Le presenti note di commento sul vasto riordino in atto del terzo settore sono opera di due volontari che operano nel campo della disabilità
Il 23 novembre scorso è stato ufficialmente aperto il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, siglato RUNTS (decreto direttoriale Minlavoro n.561/2021).
Si tratta di una piattaforma informatica destinata a raccogliere i dati istituzionali ed i bilanci delle organizzazioni non profit che operano in Italia e che vogliano essere riconosciute come tali dalla normativa che regola il settore assumendo i conseguenti obblighi e i benefici soprattutto di ordine fiscale.
L’iniziativa si colloca nel quadro della vasta riforma normativa che ha riguardato le suddette organizzazioni presenti essenzialmente nei campi dell’assistenza sociale, della cultura, della sanità e della cooperazione internazionale e che non sono né emanazioni della pubblica amministrazione (primo settore, lo stato) stato né imprese commerciali in senso proprio (secondo settore, il mercato).
Quale la preoccupazione dello Stato? L’uso scorretto dei fondi forniti dagli ignari donatori e l’esercizio truffaldino di attività commerciali mascherate da un velo filantropico esentasse. E come evitare queste dannose anomalie? Con una fitta rete di regole e controlli.
Necessario fornire alcune notizie e dati di riferimento per consentire al lettore non esperto della materia di meglio seguire l’argomento in esame.
In Italia nel 2019 secondo i dati ISTAT operavano 362.634 istituzioni non profit con 861.919 dipendenti.
Il sanitario-sociale in una accezione larga era formato da circa 112mila enti con 633mila dipendenti. Si affiancavano oltre 120mila associazioni sportive dilettantistiche (ASD), peraltro con solo 20mila dipendenti (N.B. se le ASD possano o debbano confluire nel RUNTS mantenendo l’iscrizione nell’albo del CONI e la sorte dei connessi vantaggi fiscali è un rebus per specialisti).
La rilevanza quantitativa degli enti non profit rispetto alla popolazione è abbastanza simile al Nord e al Centro (n. 67 enti ogni 10mila abitanti) ed è un po’ più bassa al Sud e Isole (n. 50 enti ogni10mila ab.)
Il volontariato organizzato (Odv) comprendeva 36.437 associazioni, le associazioni di promozione sociale (Aps) erano 19.660, le Onlus 13.663, le Imprese sociali 16.388. Il cospicuo numero rimanente dei soggetti in esame, ben 276.486, era costituito da “altre istituzioni non profit” (attività sportive, filantropiche, religiose ecc.).
Onlus, Odv e Aps hanno incassato una larga fetta (68%) dei 448mila euro totalizzati dal 5 per mille del 2019.
La rete di norme emanate nel tentativo di imbrigliare e standardizzare organizzazioni, comportamenti, rendicontazioni e trattamenti fiscali vari è diventata molto complessa e continua a crescere.
Ricordiamo che si tratta di: 7 decreti-legge di cui solo 5 sinora emanati (tutti nel corso del 2017 sulla base della legge delega dell’anno prima), uno dei quali, fondamentale, è il Codice del terzo settore (d.lgs. n.117/17), che in XII titoli e 104 articoli, definisce le attività di interesse generale (inquadrandole dalla “a” alla “z” nelle 26 lettere dell’alfabeto italiano compresa la doppia v di W Garibaldi, scritta apparsa su alcuni muri a fine ottocento), impone l’iscrizione al RUNTS, come gli enti devono essere organizzati, gli obblighi di rendicontazione, i controlli, il regime fiscale e così via. Seguono 37 decreti ministeriali sinora emanati e 35 note ministeriali direttoriali o di chiarimento.
Impossibile sintetizzare il tutto, non si può che rinviare agli organismi di categoria che per fortuna stanno fornendo in rete informazioni di supporto a chi opera sul campo, costituendo vere e proprie biblioteche di norme e pareri continuamente aggiornate: qualcuno ha scritto che più che di un cantiere normativo del terzo settore si potrebbe parlare della fabbrica di San Pietro. Il sito di CSVnet-ForumTS nel 2021 ha ricevuto 1.600.000 accessi da 580mila utenti sul predisposto portale “Cantiere terzo settore”. Dati da influencer che riflettono l’incertezza che regna fra gli utenti.
Fondamentale la richiesta agli enti interessati di uniformare gli statuti secondo uno schema abbastanza rigido pena la non iscrizione nel nuovo registro. Tanto per dare una idea delle difficoltà nel conseguire le trasformazioni richieste ricordiamo che il termine ultimo per adeguare gli statuti al dettato normativo è stato prorogato ben otto volte dal 2018 e l’ultima proroga dura sino al maggio prossimo.
Comunque, dal 29 novembre il sito del RUNTS presso il Ministero del Lavoro è in funzione per chi vuole iscriversi ex novo e vi compaiano attualmente (10/2/2022) 351 enti dei 300mila che potenzialmente potrebbero confluirvi. Ma forse molti saranno scoraggiati dal peso degli adempimenti richiesti.
Fra gli iscritti nel Lazio, da dove scriviamo, è presente al momento una organizzazione di volontariato, delle oltre duemila odv regionali iscrivibili, l’ “Associazione Gatti del Torrino” con sede a Roma, che assiste 150 gatti. Noi che siamo volontari, romani e notoriamente gattari, non possiamo che rallegrarci.
Dalla ricordata data di inizio dello scorso 23 novembre fino al 21 febbraio c.a. i dati delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale vengono trasferiti direttamente dai registri regionali/provinciali al registro nazionale. Gli uffici di quest’ultimo avranno tempo fino al 20 agosto p.v. per verificare la completezza dei dati acquisiti e la conformità dei singoli statuti rispetto alle norme del codice del terzo settore. Poi varrà il silenzio assenso per l’iscrizione. In caso contrario verranno chiesti chiarimenti e/o adeguamenti e vi saranno 60 giorni di tempo per conformarsi.
In termini tecnici il processo (mai facile) di trasferimento delle informazioni fra i vari registri esistenti (47 pare che siano) di qualche milione di dati – processo normalmente chiamato “migrazione informatica” – è stato in questo caso battezzato “trasmigrazione” forse avendo presente l’esodo biblico (e quello che successe nel Mar Rosso).
La riforma del terzo settore ha fatto venir meno la qualifica di Onlus; pertanto quelle già presenti nell’apposito registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate dovranno decidere se e quando confluire in una delle sette sezioni del RUNTS (art 46 del nuovo codice) adeguando coerentemente gli statuti; il termine ultimo è il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.
Le imprese sociali (incluse le cooperative sociali) saranno trasferite automaticamente al RUNTS dalla sezione speciale in cui sono iscritte presso il Registro delle imprese.
Quali i vantaggi nell’iscrizione? Risiedono specialmente nelle agevolazioni fiscali concesse agli enti non profit e ai rispettivi donatori e nella possibilità di fruire delle assegnazioni del cinque per mille. Su questi temi peraltro incombe la necessità di una autorizzazione – non ancora richiesta, ma allo studio di un comitato di esperti recentemente nominato – della Commissione europea che dovrà valutare se alcuni dei vantaggi di tassazione accordati agli ETS in Italia ledano il principio della concorrenza.
In conclusione, la trasformazione burocratica e culturale del mondo caotico precedente alla riforma attraversa una fase cruciale. Vincendo la sindrome di Cassandra, staremo a vedere quanto durerà, se mesi o anni, e gli esiti.
Ora non è il momento, ma prima poi si dovrà parlare di forti semplificazioni perché ogni nuovo adempimento comporta ad enti che per definizione faticano a pareggiare i costi con i ricavi un ulteriore onere di gestione e una sottrazione di energie e tempo ai fini ultimi perseguiti. Troppo spesso non si vede il beneficio corrispondente.
Da tenere presente, infine, che il 92 per cento delle organizzazioni di cui parliamo ha meno di 3 dipendenti, si tratta quindi di microimprese sul piano organizzativo ed economico con dei back office che difficilmente riusciranno a stare dietro alle troppe incombenze.