L’ 8 e 9 giugno si è votato per cinque referendum, quattro sulle tematiche del lavoro e uno sulla cittadinanza. Di questi quattro sono stati promossi da una parte del Sindacato- la Cgil- e il quinto da vari movimenti e + Europa.
I referendum non hanno raggiunto il quorum, come era prevedibile, (non erano nel comitato promotore parti importante del sindacato, molti esponenti delle forze politiche che promuovevano la consultazione, molte forze sociali …) e come hanno ammesso alcuni tra gli stessi promotori.
In questa riflessione non ci occupiamo del merito delle questioni non accolte dalla consultazione referendaria, quanto del tema dell’astensione e della tutela dell’istituto referendario, messo in discussione nei suoi lineamenti dal mancato raggiungimento del quorum.
Partendo dal dato che il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 della Costituzione stabilisce che 500.000 cittadini (su circa 50 milioni di aventi diritto) o 5 Consigli regionali (su 20), possono proporre all’intero corpo elettorale “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”, a condizione che la consultazione referendaria registri la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.
Basta, dunque, l’1% dei cittadini aventi diritto al voto perché il referendum sia validamente promosso e rimesso alla valutazione della Corte Costituzionale per i profili di ammissibilità. Allo stesso tempo però il Costituente, quasi a controbilanciare, stabilisce che, ai fini della validità, la consultazione debba superare il quorum e cioè debbano recarsi alle urne la maggioranza degli aventi diritto. In questa visione, l’istituto referendario abrogativo si configura come un importante strumento di democrazia diretta nell’ordinamento politico costituzionale del paese, in diretta dialettica con le istituzioni politiche.
Il Costituente tramite la potestà promozionale affida al popolo il potere di intervenire direttamente sul corpo legislativo, di essere esso stesso parte di quel potere, esercitando un ruolo di controllo e di modifica della legislazione. Una visione della democrazia diretta, che immette, con i limiti indicati, la sovranità popolare nell’esercizio del potere legislativo, fornendo uno strumento formidabile di partecipazione che si sostanzia con un percorso attivo di cittadini, forze sociali e movimenti politici e di opinioni.
L’introduzione del quorum, evidentemente, risponde alla necessità di evitare che una minoranza possa cambiare una legge votata dalla maggioranza del Parlamento in rappresentanza del popolo italiano, ma anche a tutela della democrazia rappresentativa. Senza quorum una minoranza oppositiva potrebbe ribaltare una decisione presa dalla maggioranza dei cittadini rappresentati in Parlamento. Un esito che la Costituzione esclude in modo incontestabile.
Il raggiungimento del quorum diventa, dunque, il primo obiettivo “politico” di ogni consultazione referendaria. Esito che deve confrontarsi- da parte dei promotori- con la necessaria sensibilizzazione e partecipazione della maggioranza dei cittadini. Cittadini che sui temi proposti potrebbero anche decidere di non esprimersi, in quanto in disaccordo o scarsamente o per nulla interessati. Si tratta di una eventualità che il Costituente ha contemplato, giungendo a specificare che “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazioni la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.
Dopo di che la questione centrale è data dal reale coinvolgimento del corpo elettorale alla consultazione referendaria, ossia dalla partecipazione maggioritaria di esso, e alla formazione nel suo seno di una maggioranza che esprima il proprio parere in modo corretto (validamente) in ordine ai temi posti. In questo incrocio si pongono le questioni dei promotori dei Referendum; dei contrari alla manifestazione; dei non partecipanti, in quanto credono alla democrazia rappresentativa e, dunque, ritengono che certi temi debbano essere rimessi alle aule parlamentari; degli astenuti, in quanto disinteressati, offrendo una lettura addirittura più negativa.
In questa cornice, sugli inviti all’astensione, come sempre anche in passato, si è aperto un dibattito piuttosto aspro che tende a sottovalutare quanto previsto dal IV comma dell’art 75 della Costituzione, ossia la possibilità che la maggioranza degli aventi diritto al voto giudichi non opportuna e/o necessaria e/o utile- in applicazione del principio del libero esercizio- la partecipazione alla consultazione promossa, nonostante la stessa Costituzione all’art. 48 affermi che il voto è un dovere civico.
Non si tratta di una novità, già in passato Presidenti del Consiglio e Ministri avevano fatto lo stesso. Magari con un’inversione dei ruoli- esponenti istituzionali di sinistra invece che di destra- rispetto all’oggi, sempre in una visione oppositiva. È stata rilanciata a questo proposito una dichiarazione dell’ex Presidente della Repubblica ed ex Presidente della Camera dei deputati, Giorgio Napolitano, rilasciata nel 2016, nella quale alla domanda “È legittimo invitare all’astensione?”, affermò che: «Se la Costituzione prevede che la non partecipazione della maggioranza degli aventi diritto è causa di nullità, non andare a votare è un modo di esprimersi sull’inconsistenza dell’iniziativa referendaria». Ora senza entrare nella diatriba politica e giuridica del voto come dovere civico, la storia elettorale relativa allo svolgimento dei referendum pare affermare un principio di “non voto come manifestazione di scelta”, dunque, come effettuazione del libero esercizio. Un rapido sguardo al passato più o meno recente qualifica come prassi consolidata quella degli inviti a disertare le urne svolti da esponenti politici istituzionali come Presidenti del Consiglio, Ministri e rappresentanti delle Istituzioni (in questo senso, per esempio, si espressero in occasioni diverse Bettino Craxi, Marco Pannella, Francesco Cossiga, Piero Fassino, Sergio Cofferati, Massimo D’Alema, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ed altri.)
Non c’è dubbio che la difficoltà di raggiungere il quorum possa indurre alla facile tentazione di sommare le ragioni contrarie a quelle più vaste insite nell’articolato fenomeno dell’astensione, ingrossandolo con inviti e suggestioni varie. Tuttavia, stante la prassi politica e istituzionale invalsa negli anni, se da un lato gli esiti di questa propaganda all’astensione spesso sono stati catastrofici (e dovrebbero consigliare una più sobria esposizione pubblica, proponendo ragionamenti sul merito dei quesiti e sollecitando il confronto) e, dunque, non sempre scontati e premianti negli esiti, dall’altro neppure ci si può scandalizzare più di tanto, assumendoli come parte integrante della battaglia referendaria. Essa è e resta una delle opzioni in campo, nella disponibilità degli elettori.
Sulla difficoltà a raggiungere il quorum non si può scaricare il fallimento delle diverse consultazioni di questi anni sulla scarsa partecipazione degli elettori facendone conseguire la necessità di rivedere l’istituto referendario così come è stato pensato.
La storia referendaria del paese dimostra che quando sono in gioco i grandi interessi primari, politici e valoriali il quorum non rappresenta un problema. Ciò piuttosto dovrebbe indurre i vari promotori a ripensare le motivazioni dei quesiti, che evidentemente non hanno scaldato il cuore dei cittadini o non li hanno interessati. Premessa la funzione oppositiva e dialettica istituzionale dell’iniziativa referendaria essa non può rispondere a logiche palesemente interne a movimenti o forze politiche e sociali perché in quel caso si sta forzando l’ispirazione dell’istituto referendario, che dovrebbe invece essere attivato sulle grandi questioni che interessano e attraversano tutto il corpo sociale.
In questo senso una maggiore e più articolata base propositiva, superando la soglia dei 500.000 proponenti, potrebbe essere una buona possibilità di misurazione della sensibilità popolare potenzialmente interessata, evitando di svilire un istituto democratico così importante. In questo senso il quorum, come formulato nella Costituzione, resta un imprescindibile elemento di garanzia degli equilibri democratici, salvaguardando in ogni caso il principio che è sempre la maggioranza dei cittadini elettori aventi diritto a dover decidere sulle sorti collettive.
Il civile confronto e un po’ di memoria storica potrebbero forse rilanciare la comprensione dell’importanza dell’appuntamento referendario come espressione diretta della partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese, rivisitando la sua formulazione, salvaguardando il diritto della minoranza-ma maggiormente qualificata-a promuovere consultazioni referendarie, sempre condizionate all’approvazione della maggioranza degli elettori, valorizzando così maggiormente lo strumento di democrazia diretta.


