Al fine di esaminare le lente conquiste del genere femminile, in termini di diritti e tutele,  si appalesa utile e necessario  esaminare la loro condizione nell’Antica Roma per arrivare gradatamente ai giorni nostri.   Nell’antica Roma, infatti,  il comportamento delle donne doveva essere rispettabile, ciò significa, che doveva   doveva adeguarsi a un’ideale femminile molto preciso, quello della matrona. La  cui unica missione di vita  consisteva nel generare figli e figlie all’interno di un matrimonio controllato, ed educarli ai valori tradizionali. Fin dall’infanzia, le bambine venivano preparate a svolgere questo ruolo. Così come da bambine veniva messo loro un anello al dito.

Da quel momento la bimba aspettava il matrimonio come l’evento più importante della sua vita, con cui avrebbe dato inizio alla sua funzione riproduttiva e di salvaguardia dei valori romani. Sostanzialmente, la donna, era sottomessa ad un ordine patriarcale,  in cui i maschi controllavano la sua sessualità e la sua capacità riproduttiva. A questo scopo si applicavano norme e leggi di estrema durezza. Ogni relazione al di fuori del matrimonio, anche se intrapresa da donne vedove o non impegnate, veniva  considerata un reato e poteva essere punita dal capofamiglia (pater familias) senza bisogno di un processo. Tale era la superiorità dell’uomo, tanto,  che Catone nel II secolo a.c. , affermava,  che se il marito sorprende la moglie a commettere adulterio «può ucciderla impunemente». Se è la moglie a sorprendere il marito mentre compie adulterio, «non può sfiorarlo nemmeno con un dito». Affermazione emblematica da cui emerge chiaramente la netta subordinazione della figura femminile rispetto a quella maschile. Inoltre, il pater familias, senza che il suo comportamento fosse giuridicamente sanzionabile, poteva costringere una donna ad abortire contro la sua volontà. Le donne non godevano di alcun diritto ed erano soggette a molte  limitazioni legali.  Non potevano fare testamento ed erano sottoposte a vita alla tutela maschile per l’esercizio di qualunque atto giuridico. Non ereditavano loro, ma il pater familias,  e non potevano disporre dei propri beni neanche  in favore dei figli. Inoltre, erano escluse da ogni attività pubblica e dalla vita politica. La subordinazione giuridica e politica delle donne veniva giustificata in vari modi. In particolar modo,  si sosteneva  che la necessità di dedicarsi esclusivamente alla famiglia impedisse alla donna l’esercizio di cariche pubbliche. Altri facevano riferimento all’inferiorità naturale delle donne e più precisamente alla loro “debolezza di giudizio” o levitas animi, innaugurando quel mito dell’incostanza femminile, a cui venne dato rilievo giuridico e letterario  nel corso della storia successiva.

Solo successivamente alla crisi ed alla  scomparsa della tradizionale famiglia romana, la figura femminile incomincia ad avere un minimo di visibilità esterna alla domus. Sostanzialmente il vecchio  modello di famiglia patriarcale perdeva forza e finalmente la donna riusciva  ad emergere. Divennero più frequenti le famiglie non tradizionali: alcune erano composte da un solo genitore divorziato o vedovo, altre da coniugi senza prole, altre ancora erano famiglie “plurigenitoriali”, che riunivano figli nati da differenti matrimoni e di età molto diverse.

Nello stesso periodo, alcune donne si  avvalsero, per esempio, della loro condizione di vedove per proteggere i propri diritti, senza ingerenze maschili.

Nonostante l’acquisizione di questi primi  elementi di  autonomia, la legge continuava a essere contraria alla libertà delle donne. Ad esempio,  l’interruzione della gravidanza senza il consenso del marito divenne oggetto di persecuzione pubblica. Ma non si proteggeva  il feto o la libertà della madre, bensì la legittima aspettativa del marito di avere prole”. Continuava poi a esistere la figura del curator ventris (“curatore del ventre”), che si occupava dell’andamento della gravidanza e che impediva alla donna di abortire senza il permesso del marito. E’ stato molto lungo l’iter  per l’acquisizione della consapevolezza, che anche le donne fossero soggette di diritto.

“Olympe de Gouges” di Alexander Kucharsky – licenza CC BY-SA 4.0

Infatti, è solo  alla fine  del XVIII secolo, che grazie  alla fattiva determinazione dell’attivista  francese Olympe de Gouges (lottò tutta la vita per i diritti delle donne) nel settembre del 1791 si ebbe  la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Un  documento giuridico improntato al modello della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, pubblicato nel 1789. Detta dichiarazione prevedeva, sostanzialmente,  la partecipazione delle donne  alla gestione del potere a tutti i livelli di governo, la possibilità di poter  esprimere  la propria  opinione pubblicamente, dichiarare il nome del padre dei propri  figli, obbligando legalmente,   gli uomini al mantenimento dei figli illegittimi. L’anno dopo,  nel 1792, in Inghilterra venne pubblicato uno dei primi documenti di filosofia femminista,  la “Rivendicazione dei diritti della donna“. L’opera è stata scritta dalla scrittrice ed intellettuale londinese Mary Wollstonecraft. L’autrice sosteneva,  che le donne dovessero avere una formazione adeguata ed una posizione nella società, poiché esse erano  indispensabili alla nazione, per il loro ruolo nell’educazione ai figli e per il sostegno assiduo e continuo che esse offrivano ai propri mariti.  Piuttosto, che considerare le donne come cornice ed ornamento dei propri mariti, esse andavano  considerate come esseri umani, che meritavano gli stessi diritti fondamentali degli uomini. L’opera è considerato una pietra miliare nella storia del feminismo, oltre che supportare quanto scritto l’anno precedente dall’attivista francese nella dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Per la seconda, a livello mondiale,  una donna scrive sulla condizione delle donne, con la completa consapevolezza che un cambiamento del ruolo femminile non può dipendere da buone relazioni personali tra i due sessi, ma piuttosto dai diritti sociali, politici ed educativi che devono essere riconosciuti anche al sesso femminile. Questi  primi  due scritti,  sono serviti ad  aprire uno spiraglio essenziale,  volto a valorizzare la figura femminile, non rilegata, in via esclusiva, al ruolo di mamma e di moglie,   bensì destinataria di diritti  e tutele. Ciononostante,  il retaggio culturale volto a considerare la donna soggetto fragile e debole della catena socioeconomica era ancora enorme. Basti pensare, che all’inizio del secolo scorso, la donna era ritenuta, ancora,  una sorta di accessorio dell’uomo. Nel lento cammino verso l’uguaglianza dei diritti, arriva la Prima Guerra Mondiale. Le donne sono impegnate, necessariamente, nei lavori di responsabilità fino a quel momento  delegati all’uomo. Con il fascismo la donna torna a lavorare,  ma a ricoprire la figura della regina della casa. È ancora una volta con la guerra, il secondo conflitto mondiale,  la donna torna ad assaporare una sorta di parità con gli uomini.

La staffetta partigiana Caterina Rigoni Boemo ad Asiago – Foto di Linda Vignato – CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Durante la Resistenza sono molte le donne che divennero staffette, informatrici e parte attiva della lotta contro l’occupazione nazi fascista. Comportamenti, che hanno messo in evidenza la capacità delle donne di agire ed operare al pari dell’uomo. Finalmente,  il 31 gennaio  1945 il Consiglio dei Ministri emanò un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne. Il decreto verteva  sulla concessione a tutte le donne sopra i 21 anni, tranne le prostitute, del diritto di voto attivo, cioè la possibilità di votare. La battaglia non era ancora finita. Le donne potevano votare, ma non potevano essere votate, non potevano essere elette e non potevano assumere posizioni pubbliche e in prima linea. Tale diritto fu loro  riconosciuto un anno dopo, mediante  decreto legge luogotenenziale del 10 marzo 1946. Attraverso il quale veniva  data la possibilità alle donne – che al giorno delle elezioni avessero compiuto 25 anni – di candidarsi, di essere votate e, potenzialmente, elette. Fu un grande traguardo: milioni di donne, da quella data, poterono partecipare, al pari degli uomini, direttamente alla vita politica e alla gestione del potere. Ed è questo il contesto e l’ambientazione del recente  film della Cortellesi: “Per adesso, c’è ancora domani”, che costituisce chiaramente l’emblema dell’iniziale rivoluzione di genere avviata in Italia. Tuttavia, la stessa Cortellesi afferma che “I diritti delle donne non sono eterni – bisogna sempre vigilare e restare in allerta”. Ed auspica vivamente, che: “le ragazze escano dalla sala con la volontà e il desiderio di sentirsi libere”. Dalle affermazioni della Cortellesi si comprende come nonostante la condizione della donna sia radicalmente cambiata rispetto al passato, non bisogna mai abbassare la guardia.  Anche la Costituzione italiana, nel lontano 1948, attraverso gli articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 5, dispone e prevede diritti e tutele in favore della donna. Ciononostante,   la nostra società è ancora un po’ lontana da equiparare totalmente la figura femminile a quella maschile. Il pregiudizio ed il retaggio di una cultura maschilista non demordono, dunque,  non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto per evitare la regressione  di ciò che è stato conquistato sino ad oggi.

Foto di apertura – “Today’s suffragettes – the last legal protest ?” by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0.