Carissimi,
in queste brevi note ho voluto sintetizzare le azioni della Commissione, che hanno interpretato il Green Deal europeo, con i nuovi atti legislativi, e con le azioni tese al loro sviluppo, in questi ultimi quattro anni.
Risulta, spesso, evidente il divario, tra il continuo e costruttivo impegno della Commissione, e la conoscenza, da parte delle forze sociali e della società civile, di queste molteplici iniziative.
La mancanza di informazioni sugli aspetti fondamentali della rivoluzione in atto, necessaria per contrastare il cambiamento climatico e per superare le dipendenze nella fornitura di energia e la penuria di materiali, indispensabili nelle catene di produzione, condizionano troppo spesso le decisioni e la costruzione del consenso dei cittadini europei.
A tutto ciò si assiste, troppo spesso, a messaggi intrisi di controinformazione, che mirano a legittimare aspetti culturali, rivolti a sostenere rendite tradizionali di posizione, che contrastano con la necessità di innovare e di trasformare, in meglio, il sistema produttivo e le scelte dei consumatori. Da ciò, la necessità di aumentare, il più possibile, i messaggi culturali e le informazioni, che chiariscano l’utilità di procedere, con una grande attenzione ai più fragili, per realizzare la trasformazione in atto, che è fondamentale per il futuro benessere dell’Uomo sulla terra.
Antonello Pezzini 
Biografia
Antonello Pezzini nasce in provincia di Novara nel 1941. Si laurea in filosofia e consegue due master, ha un trascorso da preside di liceo, da consigliere comunale della Dc a Bergamo, da presidenza della locale Associazione Artigiani a membro del CDA dell’Istituto Tagliacarne. Sviluppa uno spirito imprenditoriale nel settore dell’ abbigliamento e  insegna economia all’Università degli Studi di Bergamo. La passione per l’energia sostenibile è più recente, ma in breve ne diventa un esperto in campo europeo: oltre alla carica al Cese, è membro del CDA di un’azienda che si occupa di innovazione tecnologica e collabora con società di consulenza energetica.  Dal 1994 è membro del Comitato Economico e Sociale Europeo in rappresentanza di Confindustria.
I sistemi sanzionatori vigenti istituiti a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della legislazione ambientale settoriale non  sono stati sufficienti a garantire in tutte le politiche ambientali la conformità con il  diritto dell’Unione a tutela dell’ambiente. La conformità dovrebbe essere rafforzata  mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione  sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. Le indagini, l’azione penale e le decisioni giudiziarie riguardo ai reati ambientali dovrebbero essere rese più efficaci. È opportuno rivedere l’elenco dei reati ambientali che è stato stabilito dalla direttiva 2008/99/CE e aggiungere altre categorie di reati, sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell’Unione. Le disposizioni in materia di sanzioni dovrebbero essere inasprite al fine di aumentarne l’effetto deterrente e rafforzare la catena di contrasto incaricata di accertare, indagare, perseguire e giudicare i reati ambientali.

La tutela penale dell’ambiente[1]

Il reato di ecocidio[2]

 

L’accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l’obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale. Tutti noi abbiamo il dovere di preservare un ambiente vivibile alle prossime generazioni.

 

L’aumento dei reati ambientali e dei loro effetti, che compromettono l’efficacia del diritto ambientale, continua a destare preoccupazione nell’Unione. I reati si stanno diffondendo in misura crescente, spesso con conseguenze che vanno oltre i confini degli Stati membri in cui sono commessi. Tali reati rappresentano una minaccia per l’ambiente ed esigono una risposta adeguata e tempestiva; spesso i necessari interventi richiedono un’efficace cooperazione transfrontaliera.

 

Le norme europee vigenti[3], e la legislazione ambientale settoriale, non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell’Unione, in materia di tutela dell’ambiente. Inoltre, la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale, per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente.

 

Nei procedimenti penali e nei processi è opportuno tenere conto del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati, le azioni dei quali hanno un impatto negativo sull’ambiente. I procedimenti penali per reati ambientali dovrebbero, con determinatezza, far fronte:

 

  • alla corruzione,
  • al riciclaggio di denaro,
  • alla criminalità informatica,
  • alla frode documentale,
  • all’intenzione dell’autore del reato di massimizzare i profitti o evitare spese.

 

Queste forme di criminalità sono spesso interconnesse con forme gravi di criminalità ambientale e, pertanto, non dovrebbero essere trattate isolatamente, perché esse sono inclini, in particolare, a provocare danni rilevanti all’ambiente e alla salute umana, compresi effetti devastanti per la natura e per le comunità locali.

 

Desta particolare preoccupazione il fatto che alcuni reati ambientali siano tollerati, e. talvolta,  sostenuti dalle amministrazioni competenti, o da funzionari, nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche. In alcuni casi, tale tolleranza o il sostegno attivo può anche assumere la forma di corruzione. Sono esempi di tale comportamento:

  • ignorare le violazioni delle leggi ambientali emerse in seguito a ispezioni o non segnalarle,
  • omettere, deliberatamente, di condurre ispezioni o controlli, ad esempio per verificare il rispetto delle condizioni di un’autorizzazione, da parte del titolare,
  • sostenere risoluzioni o votare a favore del rilascio di licenze illegali,
  • stilare rapporti favorevoli falsificati o non veritieri.

 

La presente Direttiva ha il compito di fornire un elenco, non esaustivo, di elementi che devono essere tenuti in considerazione dalle autorità competenti, nel valutare se le soglie utilizzate per definire i reati ambientali siano state raggiunte. Tale lista dovrebbe così agevolare un’applicazione coerente della presente direttiva e una lotta più efficace alla criminalità ambientale, oltre a garantire la certezza del diritto.

 

Compito degli Stati membri

 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero:

  • perseguire penalmente determinate condotte illecite,
  • definire con maggiore precisione i reati pertinenti,
  • armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione.

 

La raccolta, il trasporto e il trattamento illegali di rifiuti e la mancata sorveglianza di tali operazioni e dei siti di smaltimento, successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, possono provocare effetti devastanti all’ambiente e alla salute umana.

 

Tali effetti possono essere causati da condotte illecite riguardanti rifiuti nocivi derivanti da:prodotti farmaceutici, sostanze stupefacenti, rifiuti contenenti acidi o basi, metalli pesanti, olii, grassi, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso o rifiuti di plastica.

 

Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché la gestione illecita dei rifiuti costituisca reato, qualora la condotta in oggetto riguardi rifiuti pericolosi, in quantità non trascurabile, o riguardi altri rifiuti, e tali altri rifiuti provochino o possano provocare danni rilevanti all’ambiente o alla salute umana.

 

I proventi finanziari che sono stati realizzati dagli autori dei reati dovrebbero essere confiscati. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a consentire che i proventi e i beni strumentali congelati e confiscati siano gestiti in modo appropriato, in linea con la loro natura. È importante che gli Stati membri prendano in considerazione l’adozione di misure che consentano di utilizzare i beni confiscati, ove possibile, per finanziare il ripristino dell’ambiente o la riparazione di eventuali danni causati o per risarcire il danno ambientale, conformemente al diritto nazionale.

 

Per garantire un’azione efficace di contrasto, nell’ambito del diritto penale ambientale, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti, per i reati ambientali, validi strumenti di indagine, come quelli previsti dalla legislazione nazionale, per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi, se e nella misura in cui l’uso di tali strumenti sia appropriato e proporzionato alla natura e alla gravità dei reati previsti nel diritto nazionale.

 

Tali strumenti potrebbero includere l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, le consegne controllate, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere utilizzati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dellUnione Europea[4]. È essenziale che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.

 

I reati ambientali danneggiano la natura e la società. Le persone che segnalano violazioni del diritto ambientale dell’Unione svolgono un servizio di interesse pubblico e hanno un ruolo fondamentale nella denuncia e nella prevenzione di tali violazioni, salvaguardando in tal modo l’ambiente e il benessere della società. Coloro che nell’ambito delle proprie attività professionali hanno contatti con un’organizzazione sono spesso i primi a venire a conoscenza di minacce o danni all’interesse pubblico e all’ambiente.

 

Le persone che denunciano irregolarità sono dette informatori. I potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare reati o sospetti, nel timore di ritorsioni. Le persone che segnalano tali violazioni beneficiano di una protezione equilibrata ed efficace, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937[5]  e 2009/123/CE[6]. In seguito alla sostituzione della Direttiva 2009/123/CE, con la presente Direttiva, le persone che segnalano violazioni del diritto ambientale dell’Unione devono continuare a beneficiare, in virtù della presente Direttiva, di tale protezione, da parte degli Stati membri.

 

Tali persone dovrebbero inoltre, in conformità dei loro diritti procedurali nel diritto nazionale, essere protette dall’essere perseguite, per aver denunciato i reati ambientali, o per la loro cooperazione nel procedimento penale. Le necessarie misure di sostegno e di assistenza non sono stabilite dalla presente direttiva, ma   devono essere determinate dagli Stati membri.

 

L’efficacia della azioni di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché le sfide poste dai reati ambientali e la loro natura tecnica richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari: un livello elevato di conoscenze giuridiche; competenze tecniche; sostegno finanziario; formazione e specializzazione; rivolti a tutte le autorità competenti. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali.

 

Gli Stati membri dovrebbero, tenendo conto delle loro tradizioni costituzionali e della struttura dei loro ordinamenti giuridici, nonché di altre circostanze, tra cui le dimensioni dello Stato, valutare la necessità di aumentare il livello di specializzazione di tali autorità, nel settore dei reati ambientali, conformemente al diritto nazionale. In conformità delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero anche cooperare tra loro, attraverso le agenzie dell’Unione, in particolare Eurojust[7] ed Europol[8], nonché con gli organi dell’Unione, tra cui la Procura europea[9] e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode-OLAF[10], nei rispettivi settori di competenza.

 

 

Compito della Direttiva europea

 

Per potenziare l’efficacia degli interventi e per armonizzare i comportamenti fra Stati membri, la  direttiva stabilisce opportune  norme:

 

  • per la definizione dei reati ambientali,
  • per le sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente,
  • per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale,
  • per l’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione

 

La  Direttiva mira a specificare quali condotte illecite possano essere considerate reato e, eventualmente, stabilire una soglia, quantitativa o qualitativa, che, se viene superata, costituisce un reato. Tale condotta dovrebbe costituire reato se è intenzionale; oppure, in alcuni casi, anche se commessa  per grave negligenza.

 

In particolare, la condotta illecita:

  • che provoca il decesso o lesioni[11] gravi alle persone;
  • che provoca danni rilevanti, o un rischio considerevole di danni rilevanti all’ambiente;
  • che è considerata particolarmente dannosa per l’ambiente;

 

dovrebbe costituire un reato, se commessa, quanto meno, per grave negligenza.

 

Alcuni reati definiti dalla Direttiva comprendono una soglia qualitativa, per determinare se la condotta costituisca un reato ambientale, segnatamente il fatto che tale condotta determini il decesso o provochi lesioni gravi alle persone, o danni rilevanti alla qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo, o a un ecosistema[12], alla fauna o alla flora.

 

Le condotte ritenute illecite, elencate nella Direttiva

 

Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato, se provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora:

 

  1. a) lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque;

 

  1. b) l’immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo, inteso a tutelare l’ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l’uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque;

 

  1. c) la fabbricazione, l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, l’esportazione o l’uso di sostanze, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli;

 

  1. d) la fabbricazione, l’impiego, lo stoccaggio, l’importazione o l’esportazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al Regolamento (UE) 2017/852[13];

 

  1. e) la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE[14], se tale condotta è attuata senza autorizzazione;

 

  1. f) l’esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un’attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrino nel campo di applicazione della Direttiva 2012/18/UE[15], o della Direttiva 2010/75/UE[16];

 

  1. g) la costruzione, l’esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2013/30/UE[17];

 

  1. h) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l’impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l’importazione, l’esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell’ambito di applicazione delle Direttive 2013/59/Euratom[18], 2014/87/Euratom[19], o 2013/51/Euratom[20];

 

Le condotte sotto elecate costituiscono reato,  se illecite e compiute intenzionalmente:

 

  1. i) la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento, successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario, se tale condotta:
  2. i) riguarda i rifiuti pericolosi, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE[21] e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti; oppure
  3. ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

 

  1. l) la spedizione di rifiuti, ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del Regolamento (UE) 2024/1157[22], se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

 

  1. m) il riciclaggio delle navi, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 1257/2013, se tale condotta non rispetta i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento;

 

  1. n) lo scarico di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi, rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta Direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all’articolo 5 della medesima Direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell’acqua o danni all’ambiente marino;

 

  1. o) l’estrazione di acque superficiali o sotterranee, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE[23], se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

 

  1. p) l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche, elencate nell’allegato IV o nell’allegato V, se le specie che figurano in quest’ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all’allegato IV, della Direttiva 92/43/CEE[24], e di uno o più esemplari delle specie di cui all’articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE[25], salvo laddove tale condotta riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari;

 

  1. q) il commercio di uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97[26], e l’importazione di uno o più esemplari o parti o prodotti derivati di essi, di tali specie elencati nell’allegato C di detto Regolamento, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile di tali esemplari;

 

  1. r) l’immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1115[27], salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile;

 

  1. s) qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, o la perturbazione delle specie animali, elencate nell’allegato II, lettera a), della Direttiva 92/43/CEE[28] all’interno di un sito protetto, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta Direttiva, se tale deterioramento o tale perturbazione sono significativi;

 

  1. t) l’introduzione nel territorio dell’Unione, l’immissione sul mercato, la detenzione, l’allevamento, il trasporto, l’utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell’ambiente o la diffusione di specie esotiche invasive rilevanti al livello dell’Unione, se tali condotte violano:
  2. i) le restrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1143/2014[29] e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; oppure
  3. ii) una condizione di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 o di un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9 di tale Regolamento e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;

 

  1. u) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2024/590[30], o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto Regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze;

 

  1. v) la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2024/573[31] o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, lettera b), di detto Regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature.

 

L’ecocidio

 

Alcuni reati, relativi a condotte intenzionali  elencati nella direttiva, possono comportare conseguenze catastrofiche, come:

  • inquinamento diffuso;
  • incidenti industriali;
  • incendi boschivi su vasta scala.

 

Qualora simili reati provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli, o di un habitat all’interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tali ecosistema, o alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua, tali reati dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe, perché paragonabili all’«ecocidio», che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali.

 

Adempimenti degli Stati membri

 

Gli Stati membri sono tenuti, entro il 21 maggio 2027, a elaborare e pubblicare una strategia nazionale, che contenga la lotta contro i reati ambientali. La strategia deve affrontare, almeno:

 

  • gli obiettivi e le priorità in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica;
  • i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, e la cooperazione con gli organismi competenti dell’Unione; e la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati;
  • le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto e una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale.

 

Tale strategia nazionale deve essere riveduta e aggiornata regolarmente; al massimo ogni cinque anni, secondo un approccio basato sull’analisi dei rischi, e delle  minacce, poste dalla criminalità ambientale.

 

Gli Stati membri sono tenuti a predisporre, almeno ogni tre anni,  un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici, in forma anonima, sulle fasi di indagine e di azione giudiziaria, per quanto riguarda i reati elencati nella Direttiva, con lo scopo di monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.

 

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere, annualmente, alla Commissione i dati statistici di una serie di condotte, descritte nella Direttiva, che vengano giudicate illecite e compiute intenzionalmente, e costituiscono, quindi, un reato.

 

Conclusioni

 

Il 15.12.2021 la Commissione emanava il COM(2021) 851 final, 2021/0422 (COD):” Proposta di  Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE”

 

La Commissione ha valutato i risultati dsella Direttiva 2008/99/CE nel 2019 e ha pubblicato le sue conclusioni nell’ottobre 2020[32]. Essa ha ritenuto che la Direttiva 2008/99/CE non avesse prodotto molti effetti nella pratica: negli ultimi 10 anni il numero di casi di criminalità ambientale, indagati con successo, e i cui autori sono stati condannati è rimasto molto basso. Inoltre, i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi, per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico.

 

Ha quindi proposto di sostituire la direttiva 2008/99/CE, e di individuare sei nuovi  obiettivi strategici:

 

  • migliorare l’efficacia delle indagini e dell’azione penale, aggiornando l’ambito di applicazione della direttiva;
  • migliorare l’efficacia delle indagini e delle azioni penali, chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale;.
  • garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati, per la criminalità ambientale;
  • promuovere le indagini e l’azione penale transfrontaliere;
  • migliorare il processo decisionale informato, in materia di criminalità ambientale, tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici;
  • migliorare l’efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto, per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni.

 

Inoltre la Commissione ha individuato la necessità di sanzioni penali, per garantire l’efficace attuazione delle politiche dell’UE, in materia di tutela dell’ambiente, in relazione alle seguenti categorie di reati, attualmente non contemplate dalla direttiva:

  • immissione sul mercato di prodotti che, in violazione dei requisiti obbligatori, provocano danni rilevanti all’ambiente a causa di un uso più ampio degli stessi;
  • gravi violazioni della legislazione dell’UE, in materia di sostanze chimiche, che causano gravi danni all’ambiente o alla salute umana;
  • riciclaggio illegale delle navi;
  • estrazione illegale di acqua;
  • scarico alla fonte di sostanze inquinanti dalle navi (si propone che questa categoria di reati sia ripresa dalla direttiva 2005/35/CE, al fine di consolidare il quadro giuridico);
  • commercio illegale di legname; gravi violazioni delle norme sull’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
  • grave elusione degli obblighi di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale;
  • produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso, emissione o rilascio illegali di gas fluorurati a effetto serra.

 

Tali azioni presentano un rischio potenzialmente elevato, per la salute umana e per l’ambiente e possono avere ripercussioni negative particolarmente gravi sull’ambiente e sulla società. Nonostante le conseguenze negative effettive e potenziali, attualmente l’applicazione delle norme pertinenti non è sufficientemente efficace.

 

L’adozione e il ricorso a sanzioni amministrative, da parte degli Stati membri, si sono finora rivelati insufficienti a garantire il rispetto delle norme, in materia di tutela dell’ambiente, il che richiede misure più incisive, in materia di prevenzione e lotta alla criminalità ambientale.

 

Alla luce di quanto sopra, previa trasmissione del progetto di Atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, Il Parlamento europeo e la Commissione hanno emanato la:

Direttiva  (UE) 2024/1203, dell’11 aprile 2024, in GUUE, serie L 143 del 30.4.2024.  La Direttiva deve essere recepita, nella legislazione nazionale, entro il 21 maggio 2026

 

N.B. Dalla proposta della Commissione (15/12/2021) alla emanazione della Direttiva in GUUE (30.4.2024) sono trascorsi due anni e quattro mesi. Alla scadenza del tempo massimo, concesso agli Stati membri, per il recepimento (21.5.2026), saranno trascorsi, dalla proposta, quattro anni e cinque mesi: un tempo più che sufficiente, se ben impiegato, per predisporre la legislazione nazionale di recepimento.

[1] Direttiva UE 2024/1203 dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE

[2] L’«ecocidio», è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri ed  è oggetto di discussione nei consessi internazionali

[3] Direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

[4] Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202, dsel 7.6.2016, pag 393

[5] Direttiva (UE) 2019/1937, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

[6] Direttiva 2009/123/CE, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

[7] Eurojust è l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, che facilita il coordinamento e la collaborazione, in ambito giudiziario, tra le amministrazioni nazionali, offrendo ai Magistrati un sostegno pratico nella lotta alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e al terrorismo. L’Agenzia mette in contatto: magistrati, autorità di contrasto e altri soggetti, consentendo di combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo. E-mail info@eurojust.europa.eu

[8]Europol interviene in caso di reati che richiedono un approccio internazionale e una cooperazione tra vari paesi, sia all’interno, sia all’esterno dell’UE. Essa ha acquisito una notevole esperienza nella lotta al traffico di stupefacenti, alle reti di immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, al traffico illecito di veicoli, alla criminalità informatica, al riciclaggio di denaro e alla contraffazione di valuta. Europol è anche l’ufficio centrale europeo per la lotta contro la falsificazione dell’euro.  https://www.europol.europa.eu

[9] La Procura Europea-EPPO (European Public Prosecutor’s Office)  è diventata operativa il 1º giugno 2021. ha il compito di combattere le frodi ai danni delle finanze dell’UE. È’competente a indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE. Essa svolge indagini transfrontaliere sulle frodi d’importo superiore a 10 000 EUR riguardanti fondi dell’UE o sui casi di frodi IVA a livello transfrontaliero. Opera inoltre di concerto con le autorità di contrasto nazionali e in stretto contatto con altri organismi quali Eurojust ed Europol.Non tutti gli Stati hanno aderito all’EPPO. Ad oggi 22 paesi dell’UE hanno deciso di aderire agli sforzi per tutelare il bilancio dell’UE contro le frodi, utilizzando la procedura di “cooperazione rafforzata”: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Esempio: Italia, congela altri 12,3 milioni di euro nell’indagine sulla frode IVA, che coinvolge in contrabbando di prodotti tessili .

[10] L’OLAF indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell’UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all’interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea. l’OLAF aiuta le autorità responsabili della gestione dei fondi dell’UE, all’interno e all’esterno delle sue frontiere, ad individuare i vari tipi di frode, le tendenze, le minacce e i rischi, nonché a tutelare gli interessi finanziari dell’UE evitando le frodi di ogni genere.

[11] il termine «lesione» dovrebbe essere inteso in senso lato, ovvero comprensivo di qualsiasi forma di danno fisico a una persona, compreso un cambiamento della funzione corporea o della struttura cellulare, una malattia temporanea, cronica o mortale, un malfunzionamento dell’organismo o qualsiasi altro deterioramento della salute fisica, a eccezione della salute mentale.

[12] Il termine «ecosistema» dovrebbe intendersi nel significato di un complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e l’ecosistema dovrebbe comprendere tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie

[13] Regolamento (UE) 2017/852, del 17 maggio 2017, sul mercurio

[14] Direttiva 2011/92/U, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

[15] Direttiva 2012/18/UE, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE

[16] Direttiva 2010/75/UE, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

[17] Direttiva 2013/30/UE, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

[18] Direttiva 2013/59/Euratom , del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

[19] Direttiva 2014/87/E, Euratomdell’8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

[20] Direttiva 2013/51/Euratom, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

[21] Direttiva 2008/98/CE, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

[22] Regolamento (UE) 2024/1157, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti

[23] Direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

[24] Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

[25] Direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

[26] Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

[27] Regolamento (UE) 2023/1115, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

[28] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

[29] Regolamento (UE) n. 1143/2014, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

[30] Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[31] Regolamento (UE) 2024/573, del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

[32] SWD (2020) 259 final del 28 ottobre 2020