Le relazioni e gli equilibri tra le istituzioni non sono mai del tutto stabili, sicché gli stessi assetti costituzionali, pur a Costituzione invariata, non possono essere considerati immutabili ed evolvono naturalmente verso forme diverse.
Tra le tante innovazioni rilevanti nel rapporto dialettico tra gli organi costituzionali, vi è senz’altro quella tra Corte costituzionale e Parlamento. Questa innovazione è connotata da un’evidente evoluzione del linguaggio della Corte verso il suo interlocutore, caratterizzato da toni sempre meno concilianti e formali e contenuti sempre più stringenti e severi. Il mutamento di linguaggio verso il Parlamento, il quale si manifesta peraltro poco ricettivo alle sollecitazioni della Corte, appare rivelatore di una diversa, più incisiva presenza della Corte negli equilibri che sorreggono le relazioni tra le istituzioni in una rinnovata interpretazione del suo ruolo di garante della legalità costituzionale.
La modificazione delle tecniche di comunicazione
Un tempo la Corte, per sua natura e funzione “parlava solo attraverso le sue decisioni, sentenze ed ordinanze” pubblicate in Gazzetta Ufficiale; nell’ultimo decennio ha modificato il suo linguaggio tecnico paludato, strettamente legato al dato tecnico formale; ha rivoluzionato le modalità di comunicazione con il Parlamento e si è aperta altresì alla comunicazione sociale. Oggi, infatti, la Corte si rivolge al popolo italiano attraverso comunicati stampa, utilizza le conferenze e le interviste dei Presidenti in carica per illustrare le decisioni assunte, video-spot sul sito ufficiale ed altri strumenti legati alle più moderne tecnologie.
La Corte, come ebbe a rimarcare la Presidente Cartabia nella sua relazione annuale del 2020, si è aperta alla società civile, non solo ha aperto le porte del Palazzo ai cittadini, ma ne è uscita. Già alcuni anni prima, l’allora presidente Lattanzi aveva sottolineato che i comunicati stampa rispondevano all’esigenza di tradurre le sentenze in un linguaggio divulgativo e spiegare le ragioni della decisione a fasce ampie della popolazione, per aiutarle nella comprensione di problematiche assai delicate.
Nell’intento, senz’altro meritorio, di rafforzare la conoscenza e la fiducia la Corte, in tal modo, non mutava solo il linguaggio o la modalità comunicativa, ma soprattutto l’interlocutore: non più solo il Parlamento, ma anche (forse soprattutto) la società civile in quanto tale.
Nella medesima logica di apertura vanno lette alcune innovazioni procedimentali “partecipative” tra le quali quella che consente alla Corte, in forza di proprio regolamento, di ammettere soggetti non istituzionali, quali associazioni, comitati civici, portatori di interessi, tutti ricompresi nella dizione amici curiae a depositare nel procedimento giurisdizionale costituzionale sulla incostituzionalità di una legge, proprie memorie scritte autorizzate, per illustrare posizioni critiche o favorevoli rispetto alle questioni all’esame della Corte.

Il Presidente della Repubblica con i membri della Corte costituzionale nel 2019
L’intento della Corte è quello di arricchire, con contributi esterni, le proprie sentenze di un respiro più ampio, più legato alla vitalità della società civile, ma proprio per questo – per dirla con una espressione di Paolo Grossi – “tanto più profondamente giuridico”. Ma sullo sfondo dell’agire della Corte, che guarda alla società e con essa dialoga, si coglie con chiarezza l’ulteriore, significativa prospettiva visuale che non siano solo ed unicamente le leggi a costituire le fonti normative, ma che vi sia un sistema plurale di fonti; considerazione la quale, ovviamente, tende a ridimensionare il ruolo del Parlamento.
Richiami e moniti
Mentre alimenta il dialogo con la società civile, la Corte censura con toni sempre più marcati, l’inerzia del Parlamento nel suo compito di legislatore, e nel rispondere alle incessanti istanze sociali di regolamentazione normativa.
Al linguaggio prima sobrio ed asettico con il quale si limitava sostanzialmente alla declaratoria di costituzionalità o incostituzionalità di una legge, si sostituiscono richiami e moniti sempre più severi verso il Parlamento; al tono severo del linguaggio si accompagna sempre più spesso l’indicazione delle modalità e delle direttrici entro cui esercitare, nelle specifiche situazioni, la funzione legislativa al fine di rispettare i principi costituzionali e le legittime istanze emergenti dai vitali ambiti della società.
Un vero e proprio catalogo delle sentenze nelle quali si condensa il nuovo modo di interloquire con il Parlamento è fornito dalla stessa Corte in un fascicolo annuale pubblicato sul proprio sito ufficiale, denominato, con qualche benevolenza “Dialogo” con il legislatore (…) Auspici, inviti, richiami e moniti nella giurisprudenza costituzionale. Un rapido esame di tali rassegne ufficiali, limitato ai soli anni 2022 e 2023 può essere sufficiente a fornire il quadro delle espressioni (non sempre affettuose) utilizzate della Corte nel “dialogo” con il legislatore, qui ordinate per tipologie a solo scopo esemplificativo. Si passa dalla semplice segnalazione (Sentenze nn. 62; 100; 143; 175; 203; 214 del 2022, nonché nn. 29, 62, 100, 143, 161 175, 203, 214, anno 2023), alla rinnovata sollecitazione (che è più di una semplice segnalazione! ) nella ordinanza n.122 del 2022. Si passa quindi all’ auspicio (sentenze nn. 72, 237 e n. 96 -auspicio rivolto al legislatore delegato, ossia al Governo-), così come nel 2023 Sentenze nn.72, 96, 146, 237), per arrivare alla Sentenza n.190/23 contenente un pressante auspicio.

Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati
All’auspicio, che resta pur sempre in un ambito di rispettosa e pacata attesa, seguono i toni più decisi dell’ invito (Sent. n. 101 e n.177) e quindi il reiterato invito (Sent.n.28/2022; Sentenze n. 101, 131, 177 del 2023) e quelli ancor più netti del richiamo (nel 2022 Sent.n.168 e n. 268 -alle istituzioni regionali-, n. 183 e 202; nel 2023 sentenze nn. 47, 51, 71, 73, 168, 183, 193, 202, 268), oltre ad un richiamo reiterato ( sent. n.180 del 2023). A tanto segue la rinnovata sollecitazione al legislatore (Ordinanza n. 122) prima di arrivare al punto più elevato, il monito : Sentenze n. 22 e n. 66 nel 2023 e poi sent. n. 130 monito reiterato.
Mette conto rilevare che in tutti questi casi la Corte sembra lasciare solo formalmente al Parlamento l’onere ed il potere di assumere le “necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità”, per precisare più spesso che tanto dovrà avvenire “… nei limiti indicati dalla presente pronuncia”.
I comunicati stampa, il tono ed il cambio di interlocutore
La modalità ed il peso risultano ancora più incisivi nei comunicati stampa a cura dell’Ufficio Comunicazione della Corte che si rivolge al popolo affinché il legislatore ascolti. L’eloquio ha un piglio quasi politico che non può sfuggire.
Un esempio recente. Comunicato 20 maggio 2025 sul cd suicidio medicalmente assistito. “La Corte ha rammentato che costituisce preciso dovere della Repubblica garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e socio sanitaria domiciliare continuativa …” ed ancora “la Corte osserva con preoccupazione che ancora oggi nel nostro Paese non è garantito un accesso universale alle cure palliative nei vari contesti sanitari sia domiciliari che ospedalieri vi sono spesso lunghe liste di attesa si riscontra una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell’offerta troppo divaricate; … ”

Il Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, in carica del gennaio 2025
La sentenza, qui anticipata dal comunicato stampa, “ribadisce con forza l’auspicio che il legislatore intervenga prontamente rassicurare concreta e puntuale attenzione a quanto stabilito nella sentenza numero …”
I toni sono perentori: “ribadisce” “con forza” “l’auspicio”. L’auspicio è solo formalmente rispettoso dei ruoli, poiché condito da altre due espressioni molto nette: il legislatore deve intervenire “prontamente”, ma soprattutto – si noti – deve assicurare puntuale attenzione a quanto stabilito nella sentenza numero…
Nella recente relazione dell’anno 2024 il Presidente della Corte Amoroso, nel paragrafo dedicato al dialogo con il legislatore, non fa velo di una excusatio non petita: “Talora le pronunce della Corte contengono indicazioni rivolte al legislatore perché intervenga disciplinando determinate materie o specifici aspetti di esse. Queste indicazioni contenute in pronunce cosiddette di monito possono prendere la forma di segnalazione, di auspicio, di sollecitazione in un’ottica di leale collaborazione istituzionale ma quando anche vi è un monito ultimativo espresso affermando che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa” vi è al fondo un self restraint della Corte che pur avendo rilevato un vizio di legittimità costituzionale,… si astiene dal pronunciare una sentenza … per dare tempo al legislatore di porre rimedio.
I toni incisivi e perentori della Corte nel richiamo ai doveri che incomberebbero sulle Camere evidenziano l’evoluzione della Corte nella dialettica istituzionale e – per dirla con la Presidente Cartabia – la sempre sua maggiore rilevanza “in ambiti finora inesplorati”.

Marta Cartabia, prima donna ad essere eletta Presidente della Corte costituzionale nel 2019
Non estranea a questo fenomeno è l’evoluzione delle tecniche di decisione sperimentate dalla Corte negli ultimi anni, tra le quali si possono richiamare quelle definite “ad incostituzionalità prospettata o differita o a doppia pronuncia” che costituiscono novità assolute, accolte da parte della dottrina con qualche perplessità ritenendo tali interventi dotati di eccessiva creatività processuale.
In sostanza, la Corte, con una propria pronuncia, sollecita un intervento del Parlamento in una determinata materia ed indica la necessità di intervenire a garantire situazioni nuove (specie nell’ambito dei diritti inviolabili della persona) sul presupposto che quella disposizione di legge appare così com’è incostituzionale o incapace di dare adeguata regolamentazione al caso. La Corte ferma quindi la sua indagine, ma indica al legislatore i parametri entro i quali intervenire con l’avvertimento che, se non dovesse provvedere entro un tempo prefissato. in successiva udienza avrebbe dichiarato l’incostituzionalità dapprima prospettata. La più nota è la già citata ordinanza n 207 del 2008 cui è seguita la sentenza 242 del 2019 sul “suicidio assistito” nel caso Cappato.
La valorizzazione del diritto vivente; il superamento del giuspositivismo assoluto ed un nuovo ruolo di garanzia della legalità da parte della Corte
Questa modificazione delle modalità di interlocuzione della Corte costituzionale con il Parlamento evidenzia una rilevante evoluzione dell’azione e del ruolo della Corte, ma anche un’altra e più profonda ragione di conflitto: quella che accompagna il declino del giuspositivismo, ossia del mito che il diritto nasca solo dalla legge, rispetto all’affermarsi del diritto vivente, secondo le spesse parole della Presidente Sciarra : “la Corte si pone vigile e al tempo stesso permeabile, dinamica, proiettata in universi ordinamentali più ampi verso l’attuazione del diritto vivente”.

Paolo Grossi, Presidente della Corte costituzionale fino a febbraio 2018
L’espressione “diritto vivente” supera – per alcuni versi trascende – il formalismo normativistico per il quale la norma deriva solo ed unicamente dalla legge. Il diritto vivente costituisce un sintagma utilizzato per delineare la sensibilità dell’opinione pubblica comune, maturata altresì in dottrina e nella giurisprudenza, in ordine non solo al significato da attribuire ad una determinata disposizione, ma anche alla disciplina relativa ad una specifica situazione. “Il diritto come forma dell’esperienza”, secondo la celebre espressione di Paolo Grossi, rende evidente una visione aperta dell’ordinamento giuridico fondata sulla pluralità delle fonti normative, che supera la tesi tradizionale legata alla unicità della fonte legislativa riservata al Parlamento.
Il diritto, sembra dire la Corte, vive nella legge ed “oltre” la legge. Nel senso che la “dimensione giuridica” racchiude il vissuto delle persone e le dinamiche che attraversano la società, ove l’incidenza di fattori che tradizionalmente si considerano “metagiuridici concorrono più di quanto non si possa pensare a riconoscere e produrre diritto”.

Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica
In sostanza, la Corte nel mutare toni e contenuti del proprio linguaggio nella dialettica istituzionale col Parlamento, troppo spesso inerte o improduttivo, non rivendica solo un diverso spazio nelle relazioni dell’ordinamento giuridico, ma affermare che nelle società contemporanee la giuridicità si determina sempre più sul versante della interpretazione e applicazione rispetto alla statuizione formale delle disposizioni di legge ed in questa logica sembra voler interpretare in modo diverso e moderno il ruolo di garante della legalità costituzionale che le è proprio.
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Paolo Ciocia è avvocato, patrocinante in Cassazione. Ha insegnato nelle Università di Bari, Foggia, Napoli Federico II, Salerno, Torino e Milano. Nel corrente A.A.2025/26 è docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico nell’ l’Università Statale di Milano. Relatore in numerosi convegni giuridici, ha incentrato le sue ricerche dell’ultimo decennio sullo studio del linguaggio giuridico, sul suo decadimento nella legislazione e sulle implicazioni riflesse sul contesto democratico. Autore di numerosi articoli e saggi in volume, pubblicati in Italia ed all’estero, Tra gli ultimi lavori:
- (2022) Contaminazioni e degrado del linguaggio giuridico: riflessi su principio di affidamento, certezza del diritto e partecipazione democratica; in (a cura di) Faralli Carla; Mittica M. Paola “Le ispirazioni del giurista”; Italian Society for Law and Literature (ISLL) Bologna,2022.
- (2024) Crisi della democraticità del linguaggio giuridico: cause ed effetti, in Mitarotondo Laura (a cura di) Dis-ordine virale, politica e linguaggi della crisi. Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche – Dipartimento di Studi Umanistici , Ed. Roma Tre Press 2024.
- (2025) La parola democratica, lo stile costituzionale quale parametro linguistico per il legislatore, in R. Pagano, A. Schiedi, Fascismo/antifascismo. Parole, linguaggio, concetti, Edizioni ETS, Pisa, 2, 2025.