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    Home»Diritti»Il diritto all’affettività in carcere
    Diritti

    Il diritto all’affettività in carcere

    Claudia TraniDi Claudia TraniAgosto 19, 20250 VisualizzazioniTempo lettura 7 min.
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    Il concetto generale di affettività si riferisce a un insieme di percezioni sentimentali ed emotive, sia positive che negative, elaborate in modo stabile dal sistema cognitivo umano. Tali percezioni costituiscono parte integrante della personalità dell’individuo e si manifestano nelle spinte emozionali che caratterizzano la vita familiare e sociale (https://dizionariofse.unisal.it/).

    Dette percezioni sono influenzate dall’ambiente in cui il soggetto vive e, per tale ragione, assumono un ruolo preminente, in funzione del quale, come è stato osservato, “tutto il resto è puramente accessorio” (https://sipm.it/didattica/laffettivita/).

    Ne consegue, pertanto, che ciascun individuo non solo può, ma soprattutto deve godere del diritto soggettivo ai sentimenti e alle emozioni. A tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha affermato che non si tratta di una mera aspettativa, bensì di un vero e proprio diritto soggettivo.

    Esaminando la dimensione dell’affettività nel contesto penitenziario, si rileva come già nel 1975, con la Legge n. 354 – Ordinamento Penitenziario, il legislatore riconoscesse il valore fondamentale della famiglia e il sostegno che essa può offrire al detenuto. In particolare, l’art. 18, commi 3 e 4, prevede che i colloqui tra il detenuto e i congiunti avvengano in appositi locali, sotto il controllo visivo, ma non auditivo, del personale di custodia.

    Tuttavia, l’approccio del legislatore ha subito un’evoluzione: con sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18 O.P. nella parte in cui vieta i colloqui intimi tra detenuti e familiari senza il controllo visivo del personale di custodia, in assenza di motivi connessi alla pericolosità sociale e alla sicurezza o – in caso di imputati – a esigenze processuali. La Corte ha ritenuto tale divieto «esageratamente afflittivo» (Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale, Comunicato del 26.01.2024).

    Secondo la Consulta, la previsione censurata impedisce la «tutela delle relazioni affettive nelle formazioni sociali, limitando la libertà di vivere l’affettività di cui esse costituiscono l’essenza», sottolineando inoltre il ruolo della famiglia nel processo di reinserimento sociale del detenuto.

    La compressione della sfera affettiva, secondo quanto affermato dalla Corte, determina la violazione di diversi articoli della Costituzione:

    • l’art. 3, relativo al principio di pari dignità sociale;
    • l’art. 27, comma 3, che vieta pene contrarie al senso di umanità e sancisce la funzione rieducativa della pena;
    • l’art. 117 Cost., da leggersi in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare anche “entro le mura”;
    • e l’art. 13, comma 1, della Costituzione, in quanto l’“astinenza forzata dai rapporti sessuali con i congiunti in libertà” integra una forma ulteriore di restrizione della libertà personale, non giustificata in assenza di specifiche esigenze di sicurezza (ilpost.it/2025/04/12/linee-guida-sesso).

    La questione dell’intimità in ambito penitenziario è avvertita in tutta Europa. In Francia, ad esempio, sono previsti i parloirs familiaux e le unités de vie familiale, spazi regolati dal codice penitenziario in cui possono svolgersi colloqui prolungati tra detenuti e familiari adulti, senza una “sorveglianza continua e diretta”. Analoghe soluzioni sono previste dal regolamento penitenziario spagnolo e adottate in molti Länder tedeschi (https://discrimen.it/wp-content/uploads/Martin-Affettivita-e-carcere – 18.3.2025).

    Il presidente dell’associazione Antigone ha espresso piena soddisfazione per quanto riconosciuto dalla Consulta, sottolineando come tale pronuncia consenta all’Italia di allinearsi finalmente agli standard europei, nei quali già da tempo si è innovato il sistema carcerario in direzione di un maggiore riconoscimento dei diritti affettivi del detenuto.

    La questione dell’affettività dei detenuti era già stata sollevata nel 2012 dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze dinanzi alla Corte Costituzionale, che tuttavia, pur riconoscendo il valore personale e relazionale dei sentimenti di chi è privato della libertà, non accolse allora la questione di illegittimità costituzionale.

    A distanza di circa dodici anni da quella pronuncia, la Consulta è tornata a esaminare la legittimità dell’art. 18 dell’Ordinamento Penitenziario, a seguito di un reclamo presentato da un detenuto presso la casa circondariale di Asti. Il ricorso, inizialmente rigettato, verteva sulle modalità dei colloqui con la figlia minore e la compagna, lamentando gli effetti negativi riscontrati sul rapporto familiare e affettivo. In questo nuovo contesto, la Corte ha ritenuto di dover riesaminare la norma alla luce di molteplici disposizioni costituzionali e convenzionali che, come già evidenziato, risultano violate (www.dirittoconsenso.it– 4 marzo 2025).

    In relazione a tale caso, anche la Corte di Cassazione, Sez. I penale, con udienza dell’11 dicembre 2024 n. 8, è intervenuta riaffermando la “portata e la forza dei principi” espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2024 (www.filodiritto.com/affettivita-carcere-dopo-la-sentenza-della-consulta-n-102024).

    In seguito a questa storica pronuncia della Corte Costituzionale e alla conseguente incertezza applicativa che ne è derivata, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), organo del Ministero della Giustizia, ha ritenuto opportuno istituire un programma di studio multidisciplinare volto a individuare le migliori prassi per l’attuazione del dettato costituzionale. Tale programma ha portato, l’11 aprile 2025, alla pubblicazione di specifiche linee guida per gli istituti penitenziari, che mirano a garantire il rispetto del diritto all’affettività intramuraria. Esse prevedono, tra l’altro:

    • La stima del numero dei potenziali beneficiari dei colloqui intimi e l’individuazione dei soggetti ammessi;
    • I criteri di priorità per l’accesso;
    • Le modalità di accertamento dell’ammissibilità ai colloqui intimi, verifica ed ulteriori gli oneri a carico del Direttore dell’istituto (compresa la sottoscrizione del consenso informato);
    • Le cause oggettive di esclusione dai colloqui senza controllo visivo;
    • La valutazione di condotte irregolari indicative di pericolosità penitenziaria;
    • La considerazione delle condizioni sanitarie dei soggetti ammessi alla fruizione dei colloqui intimi;
    • La tipologia e i requisiti dei locali destinati a detti colloqui;
    • Le misure organizzative e di sicurezza da adottare;
    • Le ulteriori modalità pratiche (come la fornitura di biancheria e materiale necessario).

    Secondo i dati diffusi dal DAP relativi all’anno 2024, i detenuti potenzialmente interessati all’applicazione delle linee guida sono circa 17.000 su un totale di 60.000 presenze. Nel medesimo anno, i colloqui coniugali e tra conviventi registrati sono stati 22.547 (www.ilpost.it/2025/04/12/linee-guida-sesso).

    Tuttavia, l’applicazione concreta della previsione costituzionale e delle linee guida si è rivelata complessa e onerosa, come ampiamente previsto. Il nodo cruciale riguarda l’organizzazione e l’adeguamento delle strutture penitenziarie italiane, che soffrono da decenni di sovraffollamento cronico e carenze infrastrutturali. A tal proposito, all’inizio del 2025, un esponente politico ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale ha risposto evidenziando che solo il 17% degli istituti penitenziari italiani dispone attualmente di spazi idonei a garantire l’effettivo esercizio del diritto all’intimità.

    Tale scenario ha cristallizzato una situazione di evidente immobilismo amministrativo, che rende di fatto sospesa l’attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto, a causa dell’assenza di luoghi adeguati per dimensioni, arredo e requisiti di sicurezza. Molti istituti penitenziari risalgono all’inizio del Novecento e versano in condizioni strutturali precarie, mentre quelli più recenti spesso non dispongono di spazi inutilizzati o adattabili (Affettività in carcere: l’inerzia del Ministero della Giustizia arriva in Senato (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA).

    In un articolo pubblicato il 5 giugno 2025 sulla rivista della Polizia Penitenziaria, il dott. Giovanni Battista De Blasis ha fornito un’analisi dettagliata della situazione, evidenziando che solo 32 istituti penitenziari su 189 esaminati hanno finora individuato locali idonei, le cosiddette “stanze dell’amore”, per consentire l’esercizio del diritto all’intimità tra detenuti e congiunti (https://poliziapenitenziaria.it/affettivita-in-carcere-sviluppi-normativi-e-situazione-attuale-stanze-dell-amore/).

    In un quadro così critico, emergono tuttavia due esperienze virtuose:

    • L’istituto di Roma-Rebibbia, dove è stato realizzato un modulo prefabbricato a basso costo, facilmente replicabile;
    • L’istituto di Parma, dove grazie all’iniziativa di un magistrato, è stato recuperato e adattato un locale ad uso affettivo.

    Resta tuttavia aperto l’interrogativo se e quando l’Italia – Paese socialmente e giuridicamente evoluto – sarà in grado di garantire la piena attuazione del diritto all’affettività intramuraria, superando le resistenze burocratiche e l’inerzia delle istituzioni che, ad oggi, ostacolano la realizzazione concreta di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

    affettività Carceri detenuti diritti carceri
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    Claudia Trani

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