stata ritenuta sufficiente la separazione delle funzioni, in base alla quale si evitava il continuo passaggio di ruolo tra giudicante e requirente (va rilevato che esso è, tuttora, presente nella Corte dei Conti), si è avanzata l’ipotesi della totale separazione delle carriere, lasciando, comunque, in essere un solo concorso di accesso ai ruoli della magistratura, sia requirente, che giudicante. Tale ipotesi, a mio avviso, potrebbe non sortire l’effetto voluto dal legislatore, così come è accaduto per la separazione delle funzioni, in quanto potrebbe non essere sufficiente a far venire meno il rapporto di colleganza, anche solo in Consiglio, tra magistrati requirenti e giudicanti, fallendo, in tal modo, l’auspicata ricerca della terzietà. Del resto se il processo è un atto di tre persone (giudice, parte che agisce e parte convenuta), come si insegna da sempre, è giusto che a tale traguardo si giunga compiendo percorsi diversi anche di selezione alle varie differenti posizioni da ricoprire nel processo. Dunque, se la possibile soluzione del tema del “giusto processo penale” passa per la differenziazione dei concorsi la questione delle successive valutazioni, da condividere, ad opera di tutti gli operatori del diritto, e non da affermare a colpi di pretesa maggioranza elettorale (senza contare i tanti, troppi, astenuti), perché la giustizia è per tutti e di tutti i cittadini, è quella dei necessari contrappesi, anche di ordine costituzionale, per evitare che la funzione requirente possa finire sotto il controllo dell’esecutivo.

    Consiglio Superiore della Magistratura
    Il Consiglio Superiore della Magistratura

    In particolare, deve essere garantita l’autonomia della azione penale rispetto alle priorità che potrebbero essere individuate, di volta in volta, dall’esecutivo. Anche la realizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura requirente necessita di essere valutata attentamente, da tutte le parti politiche e dagli operatori del diritto, evitando che nella sua realizzazione possano aversi gli eccessi ed i disservizi che hanno contaminato l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, in cui l’eccesso di politicizzazione e la scarsa competenza strutturale della materia sono stati il prodotto della bramosia di tutte le parti (membri laici e membri togati). In conclusione per avere un giusto (rectius: dovuto) processo penale, in linea con il dettato costituzionale, basato sul contraddittorio e la parità delle armi nel giudizio, è indispensabile che tutti i protagonisti del processo accusatorio siano pienamente autonomi tra loro (anche da vincoli inconsciamente psicologici) e giungano al giudizio da strade autonome e completamente diverse tra loro.

    Con l’avvertenza che questa riforma della giustizia penale, che non sarà, comunque, risolutiva dei tanti (forse troppi) profili di sofferenza della stessa, potrà essere fatta nella concordia e con la buona fede di voler migliorare il sistema nell’interesse ed a favore di tutti, non da una parte contro l’altra per una presunta affermazione di forza, che nasconde una inadeguatezza ed una scarsa volontà di risolvere un problema, il quale, se non è condiviso, non sarà autorevolmente risolto in via definitiva a colpi di maggioranza. Sciolto il nodo della separazione totale dei ruoli ricoperti nel processo penale, sarà opportuno che ci si concentri per risolvere, nell’interesse dei cittadini e non delle dispute di partito, i problemi veri della tutela penale nel Paese, dove troppi giudizi si concludono per prescrizione, ponendo in essere ipotesi di denegata giustizia. Infine, va rilevato che sarà, per il futuro, necessario evitare altre ipotesi di commistione che riguardano la Magistratura amministrativa, quella contabile e la tributaria.

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    • Piero Sandulli
      Piero Sandulli
    csm giustizia riforma della giustizia
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